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Malattia professionale

Vittima di Malattia Professionale? Insieme possiamo ottenere giustizia!

“La salute è il bene più prezioso di cui disponiamo e dovrebbe essere preservata, specialmente dalla scienza medica. Per questo, di fronte ad ogni caso di malattia professionale, ci immedesimiamo nei nostri assistiti, facendo nostro quel profondo senso di frustrazione che ci spinge a dare il massimo per ottenere giustizia!”

Malattia professionale: cos’è e quando viene risarcita

La malattia professionale può essere definita come una patologia che si manifesta per colpa dell’attività lavorativa che viene svolta. Conosciuta anche con il nome di tecnopatia, implica che il rischio scaturisca da una serie di azioni che si reiterano nel corso del tempo e, in modo progressivo, dal lavoro stesso.
La peculiarità della malattia professionale, infatti, è un’azione che non è concentrata nel tempo e non è violenta, ma ha effetto sull’organismo in modo lento. A parlare di progressività e lentezza dell’azione della malattia professionale sull’organismo è direttamente l’INAIL, vale a dire l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: in pratica, l’ente che si occupa di malattie professionali e infortuni sul lavoro.

Malattia professionale: il nesso di causalità

La causa della malattia professionale deve essere efficiente e diretta, il che vuol dire che essa deve generare l’infermità in maniera prevalente o esclusiva. Insomma, le malattie si devono contrarre a causa e nel corso dello svolgimento delle lavorazioni pericolose.
È comunque possibile il concorso di motivi extra professionali, a condizione che esse non influiscano sul rapporto di causalità essendo in grado da sole di generare l’infermità. Questo vuol dire che, per parlare di malattia professionale, ci deve essere un diretto rapporto di causa o di concausa fra il rischio professionale e la patologia che insorge; si differenzia, pertanto, dal caso dell’infortunio sul lavoro, per il quale è sufficiente l’occasione di lavoro, vale a dire un rapporto anche indiretto o mediato con il rischio lavorativo.
A proposito del rischio, esso può essere causato dalla lavorazione che viene effettuata dal soggetto, ma può essere anche un rischio ambientale, cioè determinato dall’ambientazione nella quale si svolge la lavorazione.

I TIPI DI MALATTIA PROFESSIONALE: TABELLATE E NON TABELLATE

In Italia le malattie professionali vengono suddivise in due gruppi:
a) MALATTIE TABELLATE: così definite perché sono incluse in apposite tabelle legislative, nelle quali sono indicate anche le lavorazioni che possono provocare l’insorgenza delle malattie professionali. In relazione a tali malattie, il lavoratore non deve dimostrare l’origine professionale della malattia, essendo sufficiente che provi di essere stato adibito alla lavorazione prevista dalla tabella (o comunque di essere stato esposto a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e di aver contratto la malattia;
b) MALATTIE NON TABELLATE: perché non inserite nelle suddette tabelle. Se il lavoratore contrae una malattia professionale non tabellata, per ottenere dall’INAIL il riconoscimento dell’origine professionale dovrà dimostrare il nesso di causa tra l’insorgenza della malattia e l’attività lavorativa svolta.
In altri termini, dovrà provare che la patologia da cui è affetto, pur non essendo inclusa nelle tabelle, è stata comunque causata dalle mansioni alle quali è stato adibito, oppure dalle condizioni dell’ambiente in cui ha svolto la propria attività lavorativa.

