All’atto della sua assunzione il lavoratore viene informato immediatamente di quello che sarà il suo inquadramento contrattuale con la relativa indicazione della qualifica e delle prestazioni che dovrà rendere nell’ambito del rapporto appena instaurato.
Diversamente da quanto si possa credere, il datore di lavoro non ha un potere illimitato sui suoi dipendenti, ed il demansionamento è una pratica vietata, a parte specifici casi stabiliti dalla Legge.
Con questo termine si intende la possibilità di adibire una persona ad un incarico di rango inferiore rispetto a quanto previsto e specificato generalmente nella lettera di assunzione.
Il Codice Civile, all’art. 2103 in tema di prestazione del lavoro, stabilisce appunto il diritto per la persona assunta ad essere adibita a mansioni eguali o superiori secondo quanto stabilito in tema di inquadramento della sua figura professionale.
Esistono tuttavia alcuni casi nei quali la normativa permette delle deroghe, ad esempio in caso di donna in gravidanza relativamente al possibile rischio che le mansioni precedenti comporterebbero, ovvero in caso il lavoratore diventi inabile conseguentemente ad una malattia o infortunio, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 151/2001.
La contrattazione collettiva può prevedere che il lavoratore possa venire impiegato in prestazioni di livello inferiore rispetto a quello previsto, ovvero anche in quelle di rango superiore, previo adeguamento del trattamento economico.
Anche la modifica dell’assetto organizzativo dell’azienda, ovvero per evitare il licenziamento in seguito a procedure di mobilità, giustificano una variazione in peggio della prestazione. Tutte le comunicazioni in questo senso devono avvenire per scritto, a pena di nullità.
Ovviamente fuori da questi casi, ove sia avvenuto un demansionamento illegale di un soggetto, questo prevede un risarcimento dei danni.
È sempre opportuno improntare la propria condotta verso correttezza e lealtà, avendo cura di segnalare al datore di lavoro la sua inadempienza. In via preliminare è possibile rivolgersi ad un Avvocato che sia specializzato in diritto del lavoro al fine di ottenere un parere legale competente, onde evitare di instaurare dei contenziosi, magari con relativa richiesta di risarcimento dei danni morali, che porterebbero ad un nulla di fatto o, peggio, al licenziamento.
Le normative e le procedure da attuare in questi casi sono piuttosto complesse, ed è bene muoversi con la dovuta determinazione, ma anche con una sana dose di ponderatezza.
Le pronunce dei Tribunali sono spesso sfavorevoli al datore di lavoro, che ottiene una specie di addebito della separazione con conseguente risarcimento dei danni.
La Corte di Cassazione, con Sentenza 330/2018 ha precisato che il demansionamento è idoneo a produrre danni di natura patrimoniale e non patrimoniale. Tuttavia, per ottenere un giusto ristoro, è obbligatorio seguire un rigoroso criterio di analisi della situazione esposta, elemento indispensabile per la liquidazione del danno morale, che viene riconosciuto equitativamente dal Giudice.
È sempre dell’organo nomofilattico la Sentenza 22288 del 26 Settembre 2017, secondo la quale per dimostrare il demansionamento bastano delle presunzioni semplici sulle quali il Giudice può fondare il suo convincimento. Per tale ragione è stato confermato il danno non patrimoniale nei confronti di un lavoratore.
Il Tribunale di Firenze nel 2016, chiamato a pronunciarsi sulle doglianze esposte dalla dipendente di una banca vittima di demansionamento e mobbing, le ha riconosciuto un indennizzo pari a 120 mila euro.
“Mi sono rivolto allo Studio Legale Bombaci & Partners a seguito di un incidente stradale in cui sono rimasto coinvolto. L'assicurazione non voleva risarcirmi, sostenendo che la responsabilità dell’incidente fosse mia. Gli avvocati hanno preso in mano la situazione e sono riusciti a ribaltare la valutazione, facendomi ottenere un risarcimento. Non posso che consigliarli, perchè senza il loro intervento non avrei ottenuto nulla!”
“Mi sono affidata a loro dopo che mia zia è deceduta a seguito di una caduta in una casa di riposo. Inizialmente ero un pò scettica a dare l’incarico, ma mi sono ricreduta dopo il primo incontro con l’avvocato Bombaci che si è dimostrato sensibile e competente. Nonostante la casa di cura non fosse coperta da assicurazione, l’avvocato Bombaci è riuscito a farmi ottenere un risarcimento per la perdita della mia cara zia, oltre alla copertura di tutte le spese funerarie”.
“Ho avuto gravi danni a causa di uno pseudo dentista che, invece di curarmi, mi ha rovinato la bocca! Inizialmente non volevano risarcirmi, così, dopo aver letto su internet le recensioni positive sull’avvocato Bombaci, ho deciso di rivolgermi a lui per provare ad ottenere un risarcimento. Devo dire che la sua assistenza è stata determinante! In tempi rapidi mi ha fatto ottenere un buon risarcimento ed anche il pagamento delle ulteriori spese che dovrò sostenere per altri interventi necessari a riparare il danno.”
“Durante un’uscita in bici con gli amici sono caduto a causa di una grossa buca sul manto stradale, non segnalata. Nell’incidente ho riportato un trauma cranico e notevoli ferite ed anche la bici si è danneggiata. Conoscevo l’avvocato Bombaci perché condividiamo la stessa passione per la mountain bike, perciò mi sono rivolto a lui per ricevere assistenza legale. In pochissimo tempo mi ha fatto ottenere il risarcimento sia dei danni fisici, che dei danni alla mia Merida.”
Studio legale risarcimento danni. Bombaci&Partners.
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