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Morte anziano in R.S.A., casa di riposo o casa di cura

Nel caso della morte di un anziano in R.S.A., in casa di risposo o in casa di cura, la legge prevede che i familiari dell’anziano deceduto passano procedere con la richiesta di un risarcimento: questo risarcimento, ovviamente, può essere richiesto solo nel caso in cui questa morte si sia verificata per colpa della R.S.A., della casa si riposo o della casa di cura in cui l’anziano si era stabilito e, di conseguenza, anche per colpa del personale medico che lavora all’interno. Qualora queste colpe siano dimostrate, il risarcimento danni può essere utile alla famiglia, ad esempio, per sostenere le spese funerarie o per risarcire in qualche modo la perdita del caro anziano defunto. Inoltre, avviare una azione legale di questo tipo, induce la struttura colpevole a non ripetere più gli stessi comportamenti, oltre che permettere di ottenere il risarcimento danni a cui si faceva riferimento poc’anzi. Le colpe dimostrate devono provare le forme di negligenza eventualmente presenti nella R.SA., nella casa di riposo o nella casa di cura e sono necessarie al fine di ottenere effettivamente il risarcimento danni. Analizziamo questi aspetti nel corso dei due prossimi paragrafi.

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Che cosa si intende per forme di negligenza e in che cosa consistono

Affinché l’R.S.A., la casa di riposo o la casa di cura siano tenuti responsabili della morte dell’anziano, occorre che ci sia un nesso causale tra questa morte e la condotta della struttura e dei medici interni: questo nesso è possibile solamente nel caso in cui la causa della morte risieda in una mancanza di diligenza all’interno della struttura e, quindi, in una forma di negligenza. In altre parole, il nesso causale nella morte per malasanità all’interno di una R.S.A., di una casa di riposo o di una casa di cura si verifica solamente nel caso in cui, a fronte di un errore medico, il paziente subisca dei danni che lo portano a perdere la vita. Per far sì che il risarcimento danni possa essere davvero ottenuto, occorre dimostrare l’esistenza di queste forme di negligenza, attraverso la presentazione di tutti i documenti che possano essere utili in questo senso (fotografie, documentazione medica, registrazioni e così via). Ecco, quindi, un elenco di alcune possibili forme di negligenza:

  • malnutrizione e disidratazione ai danni del defunto;
  • infezione non curata o contratta all’interno della R.SA., della casa di riposo o della casa di cura;
  • trattamento inadeguato e insufficiente delle piaghe da decubito;
  • mancata assistenza medica;
  • caduta verificatasi durante il periodo di degenza;
  • errori nei trattamenti medici, di qualunque natura essi fossero.

Il risarcimento danni in caso di morte anziano in R.S.A, casa di riposo o casa di cura

Stabilite quali possano essere le forme di negligenza che portano al decesso di un anziano all’interno di una R.S.A., di una casa di riposo o di una casa di cura, è il momento di approfondire l’argomento del risarcimento danni. Più nello specifico, è il momento di definire chi può richiedere questo risarcimento danni, cioè i congiunti, che possono essere suddivisi in due categorie.

  • La prima categoria è quella della famiglia in senso più stretto, la famiglia cosiddetta nucleare, di cui fanno parte figli, genitori, coniugi, fratelli, sorelle e via dicendo.
  • La seconda categoria è quella dei conviventi more uxorio, all’interno della quale si trovano tutti quei rapporti equiparabili a quello coniugale: il partner unito civilmente, il partner convivente e così via.

Queste due categorie di congiunti possono richiedere il risarcimento danni, facendo capo sia ai danni subiti dal defunto sia ai danni subiti da loro in prima persona. Più nello specifico, i danni subiti dal defunto si configurano come danni trasmissibili per eredità e sono i seguenti:

  • il danno morale, che sono risarcibili solo nel caso in cui sia dimostrabile la sofferenza a livello psichico vissuta dal defunto in persona;
  • il danno biologico, che è legato al peggioramento della salute che il defunto è stato costretto a vivere.

Per quanto riguarda i danni subiti in prima persona da chi richiede il risarcimento, si parla dei danni risarcibili iure proprio dai familiari, che sono i seguenti:

  • il danno morale, causato dalla perdita del congiunto e che può essere soggettivo o oggettivo. In qualità di soggettivo, si riferisce alle conseguenze soggettive che si sono subite dopo la morte dell’anziano; in qualità di oggettivo, invece, si riferisce alle conseguenze e agli effetti oggettivi conseguenti a questa morte;
  • il danno biologico, che è legato alla condizione di salute psico-fisica successiva alla morte del congiunto;
  • il danno economico, che è rappresentato ad esempio dalla diminuzione di sovvenzioni o di utilità, a causa del decesso del congiunto.

Prima di concludere, va detto che la richiesta di questi danni va richiesta nel caso dei danni trasmissibili per eredità entro dieci anni dalla morte del congiunto e nel caso dei danni risarcibili iure proprio dai familiari entro sei anni dalla perdita del proprio caro.   Chi ha la necessità di richiedere un risarcimento di questo genere, può fare affidamento sul nostro staff dello studio legale Bombaci, che si occupa di risarcimento danni Torino in qualità di esperto nel settore.

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