Mortale
Risarcimento danni per Incidente Mortale a Torino: informazioni e consulenza su StudioLegaleRisarcimentoDanni.it degli avvocati Bombaci e Laganà
La perdita di un congiunto a seguito di un incidente stradale mortale è una delle situazioni più dolorose che si possano verificare nella vita. Il sinistro con esito mortale cagionato anche solo in parte da terzi fa sorgere il diritto di risarcimento dei danni morali e patrimonali in capo ai prossimi congiunti della vittima.
Per prossimi congiunti si intendono il coniuge o il convivente, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle.
La giurisprudenza ha più volte riconosciuto il diritto ad agire a fini risarcitori anche ad altre figure parentali, come nonni, cugini, zii, ecc., sebbene con l'obbligo di dimostrare l'esistenza di un legame affettivo e di frequentazione con la vittima.
Tipologie di danni risarcibili in seguito a sinistro mortale
I danni per incidente stradale mortale annoverano: danni morali, danni patrimoniali e danni ereditari. I danni morali, in questo caso rappresentati dal c.d danno da perdita parentale, sono quelli che derivano per la sofferenza e il senso di vuoto esistenziale conseguenti al decesso del parente e all'irreversibile alterazione del sistema di vita dei superstiti. Si pensi al dolore che la perdita di un figlio genera nei genitori.
I danni patrimoniali, risarcibili iure proprio, cioè indipendentemente dalla condizione di erede, si configurano come forma di risarcimento per l'impoverimento o la perdita di patrimonio conseguente al decesso del congiunto.
Vi è ricompreso sia il danno emergente, ossia la lesione diretta del patrimonio conseguente all'incidente stradale mortale (spese funerarie, spese necessarie per la riparazione del mezzo incidentato, spese mediche sostenute prima della morte), sia il lucro cessante consistente nella perdita del reddito che sarebbe stato corrisposto dal soggetto deceduto ai familiari.
Vi sono poi i danni risarcibili iure hereditats, ossia in virtù della qualità di erede della vittima, che consistono nel danno biologico e nelle sofferenze che il parente ha patito prima di morire.
È importante precisare, però, che la condizione essenziale per ottenere il risarcimento dei danni ereditari è che la morte del parente non sia stata immediata. Infatti, nell'ipotesi in cui la vittima sia deceduta senza patimenti, per esempio, perché morta sul colpo o dopo un lasso di tempo dal fatto lesivo non sufficiente a rendersi conto di essere in punto di morte, la giurisprudenza ritiene che il danno da morte non rientri nel patrimonio del defunto, e, conseguentemente, degli eredi.
Se, invece, tra l'incidente e il decesso siano trascorse ore o giorni, allora gli eredi potranno vantare pretese sul danno derivante per le sofferenze patite dalla vittima prima di venire a mancare.
Valutazione del danno parentale per incidente mortale
In attesa che venga varata la tabella unica nazionale, la quantificazione del danno parentale è demandata alle Tabelle del Tribunale di Milano, approvate dalla Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 12470 del 2017, le ha elevate a unico parametro di riferimento per tutti i tribunali d'Italia.
Il calcolo del danno biologico si basa su una valutazione di tipo equitativo, che viene contestualizzata al caso concreto, tenendo conto di alcuni criteri quali l'età della vittima e dei congiunti, la convivenza o meno con il defunto e la composizione del nucleo familiare (ad esempio, l'importo spettante al genitore 45enne cui viene a mancare l'unico figlio di 12 anni che vive con lui sarà superiore a quello che liquidato al genitore 70enne che perde uno dei suoi tre figli di 50 anni, già sposato e non più convivente).
Non essendo predeterminato, il risarcimento danni per incidente stradale mortale può dar luogo a delle disparità di trattamento: casi analoghi possono portare a stime del danno molto diverse a seconda del giudice e del legale che rappresenta i superstiti.
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