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Danni a Immobili Locati

Risarcimento Danni a Immobili Locati a Torino: informazioni e consulenza su StudioLegaleRisarcimentoDanni.it degli avvocati Bombaci e Laganà

Qualunque proprietario di immobile quando lo cede in locazione ha un grande timore: che lo stesso gli sia restituito danneggiato. In questo caso è possibile ottenere il risarcimento dei danni all’immobile locato.

Obbligo di riconsegnare l’immobile in condizioni ottimali

L’articolo 1590 del codice civile stabilisce che, al termine del rapporto di locazione, il conduttore deve restituire l’immobile nel medesimo stato in cui gli è stato consegnato. Vengono fatti salvi i soli effetti dovuti al normale deterioramento legato al passare del tempo.

Questo implica che, se l’immobile è stato danneggiato, è possibile chiedere e ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e materiali subiti dall’immobile.

Per capire bene l’argomento è necessario fare riferimento alle norme sulla manutenzione degli immobili, infatti, se non diversamente stabilito dalle parti, il proprietario (locatore) è tenuto alla manutenzione straordinaria, mentre il conduttore deve eseguire la manutenzione ordinaria.

I danni risarcibili riguardano sia quelli materiali, cioè i costi da sostenere per ripristinare lo stato dell’immobile, sia l’eventuale diminuzione di valore dell’immobile stesso.

Difficoltà nello stabilire il normale deterioramento dovuto all’uso

Per ottenere il risarcimento del danno è necessario che sia provato il reale deterioramento, proprio per questo è importante, al momento della conclusione del contratto, descrivere lo stato delle cose, anche allegando al contratto delle foto dell’immobile. In questo modo è possibile tutelare sia il conduttore sia il locatore. I casi più eclatanti di danni sono quelli alle strutture, come ad esempio nel caso in cui le pareti siano completamente imbrattate, oppure nel caso in cui al momento di lasciare l’appartamento, nel tentativo di portare via gli elettrodomestici, lampadari o altri accessori, si provocano danni agli impianti.

Non sono mancati casi in cui gli inquilini durante la permanenza abbiano modificato anche la struttura dell’immobile, ad esempio eliminando tramezzi. In tutti questi casi è possibile chiedere un ristoro dei danni patiti. Sono in molti, però, a dubitare della classificazione dei danni come ulteriori rispetto a quelli che si avrebbero per un normale uso.

Ad esempio, il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 378 del 2016, ha condannato un inquilino al risarcimento del danno per la rottura della serratura del portoncino d’ingresso, della maniglia della finestra e del meccanismo per avvolgere le tapparelle. 

La prova liberatoria per i danni a immobili locati

Ciò che molti non sanno è che in base agli articoli 1590 e 1588 del codice civile, spetta all’inquilino provare la non imputabilità a lui di ogni singolo danno subìto dall’immobile. Ovviamente la prova liberatoria è abbastanza difficile perché si presume che l’immobile sia stato consegnato in condizioni ottimali, anche se non sempre la realtà dei fatti è questa. Ecco perché le parti dovrebbero allegare al contratto foto o video dello stato in cui l’immobile viene consegnato.

Per essere sicuri di riuscire ad ottenere tutela in caso di danni all’immobile locato è bene rivolgersi ad un avvocato specializzato nel ramo del risarcimento danni. Solo in questo modo è possibile realizzare un inventario preciso dei danni subiti e quindi chiedere un ristoro che sia equo.

Casi particolari

In merito ai danni ad immobili locati non sono mancate sentenze sfavorevoli al proprietario.

Ad esempio, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17964 del 2014, ha stabilito che l’inquilino non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui il deterioramento, sebbene superiore a quello inerente il normale uso della cosa per i fini stabiliti, non abbia portato ad una diminuzione del valore del bene.

Proprio alla luce di tali interpretazioni è sempre consigliabile agire per il risarcimento dei danni all’immobile con l’assistenza di uno studio legale specializzato.

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