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Risarcimento danni per violenza sessuale

L’articolo 2043 del Codice Civile introduce il concetto di responsabilità civile per fatto illecito, stabilendo che chiunque provoca ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. In pratica, “chi rompe paga”. La norma in questione distingue tra chi non voleva provocare il danno e l’ha provocato perché imprudente, negligente o poco capace (la cosiddetta “colpa”), e chi invece voleva creare un danno (il cosiddetto “dolo”).

Talvolta il fatto illecito, oltre ad avere una rilevanza per il diritto civile (facendo sorgere l’obbligo di risarcimento), assume anche una rilevanza penale, configurando un reato. I reati sono comportamenti antigiuridici particolarmente gravi, che spesso provocano oltre ad un danno patrimoniale anche uno fisico alla persona. Prendiamo l’esempio di un pedone investito da un’auto: dal punto di vista penale il conducente risponderà dell’accusa per lesioni stradali colpose, ma ci sarà anche una causa civile in cui la vittima con l’assistenza di un avvocato specializzato, potrà fare una richiesta di risarcimento danni.

Definizione di violenza sessuale

Per quanto tutti intuiscano di cosa si stia parlando, c’è una definizione di violenza sessuale in base al Codice Penale: è il reato commesso da chi costringa qualcuno a subire atti di natura sessuale. Anche questi ultimi sono definiti dalla legge: non comprendono solo l’atto completo, che tecnicamente viene chiamato “congiunzione carnale”; riguardano anche qualsiasi azione che prenda di mira qualsiasi parte del corpo possa essere collegata all’istinto sessuale, o sia considerata una zona erogena, comprese per esempio labbra e collo. Perciò si intende violenza sessuale, cioè stupro, non solo il rapporto sessuale completo, ma qualsiasi tipo di tocco o sfioramento arrivino a lambire una qualsiasi parte del corpo considerata intima a diversi livelli. Badiamo bene che non si deve per forza pensare che la vittima sia nuda per parlare di violenza sessuale: gli abiti non sono considerati una barriera, e un tocco può arrivare a violare l’intimità di una persona anche attraverso la stoffa. Dal punto di vista legale quindi un solo bacio non voluto può costituire un atto riconducibile alla definizione di violenza sessuale; vale anche per il bacio sulla guancia, se dato contro la volontà della persona che lo riceve; ancora peggio, se accompagnato da altri gesti o parole più esplicite.

Quando è possibile chiedere il risarcimento danni

Tornando specificatamente alla questione del risarcimento del danno, va detto che in tempi recenti la Corte di Cassazione ha sottolineato come l’abuso sessuale sia causa per chi lo subisce di ferite, morali e psicologiche, da considerarsi insanabili. Diventa così paragonabile a un danno biologico permanente, come quello che si patisce a seguito di un incidente stradale o di un’aggressione fisica molto grave. Come già accennato, da un medesimo reato può derivare una doppia responsabilità: sia quella penale, con la conseguenza per il colpevole di subire una condanna che porta alla reclusione; sia quella civile, da cui deriva l’obbligo di risarcire il danneggiato e pone dunque la questione di come calcolare il risarcimento danni per la vittima. Nel calcolo del risarcimento danni è necessario considerare e valorizzare tutte le singole voci di danno subite dalla vittima, come per esempio il danno morale e il danno biologico. Una vittima di stupro ha infatti diritto a entrambe le forme: la prima per la sofferenza emotiva, la seconda per la lesione dell’integrità psico-fisica.

Data la complessità della materia e la difficoltà di calcolare correttamente il risarcimento dovuto, sarà l’avvocato esperto in risarcimento danni a preparare la documentazione da portare al processo, in cui la vittima si costituirà parte civile, per dimostrare tutti i danni subiti. In altri casi invece potrebbe essere necessario istituire un secondo processo presso il tribunale civile, per esempio qualora il giudice penale abbia disposto solo il pagamento di un acconto (c.d. “provvisionale”).

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