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Il tuo dentista ha commesso un errore e ora hai dei problemi ai denti? Richiedi un risarcimento

La responsabilità professionale del dentista

Principio cardine del nostro ordinamento è quello per cui il paziente vittima di malasanità ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’errore professionale.

Il dentista, come qualsiasi altro medico, nello svolgimento della sua attività professionale, è tenuto a rispettare le leges artis della medicina applicabili al suo settore e, in caso di negligenza, imprudenza o imperizia (ossia, in caso di violazione delle predette regole), il paziente ha diritto ad ottenere un risarcimento per i danni patiti.

La responsabilità del dentista sorge dall’obbligo di garantire al paziente la legittimità del proprio comportamento, facendo fede alle regole dell’arte medica. Inoltre, poiché, gli interventi dentistici hanno spesso dei profili estetici oltre che curativi (si pensi ad un impianto o ad una protesi dentale), talune prestazioni offerte dal medico odontoiatra vengono considerate non come delle obbligazioni di mezzo, bensì, come delle obbligazioni di risultato. Ciò significa che il dentista si impegna, oltre che a tenere un comportamento diligente, anche a conseguire un determinato risultato quale esito finale del proprio lavoro.

L’errore nel  trattamento odontoiatrico

Si ha “errore medico” quando il professionista pone in essere una prestazione che, invece di portare un beneficio al paziente, cagiona un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Un aspetto interessante della responsabilità odontoiatra (e di quella medica in generale!) è che può insorgere sia attraverso l’azione attiva (quindi, un intervento, una terapia), sia attraverso un comportamento omissivo (ossia la mancanza o il ritardo  di una diagnosi, o della somministrazione di farmaci piuttosto che della prescrizione di un esame).

Quali sono i più frequenti errori di trattamento in campo dentale?

Tra i danni che più frequentemente possono verificarsi durante un trattamento dentistico rientrano:

  • Infezioni o ascessi
  • Trattamento non necessario di denti sani o estrazione non necessaria di denti conservabili
  • Riempimenti troppo piccoli o troppo grandi o corone non corrispondenti
  • Frattura della mascella
  • Danni ai nervi provocati dalla errata devitalizzazione dei denti
  • Rottura di un impianto dentale
  • Problemi con l’anestesia

I danni risarcibili

Come anticipato, la prestazione che non produce i risultati attesi o addirittura provoca un peggioramento delle condizioni di salute del paziente obbliga l’odontoiatra al risarcimento dei danni cagionati. Dalla responsabilità del professionista deriva, quindi, il diritto del paziente ad ottenere il giusto ristoro patrimoniale per i danni odontoiatrici patiti.

Sennonché, in ambito medico-giuridico esistono diversi tipi di danni in cui è possibile incombere e che  consentono di inoltrare una richiesta di risarcimento al dentista.

Occorre, quindi, fare chiarezza sulla distinzione dei vari danni.

Anzitutto va premesso che l’errore medico può dar luogo sia ad un danno patrimoniale, sia ad un danno non patrimoniale.

  • Il danno patrimoniale

Il primo fa riferimento alla sfera patrimoniale del danneggiato e, nel caso di un errore dentistico, il danno sarà comprensivo sia delle spese sostenute per la prestazione rivelatasi lesiva (ossia la parcella corrisposta al dentista che ha commesso l’errore), nonché delle spese sostenute o da sostenere per il trattamento riparatorio presso altro medico.

  • Il danno non patrimoniale

Il secondo, invece, viene inteso come il pregiudizio inferto agli interessi di natura personale del soggetto. Nell’ambito di tale tipologia di danno è possibile operare una tripartizione classificatoria che consente di coglierne l’essenza nei suoi aspetti di danno morale, biologico ed esistenziale.

Il danno biologico consiste nella lesione del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost.; in altre parole è il danno all’integrità fisica riportato dalla vittima che si ripercuote in maniera negativa sulla qualità della vita del soggetto che lo ha subito.

Il danno morale indica il patema d’animo, la sofferenza interiore che il soggetto patisce in conseguenza del danno riportato.