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LE MALATTIE PROFESSIONALI PIÙ DIFFUSE IN ITALIA
Tra le malattie professionali più frequenti in Italia troviamo quelle legate all’esposizione all’amianto, che, prima dell’entrata in vigore della Legge 257/1992, ha avuto larghissimo impiego nel nostro Paese in moltissimi contesti lavorativi, sia privati che pubblici. I lavoratori esposti all’amianto sono soggetti al rischio di contrarre gravissime patologie quali:
  1. ASBESTOSI;
  2. PLACCHE PLEURICHE;
  3. MESOTELIOMA PLEURICO;
  4. MESOTELIOMA PERICARDICO;
  5. MESOTELIOMA PERITONEALE;
  6. MESOTELIOMA DELLA TUNICA VAGINALE DEL TESTICOLO;
  7. CARCINOMA POLMONARE;
  8. TUMORE DELLA LARINGE;
  9. TUMORE DELLE OVAIE.
Vi sono, poi, le malattie collegate all’esposizione ad antiblastici e formaldeide in ambito medico da parte di infermieri, medici ed operatori sanitari. Tra queste troviamo, ad esempio, la leucemia mieloide ed il tumore del naso e della faringe; Ancora, le malattie collegate all’esposizione al benzene da parte dei lavoratori addetti alla distribuzione di carburanti (ad es. benzinai); dell’industria petrolchimica; dell’industria della gomma etc. L’esposizione dei lavoratori a tale sostanza può provocare, in quantità elevate e per lunghi periodi, patologie gravissime. Il benzene rientra, infatti, fra le sostanze cancerogene ritenute responsabili dell’insorgenza di forme leucemiche tabellate dall’INAIL.

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LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE

Ai fini del riconoscimento della malattia professionale è necessaria una diagnosi da parte del medico. Dopodiché si deve inoltrare all’INAIL la denuncia di malattia professionale: il lavoratore deve comunicare la malattia professionale contratta al suo datore di lavoro entro 15 giorni da quando si sono manifestati i primi sintomi, altrimenti, ai sensi dell’articolo 52 del Testo Unico 1124/1965 rischia di perdere il diritto all’indennità.
Dal momento in cui riceve la denuncia dal lavoratore, il datore di lavoro ha 5 giorni di tempo per presentare a sua volta la denuncia di malattia professionale direttamente sul sito dell’INAIL. Nella denuncia devono essere specificati i dati dell’azienda e quelli del lavoratore. Inoltre, vanno indicati l’orario di lavoro, il settore di appartenenza, il luogo di lavoro, la retribuzione del lavoratore, la malattia per cui serve una approfondita descrizione e il certificato medico.

IL RUOLO DELL’INAIL

Ma che cosa succede dopo che la malattia professionale è stata denunciata? La sua presenza deve essere certificata dall’INAIL, che convoca nella propria sede di competenza territoriale il lavoratore in modo che egli si possa sottoporre a una visita medica: questo è il punto di partenza del percorso di riconoscimento della malattia.
Una volta concluso l’iter, la malattia professionale potrà essere riconosciuta dall’INAIL, oppure no. In quest’ultimo caso, è diritto del lavoratore presentare un ricorso amministrativo (detto anche “opposizione”).

MALATTIA PROFESSIONALE: COME PROCEDERE SE L’INAIL NEGA IL RICONOSCIMENTO

Come accennato, può accadere che l’INAIL neghi l’origine professionale della malattia, comunicando al lavoratore il rigetto della sua richiesta; tale decisione, tuttavia, non è definitiva. Il lavoratore, infatti, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, può presentare all’Istituto la cosiddetta “opposizione”, ossia un ricorso amministrativo attraverso il quale può chiedere il riesame della sua posizione.
Il ricorso deve essere obbligatoriamente corredato da una perizia medico-legale di parte che indichi le motivazioni per cui si ritiene che la malattia denunciata abbia un rapporto di causalità con il lavoro che si è svolto. In questa delicata fase si consiglia caldamente di procedere con l’assistenza di un avvocato specializzato in materia, al fine di evitare che l’INAIL rigetti il ricorso perché, ad esempio, non adeguatamente motivato e/o documentalmente supportato.
Al ricorso amministrativo segue normalmente, se richiesta dal lavoratore, una vista medica collegiale, ossia alla presenza dei medici incaricati dall’INAIL e del proprio medico legale di fiducia. In caso di esito sfavorevole del procedimento di opposizione sopra descritto (o di mancata risposta dell’INAIL entro 60 giorni dalla notifica dell’opposizione), il lavoratore, entro 3 anni, può fare causa all’INAIL, depositando con l’assistenza di un avvocato specializzato in materia un ricorso per il riconoscimento della malattia professionale dinanzi al Tribunale del Lavoro territorialmente competente.

