Skip to main content

Cancellazione del profilo da parte di Facebook: si puรฒ chiedere un risarcimento?

Il Tribunale di Bologna con Ordinanza del 10.03.2021 ha condannato il colosso social โ€œFacebookโ€ di Mark Zuckerberg al pagamento di โ‚ฌ 14.000,00 in favore di un utente bolognese, a titolo di risarcimento danni, che dalla sera alla mattina ha visto letteralmente scomparire il proprio profilo social.

Lโ€™Autoritร  adita ha valutato due presupposti: la cancellazione senza valida ragione del profilo e delle pagine ad esso connesse e la distruzione dei dati in tempi ritenuti troppo brevi.

IL CASO

Lโ€™utente in questione, un avvocato di Bologna detentore tanto di un profilo privato quanto di due pagine ad esso connesse denominate ยซCollezionismo militaria e leggeยป e ยซLibri e riviste storia militareยป e che pertanto erano riconducibili ad interessi personali dellโ€™utente e non professionali, scopriva, dallโ€™oggi al domani, di essere stato definitivamente cancellato dal social network e senza che la societร  fornisse al proprio iscritto alcuna spiegazione ma anzi cancellando altresรฌ arbitrariamente ed irreversibilmente tutti i dati immateriali, e che come tali potevano essere agevolmente conservati, almeno per un certo periodo di tempo, condotta questโ€™ultima che il Giudice definirร  contrattualmente scorretta posto che di fatto รจ stato impedito di verificare l’andamento del rapporto contrattuale cosรฌ provocando un danno ingiusto alla controparte.

ย 

PRONUNCIA DEL GIUDICE DI MERITO

Come noto, attraverso la โ€œiscrizioneโ€ al servizio online di cui al social โ€œFacebookโ€ lโ€™utente accede ad un servizio di rete che gli consente di entrare in contatto con gli altri utenti in tutto il mondo, condividendo informazioni, documenti, fotografie, files, etc.

Le condizioni generali di contratto (cd. Condizioni d’uso) che regolano il rapporto tra ciascun utente e Facebook Ireland Ltd dispongono che Facebook crea tecnologie e servizi che consentono agli utenti di connettersi fra di loro, creare community e far crescere aziende.

Il gestore Facebook provvede a fornire tale servizio a titolo gratuito, traendo comunque vantaggio economico dalle inserzioni pubblicitarie, anche mediante lโ€™utilizzo di dati personali degli utenti.

Non puรฒ dubitarsi, dunque, che lโ€™utente offra al gestore, con atto negoziale dispositivo, lโ€™autorizzazione a utilizzare i propri dati personali a fini commerciali, sicchรฉ, nonostante lโ€™affermata gratuitร  del servizio, sussiste per entrambi i contraenti il requisito della patrimonialitร  della prestazione oggetto dellโ€™obbligazione (art. 1174 c.c.).

Sempre nelle suddette condizioni dโ€™uso รจ previsto come la rimozione di contenuti e la sospensione o cancellazione di account sia possibile soltanto per le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale, con obbligazione per il gestore di informare lโ€™utente delle ragioni della rimozione.

Ne consegue che la rimozione di un profilo personale o di una pagina a esso collegata in carenza di qualsiasi violazione delle regole contrattuali da parte dellโ€™utente, e in carenza di qualsiasi informazione allโ€™utente delle ragioni della rimozione, configura un inadempimento del gestore, inquadrabile ai sensi dellโ€™art. 1218 c.c.

Facebook,come giustamente ritenuto dal Giudice di merito, non รจ solo una occasione ludica, di intrattenimento, ma anche un luogo, seppure virtuale, di proiezione della propria identitร , di intessitura di rapporti personali, di espressione e comunicazione del proprio pensiero.

Lโ€™esclusione dal social network, con la distruzione della rete di relazioni frutto di un lavoro di costruzione durato, in questo caso, dieci anni รจ suscettibile dunque di cagionare un danno grave, anche irreparabile, alla vita di relazione, alla possibilitร  di continuare a manifestare il proprio pensiero utilizzando la rete di contatti sociali costruita sulla piattaforma e, in ultima analisi, persino alla stessa identitร  personale dellโ€™utente, la quale come noto viene oggi costruita e rinforzata anche sulle reti sociali.

QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO

Sulla base di tali motivazioni il Tribunale bolognese, inquadrando la vicenda come danno contrattuale e ravvisando nella cancellazione immotivata di un profilo social la grave lesione di un diritto della personalitร , riconosciuto dal nostro ordinamento meritevole di tutela, quantificava in via equitativa il danno in euro 10.000,00 piรน โ‚ฌ 2.000,00 per ogni pagina cancellata.

Pertanto volendo considerare tale pronuncia quale primo passo anche per la realizzazione di tabelle per la liquidazione del danno di cui trattasi รจ possibile concludere che la stima equivarrebbe ad โ‚ฌ 1.000,00 per ogni anno di iscrizione al social network.

Appare poi del tutto evidente lโ€™urgenza di una tutela della nostra vita e delle nostre attivitร  anche in una dimensione prettamente virtuale.

Avv. Francesca Santoro

Dicono di noi
Dicono di noi
Contatti
Seguici sui social
Casi Risolti
Dal nostro blog
Chiama Ora