Cancellazione del profilo da parte di Facebook: si puรฒ chiedere un risarcimento?
Il Tribunale di Bologna con Ordinanza del 10.03.2021 ha condannato il colosso social โFacebookโ di Mark Zuckerberg al pagamento di โฌ 14.000,00 in favore di un utente bolognese, a titolo di risarcimento danni, che dalla sera alla mattina ha visto letteralmente scomparire il proprio profilo social.
LโAutoritร adita ha valutato due presupposti: la cancellazione senza valida ragione del profilo e delle pagine ad esso connesse e la distruzione dei dati in tempi ritenuti troppo brevi.
IL CASO
Lโutente in questione, un avvocato di Bologna detentore tanto di un profilo privato quanto di due pagine ad esso connesse denominate ยซCollezionismo militaria e leggeยป e ยซLibri e riviste storia militareยป e che pertanto erano riconducibili ad interessi personali dellโutente e non professionali, scopriva, dallโoggi al domani, di essere stato definitivamente cancellato dal social network e senza che la societร fornisse al proprio iscritto alcuna spiegazione ma anzi cancellando altresรฌ arbitrariamente ed irreversibilmente tutti i dati immateriali, e che come tali potevano essere agevolmente conservati, almeno per un certo periodo di tempo, condotta questโultima che il Giudice definirร contrattualmente scorretta posto che di fatto รจ stato impedito di verificare l’andamento del rapporto contrattuale cosรฌ provocando un danno ingiusto alla controparte.
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PRONUNCIA DEL GIUDICE DI MERITO
Come noto, attraverso la โiscrizioneโ al servizio online di cui al social โFacebookโ lโutente accede ad un servizio di rete che gli consente di entrare in contatto con gli altri utenti in tutto il mondo, condividendo informazioni, documenti, fotografie, files, etc.
Le condizioni generali di contratto (cd. Condizioni d’uso) che regolano il rapporto tra ciascun utente e Facebook Ireland Ltd dispongono che Facebook crea tecnologie e servizi che consentono agli utenti di connettersi fra di loro, creare community e far crescere aziende.
Il gestore Facebook provvede a fornire tale servizio a titolo gratuito, traendo comunque vantaggio economico dalle inserzioni pubblicitarie, anche mediante lโutilizzo di dati personali degli utenti.
Non puรฒ dubitarsi, dunque, che lโutente offra al gestore, con atto negoziale dispositivo, lโautorizzazione a utilizzare i propri dati personali a fini commerciali, sicchรฉ, nonostante lโaffermata gratuitร del servizio, sussiste per entrambi i contraenti il requisito della patrimonialitร della prestazione oggetto dellโobbligazione (art. 1174 c.c.).
Sempre nelle suddette condizioni dโuso รจ previsto come la rimozione di contenuti e la sospensione o cancellazione di account sia possibile soltanto per le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale, con obbligazione per il gestore di informare lโutente delle ragioni della rimozione.
Ne consegue che la rimozione di un profilo personale o di una pagina a esso collegata in carenza di qualsiasi violazione delle regole contrattuali da parte dellโutente, e in carenza di qualsiasi informazione allโutente delle ragioni della rimozione, configura un inadempimento del gestore, inquadrabile ai sensi dellโart. 1218 c.c.
Facebook,come giustamente ritenuto dal Giudice di merito, non รจ solo una occasione ludica, di intrattenimento, ma anche un luogo, seppure virtuale, di proiezione della propria identitร , di intessitura di rapporti personali, di espressione e comunicazione del proprio pensiero.
Lโesclusione dal social network, con la distruzione della rete di relazioni frutto di un lavoro di costruzione durato, in questo caso, dieci anni รจ suscettibile dunque di cagionare un danno grave, anche irreparabile, alla vita di relazione, alla possibilitร di continuare a manifestare il proprio pensiero utilizzando la rete di contatti sociali costruita sulla piattaforma e, in ultima analisi, persino alla stessa identitร personale dellโutente, la quale come noto viene oggi costruita e rinforzata anche sulle reti sociali.
QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO
Sulla base di tali motivazioni il Tribunale bolognese, inquadrando la vicenda come danno contrattuale e ravvisando nella cancellazione immotivata di un profilo social la grave lesione di un diritto della personalitร , riconosciuto dal nostro ordinamento meritevole di tutela, quantificava in via equitativa il danno in euro 10.000,00 piรน โฌ 2.000,00 per ogni pagina cancellata.
Pertanto volendo considerare tale pronuncia quale primo passo anche per la realizzazione di tabelle per la liquidazione del danno di cui trattasi รจ possibile concludere che la stima equivarrebbe ad โฌ 1.000,00 per ogni anno di iscrizione al social network.
Appare poi del tutto evidente lโurgenza di una tutela della nostra vita e delle nostre attivitร anche in una dimensione prettamente virtuale.
Avv. Francesca Santoro
teresa de stefano05/09/2023Ho trovato l'avvocato Bombaci: competente, disponibile e conciso.Fulvio Fulvio14/08/2023Ottimo lavoro svolto per il recupero danni assicurativi! Intermediazione legale perfetta. Consiglio vivamente.Andrea Giordano21/07/2023Avvocato preparatissimo, molto chiaro e disponibileisabella ventrice14/07/2023Se si potessero dare 10 stelle lo farei. Ho avuto un problema con la mia dipendente, ho chiamato lโavvocato Alessio Bombaci e lo stesso giorno รจ riuscito a trovare il tempo per ascoltare la mia problematica e cercare di risolverla. Molto professionale e si vede molto che รจ una persona che sa quello che fa. E se per caso non รจ convinto di qualcosa, fa in modo subito di capire quel che รฉ giusto. Piรน che onesto e disponibile per risolvere quello che mi รฉ successo, si vede che fa il suo lavoro con passione. S dovessi consigliarlo assolutamente SI. Grazie !abe ada23/06/2023GentilissimoElisa Salvadego12/06/2023Persona molto competente ed estremamente disponibile.maryna nimizhan10/06/2023Consiglio questo studio legale perchรฉ ho riscontrato dei professionisti competenti e onesti.Sandro Lapunzina30/03/2023Consulenza davvero impeccabile. Tutto mi รจ stato spiegato con calma e nei minimi dettagli. Grazie milleValutazione complessiva Google 5.0 su 5, in base a 64 recensioni
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