Il 17 marzo del 2021, la Corte di Cassazione ha depositato l'ordinanza n. 7413/21, con la quale ha affrontato il problema della pirateria stradale: questa ordinanza nasce con lo scopo di tutelare coloro che vengono danneggiati da questo fenomeno, il quale rappresenta un comportamento riprovevole e condannabile. Secondo questa ordinanza, la richiesta di risarcimento danni da parte delle vittime della pirateria stradale non può e non deve essere rigettata a priori, anche nel caso in cui si fosse in assenza di testimoni dell'incidente. Nella realtà, però, chi subisce danni collegati alla pirateria stradale, per ricevere un risarcimento dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - cioè l'organismo che dovrebbe intervenire in caso di incidenti stradali con veicoli non identificati - deve provare la veridicità dei fatti: per poterlo fare, vengono richieste prove impossibili, accompagnate da pratiche (burocratiche e non), le quali vengono trascinate per anni e anni, finendo addirittura nelle aule di tribunale. Questa è proprio ciò che è accaduto ad una anziana signora, investita da un pirata della strada nella città di Perugia e di cui analizzeremo il caso nei paragrafi successivi.
La vicenda attraverso cui analizzeremo il tema del risarcimento sinistro stradale è accaduta a Perugia nel dicembre del 1993, quindi ormai ventinove anni fa: più nel dettaglio, una anziana signora stava procedendo a bordo della sua bicicletta, quando veniva investita da tergo da un veicolo rimasto ignoto, dal momento che il conducente scappava dopo il sinistro. La signora, inoltre, rimaneva agganciata a causa del suo cappotto e, così, veniva trascinata a terra, stato in cui veniva ritrovata da alcuni passanti, completamente incosciente. Dopo l'accaduto e con il supporto della sua curatrice, la anziana signora citava in causa, di fronte al Tribunale di Perugia, la compagnia Sara assicurazioni, che al momento del sinistro stradale era la mandataria e l'esercente del Fondo di Garanzia per la regione Umbria; questa citazione in giudizio aveva, ovviamente, lo scopo di un risarcimento a fronte dei danni che la signora aveva subito a causa dell'incidente stradale. Di contro, la compagnia Sara assicurazioni si costituiva in giudizio, contestando la somma di risarcimento richiesta dalla anziana signora e anche mettendo in dubbio la veridicità delle parole della stessa: la compagnia, infatti, sosteneva che il sinistro si era verificato a causa di un malore improvviso dell'anziana.
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La prima decisione del Tribunale aveva riportato un esito negativo e la domanda di risarcimento danni stradali dell'anziana signora era stata rigettata. Quest'ultima, però, aveva deciso di appellare la sentenza: anche in questo caso, l'esito era stato negativo, in quanto la Corte d'Appello di Perugia aveva confermato l'assenza di prove idonee, riferendosi in particolar modo all'assenza di testimoni: gli unici elementi probatori, infatti, sembravano essere i racconti dei familiari, che sarebbero stati condizionati dal racconto dell'anziana e che erano ritenuti idonei a dimostrare la responsabilità di terzi. Questo non è bastato a far arrendere la danneggiata, la quale decideva di presentare un ricorso per Cassazione, basato sull'omesso esame di prove rilevanti, tra cui la relazione dell'Autorità intervenuta, l'analisi delle condizioni della superficie della bicicletta e del cappotto indossato dall'anziana signora. Tutti questi dettagli sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione meritevoli di attenzione, inducendo così gli stessi giudici a rinviare la questione nuovamente alla Corte d'Appello per esaminare gli elementi di prova che, in prima battuta, non erano stati considerati, in maniera tale da comprendere se questo risarcimento danni stradali andrà effettivamente riconosciuto.
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