Il danno esistenziale, invece, si identifica con la violazione dei diritti fondamentali della persona, diversi dalla salute; il parametro costituzionale di riferimento è, infatti, l’art. 2 Cost. in luogo del 32. Esso racchiude tutte quelle lesioni alla sfera personale che possono incidere sulla vita di relazione del soggetto.

Non va escluso che le lesioni inferte dall’odontoiatra possano da luogo ad un danno che si sostanzi in tutte e tre le forme di danno non patrimoniale appena citate.

Si pensi al caso in cui la prestazione maldestra del dentista provochi la rottura di un dente:  non solo questo andrà a ripercuotersi negativamente sulla salute e sull’integrità fisica del paziente provocandogli, ad esempio, una non corretta masticazione (danno biologico), ma verrà anche considerato come una sofferenza psicologica ed uno sconvolgimento della vita quotidiana (dunque anche danno morale ed esistenziale).

Come ottenere il risarcimento

Il paziente che ritiene di essere stato vittima di un caso di malasanità, prima di rivolgersi al giudice per poter ottenere il risarcimento del pregiudizio subito, dovrà anzitutto accertarsi della presenza dell’errore medico. Fase cruciale della procedura di risarcimento è, quindi,la perizia medico legale.

Ed allora, per prima cosa è necessario che il malcapitato paziente si rivolga ad un altro dentista che, basandosi sulla cartella clinica, sulle radiografie o su eventuali ricette attestanti la prescrizione di farmaci) esprime un parere su come il dentista, nel caso concreto, avrebbe dovuto comportarsi e quali siano state quindi le deviazioni della sua condotta dalle linee guida della medicina. Il consulente è chiamato, altresì a verificare se sussiste un nesso di causalità tra le prestazioni del primo dentista e le lesioni riportate ed a quantificare il danno patito.  Infine indica gli interventi, per quanto possibile, riparatori.

Se l’analisi conferma la sussistenza del danno, il paziente, tramite un avvocato, inoltra all’odontoiatra responsabile una richiesta di risarcimento.

Va precisato che in materia di risarcimento danni derivante da responsabilità medica il d.l. 98/2013 (Decreto del fare) rende obbligatoria la mediazione; stressa regola vale, quindi, nel caso di danni odontoiatrici.

Il procedimento di mediazione si svolge dinanzi ad un organismo di riferimento del territorio in cui ha la sede il tribunale competente per il giudizio; prevede l’assistenza obbligatoria di un avvocato ed è volto a tentare di raggiungere un accordo per la definizione stragiudiziale della controversia. Dalla eventuale mancata partecipazione al procedimento non sorretta da un giustificato motivo , il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio e può condannare la parte al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Nella fase di mediazione il professionista al quale viene contestato il danno, fornisce la sua documentazione sul caso e la sua relazione sul lavoro svolto, assumendosi eventualmente una parte o per intero la responsabilità. In tale circostanza l’odontoiatra coinvolge la sua compagnia assicurativa, informandola della richiesta di risarcimento, che per l’assicuratore si traduce in un “sinistro sulla polizza RC professionale”.

Il perito liquidatore dell’assicurazione propone la cifra che dovrebbe essere corrisposta dal medico al danneggiato ed il mediatore nominato cerca un accordo tra le parti. i casi sono due: se si raggiunge l’accordo, si procede alla liquidazione, in caso contrario si andrà a giudizio.

Nella seconda ipotesi viene, quindi, incardinato un giudizio dinanzi al Tribunale. L’azione va proposta ricorrendo al procedimento sommario di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. 

In ogni caso, al paziente viene data la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta copertura al sanitario o alla struttura sanitaria interessata. A tutela dei pazienti, sussiste in capo a queste ultime l’obbligo di rendere nota la denominazione dell’impresa che assicura sé e i prestatori dei quali si avvale.

Dicono di noi
teresa de stefano
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05/09/2023
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Fulvio Fulvio
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14/08/2023
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Andrea Giordano
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Avvocato preparatissimo, molto chiaro e disponibile
isabella ventrice
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14/07/2023
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abe ada
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Elisa Salvadego
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maryna nimizhan
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Sandro Lapunzina
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30/03/2023
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