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Risarcimento Danni per Immobili a Torino: informazioni e consulenza su StudioLegaleRisarcimentoDanni.it degli avvocati Bombaci e Laganà

Un delicato problema affrontato di recente dalla giurisprudenza è stato quello di stabilire, in caso di vendita di un immobile che abbia subìto danni ad opera di terzi, se il diritto al risarcimento del danno spetti a colui che era proprietario al momento in cui si è verificato l’evento dannoso, ovvero a colui che è subentrato nella proprietà ed è titolare del diritto al momento in cui viene promosso il giudizio.

Con la sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto alla richiesta di risarcimento danni patrimoniali spetta al proprietario dell’immobile al momento del verificarsi dell’evento dannoso.

Infatti, il diritto al risarcimento danni e la proprietà del bene sono due elementi giuridici ben distinti.

La legge, tuttavia, tutela anche il neo proprietario che scopre un danno o un vizio dell’immobile acquistato, e un buon avvocato è in grado di guidare il danneggiato al risarcimento del danno subìto.

Le responsabilità del venditore

L’acquirente ha solo un anno, dalla consegna dell’immobile, per richiedere il risarcimento danni per la vendita dell’immobile che presenta dei vizi.

Inoltre, è tenuto a denunciare i vizi dell’immobile entro otto giorni dalla loro scoperta: l’avvocato saprà guidarvi nella redazione della denuncia dei vizi. Tali tempistiche appaiono piuttosto ristrette, soprattutto considerando che un difetto dell’immobile può comparire anche dopo molto tempo.

Se il venditore non riesce a dimostrare in maniera certa di essere all’oscuro dei vizi dell’immobile, all’acquirente viene riconosciuto il risarcimento dei danni patrimoniali e materiali, oltre il diritto a chiedere la risoluzione del contratto o la diminuzione del prezzo di vendita.

Le responsabilità del costruttore

Nel caso in cui il danneggiato abbia acquistato l’immobile da un’impresa costruttrice, il diritto dell’acquirente di richiedere il risarcimento danni può essere esercitato entro dieci anni dalla consegna.

Tra le gravi difformità che l’immobile può presentare, rientrano tutti quei vizi che pregiudicano la fruizione del bene  o che ne limitano il godimento: ne è un esempio la cattiva impermeabilizzazione del tetto o della terrazza.

I vizi dell’immobile possono essere denunciati al costruttore anche da parte del condominio, per tutelare l’incolumità delle parti condominiali comuni.

Riconosce tale diritto anche la sentenza n. 2923 del 2016: un condominio del veronese aveva richiesto all’impresa costruttrice il risarcimento dei danni per la palazzina affetta da vizi, tra cui tracce di umidità e infiltrazioni. La Corte di Cassazione ha obbligato il costruttore al risarcimento di circa 17.000 euro.

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