Allagamento Appartamento
Risarcimento Danni per Allagamento Appartamento a Torino: informazioni e consulenza su StudioLegaleRisarcimentoDanni.it degli avvocati Bombaci e LaganÃ
La possibilità che un appartamento si allaghi può dipendere in genere da due fattori, uno interno e l’altro esterno. Nel primo caso la perdita d’acqua ha origine all’interno delle mura, per una perdita diretta o indiretta dal circuito idrico dell’appartamento, mentre nel secondo caso si parlerà quasi sempre di irruzione dovuta a cause naturali come, nubifragi o inondazioni.
Accertarsi della causa dell’evento
Quelle infiltrazioni d’acqua, che per esempio possono insorgere in seguito a taluni lavori condominiali, o derivare dai danni prodotti al nostro impianto da un intervento di ristrutturazione del vicino, hanno in ogni frangente una causa ben precisa. Per bloccarle basta intervenire sulla valvola di chiusura del contatore domestico o condominiale. Qualora le cause siano da attribuirsi invece a fattori legati a calamità e maltempo, la soluzione non sarà altrettanto semplice, ed inoltre occorrerà che siano le Autorità ad accertare cosa ha portato all’inondazione. Si spazia dalla rottura di un argine alla mancata pulitura della rete di drenaggio stradale.
Legge alla mano, chi si ritiene responsabile
In tutti i casi che possano determinare l’evento, fa fede sempre l’articolo 2051 del Codice Civile, secondo il quale è responsabile del danno il soggetto, inteso come persona fisica o giuridica, che aveva in custodia la cosa. E questo principio a carattere generale vale sia per il pubblico che per il privato. Non sembrano sorgere particolari complessità ed interpretazioni qualora il fatto avvenga a causa della rottura di un tubo in ambito condominiale.
Dove la responsabilità sia da attribuirsi ad un difetto di vigilanza in capo ad una Pubblica Amministrazione, questa dovrà essere correttamente individuata secondo un criterio di oggettiva responsabilità . Se, per esempio, a causa di un violento nubifragio la strada e la rete fognaria non riescono a drenare l’acqua e questa va da inondare gli immobili circostanti, sarà il Comune a dover essere chiamato in causa, in quanto responsabile della manutenzione stradale ex art. 14 del Codice della Strada.
Qualora l’esondazione riguardi corsi d’acqua pubblici, come fiumi o canali, rispondono dei relativi danni la Regione, la Città Metropolitana ed i vari Consorzi di Bonifica, sui quali pende l’obbligo della manutenzione e della prevenzione di questi fenomeni. La causa si promuove innanzi ad uno degli otto Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche che si trovano in sede di determinate Corti di Appello.
Documentare quanto accaduto
Sia che la richiesta di risarcimento danni sia inviata ad un condominio che ad un privato, ovvero nel caso esista responsabilità di un ente pubblico è sempre necessario provvedere ad un censimento dei danni, da effettuarsi in modo diretto, attraverso fotografie o videoriprese.
Qualora lo si ritenga necessario è possibile richiedere l’ausilio di un perito per verifica di lesioni strutturali che potrebbe aver subito l’immobile. È in generale garantito, per mezzo delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, l’intervento del soccorso tecnico specializzato sia nei casi in cui le colpe siano da imputarsi al privato che in caso di calamità naturale. Le Autorità che intervengono sul posto hanno anche il compito di raccogliere e documentare tutti i danni che si sono verificati sia al patrimonio pubblico che a quello privato.
Raccolta di giurisprudenza
Il Tribunale della Spezia è stato adito dal proprietario di una carrozzeria in seguito ai continui allagamenti di cui rimaneva vittima a causa del mancato drenaggio delle acque da parte delle fognature comunali. La richiesta di risarcimento è stata di oltre 250 mila euro ma a seguito dell’intervenuta mediazione le parti si sono accordate per 100 mila euro.
Il Giudice di Pace di Venezia, con Sentenza del 15 dicembre 2009, ha chiarito che il disagio derivante da una infiltrazione d’acqua proveniente dall’appartamento soprastante è idoneo ad integrare il danno non patrimoniale, per la modifica delle esigenze familiari che occorre necessariamente attuare durante i lavori di ripristino.