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MALATTIA PROFESSIONALE: LE PRESTAZIONI A CARICO DELL’INAIL

L’INAIL è tenuta a farsi carico delle spese relative alle prestazioni di natura sanitaria (ad es. cure mediche, fornitura di apparecchi di protesi, ecc.), nonché ad erogare al lavoratore, vittima di malattia professionale, un indennizzo economico, la cui entità varia in relazione alla gravità delle conseguenze della malattia professionale.
In caso di inabilità temporanea assoluta al lavoro è assicurata al lavoratore l’assistenza sanitaria ed economica, per tutta la sua durata e senza alcun limite di tempo. Durante l’assenza la retribuzione viene erogata fino al terzo giorno dal datore di lavoro e, successivamente, dall’INAIL.
In caso di invalidità permanente, la prestazione economica viene determinata in relazione alla gravità (espressa in termini percentuali) della stessa, con il riconoscimento di un indennizzo per i postumi che determinino una invalidità superiore al 6% e fino al 16% e di una rendita per le invalidità superiori al 16%.
Ove alla malattia professionale consegua la morte del dipendente, spetta una rendita rapportata alla retribuzione annua del lavoratore deceduto in favore dei familiari superstiti.

MALATTIA PROFESSIONALE: IL DANNO DIFFERENZIALE

Se poi la malattia professionale contratta dal lavoratore è diretta conseguenza della violazione, da parte del datore di lavoro, delle cautele imposte dalla legge a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro, il lavoratore ha diritto di chiedere al datore il risarcimento dei danni ulteriori rispetto al danno biologico già indennizzato dall’INAIL, ovvero il cosiddetto “danno differenziale”. Esso ricomprende al suo interno molteplici tipologie di danno (biologico, morale, esistenziale).
L’integrazione risarcitoria rappresentata dal danno differenziale ristora, in sostanza, il danno alla salute e alla capacità reddituale, il peggioramento della qualità della vita del lavoratore e il suo turbamento interiore, derivanti dall’infortunio o dalla malattia.

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DOMANDE FREQUENTI SULLE MALATTIE PROFESSIONALI

  • Che cos’è la malattia professionale?

    La malattia professionale può essere definita come una patologia che si manifesta per colpa dell’attività lavorativa che viene svolta. Conosciuta anche con il nome di tecnopatia, implica che il rischio scaturisca da una serie di azioni che si reiterano nel corso del tempo e, in modo progressivo, dal lavoro stesso. La peculiarità della malattia professionale, infatti, è un’azione che non è concentrata nel tempo e non è violenta, ma ha effetto sull’organismo in modo lento
  • Quando è riconosciuta la malattia professionale?

    La malattia professionale è riconosciuta quando vi è un nesso di causa diretto fra il rischio professionale e la patologia che insorge. A proposito del rischio, esso può essere causato dalla lavorazione che viene effettuata dal soggetto, ma può essere anche un rischio ambientale, cioè determinato dall’ambientazione nella quale si svolge la lavorazione. In Italia si distinguono le malattie tabellate, ossia riconosciute dall’INAIL in quanto incluse in apposite tabelle legislative, dalle malattie non tabellate perché non inserite nelle predette tabelle. La differenza sostanziale è che, per le prime il lavoratore non deve dimostrare l’origine professionale della malattia, essendo sufficiente che provi di essere stato adibito alla lavorazione prevista dalla tabella (o comunque di essere stato esposto a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e di aver contratto la malattia; per le seconde, invece, il lavoratore dovrà dimostrare il nesso di causa tra l’insorgenza della malattia e l’attività lavorativa svolta.
  • Come si fa la denuncia di malattia professionale?

    Ai fini del riconoscimento della malattia professionale è necessaria una diagnosi da parte del medico. Dopodiché si deve inoltrare all’INAIL la denuncia di malattia professionale, attraverso il modulo apposito che viene fornito dallo stesso ente. La compilazione del modulo deve essere effettuata dal soggetto che diagnostica la malattia professionale: si può trattare, pertanto, del medico di base, ma anche del medico competente sul posto di lavoro per il servizio di prevenzione e protezione aziendale. Dopo che ha ricevuto la comunicazione di malattia, il medico deve compilare la denuncia di malattia professionale e trasmetterla entro 5 giorni all’INAIL. Nella denuncia devono essere specificati i dati dell’azienda e quelli del lavoratore. Inoltre, vanno indicati l’orario di lavoro, il settore di appartenenza, il luogo di lavoro, la retribuzione del lavoratore, la malattia per cui serve una approfondita descrizione e il certificato medico.
  • Quali sono le malattie professionali riconosciute dall’INAIL?

