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Risarcimento danni causati dall’amianto: ecco come ottenerlo

Le vittime dell’esposizione all’amianto sul posto di lavoro hanno diritto ad un risarcimento danni amianto; in particolar modo, hanno diritto a questo risarcimento tutti i lavoratori che hanno contratto una patologia correlata a questa esposizione all’amianto. Perché questo risarcimento possa essere effettivo, però, occorre che la patologia contratta rientri a far parte della categoria delle malattie professionali. Tra queste malattie legate all’esposizione all’amianto, ci sono infiammazioni e fibrosi, le quali possono evolvere nei casi peggiori in neoplasie delle vie respiratorie, come ad esempio il mesotelioma pleurico, il tumore del polmone e il tumore della laringe.

Una volta che la patologia contratta viene effettivamente riconosciuta come malattia professionale, il lavoratore può richiedere di ottenere la rendita INAIL, nel caso di lavoratori del settore privato o di enti privatizzati, o della qualità di vittima del dovere, nel caso di lavoratori del settore pubblico. La rendita INAIL a cui abbiamo appena accennato (e che approfondiremo in uno dei successivi paragrafi) rappresenta un indennizzo del danno biologico subito, stabilito sulla base del grado di invalidità riportato, e del danno patrimoniale, subito come conseguenza della diminuzione del reddito. Oltre a tutto questo, le vittime dell’esposizione all’amianto hanno anche diritto al risarcimento dei danni differenziali e, quindi, al risarcimento integrale al netto delle prestazioni previdenziali già ricevute. Scopriamo, quindi, nel prossimo paragrafo, quali sono i diversi risarcimenti danni causati dall’amianto.

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Quali sono i diversi risarcimenti danni causati dall’amianto

Per le vittime dell’esposizione all’amianto, il risarcimento danni previsto dalla legge può essere distinto in danni patrimoniali e in danni non patrimoniali; a queste due tipologie di danni, si aggiungono poi il danno iure proprio e il danno iure hereditario, due danni ereditati dalla vittima, in caso di decesso. Scopriamo, uno per uno, le caratteristiche di tutti questi danni elencati.

  • I danni patrimoniali.

I danni patrimoniali sono quei danni a cui le vittime hanno diritto sulla base del danno biologico riportato. In caso di decesso della vittima, le somme dei danni patrimoniali vengono ereditate da familiari o da eredi legittimi.

  • I danni non patrimoniali.

I danni non patrimoniali sono un insieme ed una sintesi di vari danni: il danno biologico, per la lesione all’integrità psico-fisica; il danno morale, per la sofferenza fisica e psicologica; il danno esistenziale, per il peggioramento della qualità di vita; altri eventuali danni per la lesione dei diritti costituzionali e così via.

  • I danni iure proprio.

I danni iure proprio sono quei danni subiti dalla famiglia della vittima dell’esposizione all’amianto e sono danni per la sofferenza vissuta dopo la diagnosi della malattia, durante il decorso della stessa malattia e a causa dell’eventuale morte del familiare.

  • I danni iure hereditario.

I danni iure hereditario sono quei danni subiti dalla vittima, che vengono ereditati dalla famiglia, la quale ha diritto al risarcimento danni amianto per tutti i danni a cui aveva diritto la vittima stessa.

Un approfondimento sulla rendita INAIL legata ai danni causati dall’amianto

Come abbiamo già anticipato nell’introduzione di questo articolo, il lavoratore vittima dell’esposizione all’amianto ha diritto ad un indennizzo INAIL, legato al danno biologico: infatti, se il danno biologico oscilla tra il 6% e il 15%, è previsto un indennizzo una tantum; se, invece, il danno biologico supera il 16%, allora si ha diritto ad una rendita mensile INAIL. L’indennizzo INAIL ha, dunque, come oggetto il danno biologico, ma non solo: anche il danno patrimoniale. La vittima, quindi, ha diritto ad un risarcimento integrale e cioè anche al risarcimento del danno morale e del danno esistenziale. Di conseguenza, la vittima può ottenere il danno differenziale. Ma come ottenerlo?

Per ottenere questi risarcimenti danni, la vittima deve dimostrare di aver subito una esposizione di tipo professionale all’amianto; inoltre, bisogna anche dimostrare che questa esposizione ha abbreviato i tempi della malattia o ne abbia aggravato la natura. Invece, in caso di morte, occorre dimostrare che questa esposizione ha effettivamente ridotto in termini di tempo il periodo di sopravvivenza della vittima.  

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