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Sul risarcimento è prevista una tassazione?

Una delle domande che più frequentemente ci viene posta dai nostri assistiti, una volta risarciti, è la seguente: “sulla somma ottenuta a titolo di risarcimento devo pagare le tasse?”.

Sul risarcimento è prevista una tassazione? Scopriamolo

E la nostra risposta il più delle volte è: “dipende!”

Ma da cosa dipende se sarai tenuto o meno a versare allo Stato, a titolo di tassazione, una “quota” del tanto agognato risarcimento che il nostro studio ti ha fatto ottenere?

Cerchiamo di capirlo in questo breve articolo.

È opportuno, preliminarmente, precisare che il concetto di “danno” comprende al suo interno diverse voci che possono costituire oggetto di risarcimento.

La tradizionale distinzione che si fa è quella tra danno patrimoniale, inteso quale conseguenza negativa dell’evento dannoso che incide esclusivamente sul reddito del danneggiato, e danno non patrimoniale, consistente nella lesione della sfera psicofisica del soggetto coinvolto nell’evento dannoso.

Il danno patrimoniale, poi, può consistere tanto in un c.d. danno emergente, ossia le spese vive che il danneggiato ha dovuto sostenere per le cure (si pensi agli esborsi per analisi, radiografie, sedute di fisioterapia etc.), quanto in un c.d. lucro cessante, ossia un mancato guadagno, la perdita di un reddito che, verosimilmente, si sarebbe conseguito se non si fosse verificato l’evento lesivo (si pensi, ad esempio, al danno subìto dalla moglie o dai figli del soggetto deceduto, per la perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro; o ancora, al danno subìto dal giovane atleta professionista che, a seguito di un incidente, è costretto ad abbandonare la propria carriera, perdendo la possibilità di produrre reddito).

All’interno della categoria del danno non patrimoniale, invece, troviamo il danno biologico, consistente nella lesione all’integrità psicofisica del soggetto (si pensi al danno derivante dalla perdita di un arto); il danno morale, inteso quale sofferenza psicologica subìta dal danneggiato in conseguenza dell’evento lesivo; e il  danno esistenziale, o danno alla vita di relazione, consistente nello sconvolgimento della vita quotidiana del danneggiato, che si ripercuote sul suo modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della vita comune di relazione (si pensi al caso in cui un soggetto, dopo un incidente, abbia riportato delle gravi ustioni in volto che ne abbiano compromesso irrimediabilmente l’aspetto).

Sulla base di quanto sopra, è possibile adesso rispondere al quesito circa la sussistenza o meno dell’obbligo di pagare le tasse sul risarcimento del danno.

Ebbene, delle voci di danno sopra analizzate, il pagamento delle tasse è dovuto solo in relazione al risarcimento ottenuto a titolo di lucro cessante, mentre tutte le altre voci, avendo natura di ristoro, non vanno denunciate al fisco.

Ciò in quanto il risarcimento da lucro cessante va a ricompensare la perdita di un reddito che, altrimenti, sarebbe stato percepito e, conseguentemente, anche tassato. Un’eccezione al suddetto principio è costituita dalle somme ottenute a titolo di risarcimento da invalidità permanente o morte.

In questi casi, anche se il risarcimento è corrisposto in sostituzione e per la perdita di redditi, la legge ne esclude la tassazione (ad esempio: se, a seguito di un gravissimo incidente stradale, un automobilista perde un arto e non riesce più a lavorare, il risarcimento che egli percepirà avrà anche la funzione di ristorarlo per la futura perdita di reddito, ma esso non sarà comunque gravato da tasse).

Infine, è opportuno precisare che è, invece, sempre soggetto a tassazione il risarcimento che l’azienda eroga al dipendente in seguito all’illegittimità del licenziamento.

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