    Le malattie professionali riconosciute dall’INAIL sono le cosiddette “malattie tabellate”, ossia riconosciute incluse in apposite tabelle legislative allegate al DPR n. 1124/1965. Per tali malattie riconosciute, il lavoratore non deve dimostrare l’origine professionale della malattia, essendo sufficiente che provi di essere stato adibito alla lavorazione prevista dalla tabella (o comunque di essere stato esposto a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e di aver contratto la malattia. È possibile tuttavia ottenere il riconoscimento anche delle malattie non tabellate; in tali casi, tuttavia, l’onere probatorio in capo al lavoratore è più gravoso, dovendo egli dimostrare il nesso di causa tra l’insorgenza della malattia e l’attività lavorativa svolta.
  • Cosa si può ottenere con la malattia professionale?

    L’INAIL è tenuta a farsi carico delle spese relative alle prestazioni di natura sanitaria (ad es. cure mediche, fornitura di apparecchi di protesi, ecc.), nonché ad erogare al lavoratore un indennizzo economico, la cui entità varia in relazione alla gravità delle conseguenze della malattia professionale. Durante l’assenza del lavoratore è inoltre garantita la retribuzione, che viene erogata fino al terzo giorno dal datore di lavoro e, successivamente, dall’INAIL.
  • Quanto viene pagata la malattia professionale?

    In caso di inabilità temporanea assoluta al lavoro è assicurata al lavoratore l’assistenza sanitaria ed economica, per tutta la sua durata e senza alcun limite di tempo. Durante l’assenza la retribuzione viene erogata fino al terzo giorno dal datore di lavoro e, successivamente, dall’INAIL. In caso di invalidità permanente, la prestazione economica viene determinata in relazione alla gravità (espressa in termini percentuali) della stessa, con il riconoscimento di un indennizzo per i postumi che determinino una invalidità superiore al 6% e fino al 16% e di una rendita per le invalidità superiori al 16%. Ove alla malattia professionale consegua la morte del dipendente, spetta una rendita rapportata alla retribuzione annua del lavoratore deceduto in favore dei familiari superstiti.
  • Cosa comporta la malattia professionale al datore di lavoro?

    Se la malattia professionale contratta dal lavoratore è diretta conseguenza della violazione, da parte del datore di lavoro, delle cautele imposte dalla legge a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro, il datore di lavoro è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori rispetto al danno biologico già indennizzato dall’INAIL, ovvero il cosiddetto “danno differenziale”. Esso ricomprende al suo interno molteplici tipologie di danno (biologico, morale, esistenziale). L’integrazione risarcitoria rappresentata dal danno differenziale ristora, in sostanza, il danno alla salute e alla capacità reddituale, il peggioramento della qualità della vita del lavoratore e il suo turbamento interiore, derivanti dall’infortunio o dalla malattia.
  • Quali sono i tempi per il riconoscimento della malattia professionale?

    Il lavoratore deve comunicare la malattia professionale contratta al suo datore di lavoro entro 15 giorni da quando si sono manifestati i primi sintomi, altrimenti, ai sensi dell’articolo 52 del Testo Unico 1124/1965 rischia di perdere il diritto all’indennità. Dal momento in cui riceve la denuncia dal lavoratore malato, il datore di lavoro ha 5 giorni di tempo per presentare a sua volta la denuncia di malattia professionale direttamente sul sito dell’INAIL. In caso di rigetto della domanda di malattia professionale, il lavoratore, entro 60 giorni dalla comunicazione, può presentare all’Istituto la cosiddetta “opposizione”, ossia un ricorso amministrativo attraverso il quale può chiedere il riesame della sua posizione. In caso di esito sfavorevole del procedimento di opposizione sopra indicato (o di mancata risposta dell’INAIL entro 60 giorni dalla notifica dell’opposizione), il lavoratore, entro 3 anni, può fare causa all’INAIL, depositando con l’assistenza di un avvocato specializzato in materia un ricorso per il riconoscimento della malattia professionale dinanzi al Tribunale del Lavoro territorialmente competente.
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