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Risarcimento Danni
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    Possiamo aiutarti in tutte quelle situazioni da cui sia derivato un danno fisico o morale alla tua Persona, oppure un danno patrimoniale alla tua Impresa.
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    A tutela del
    Tuo Risarcimento


    Nel settore del risarcimento danni non ci si può improvvisare.

    Servono competenze specialistiche, costante aggiornamento ed una stretta collaborazione con i migliori consulenti di parte.

    È con questo spirito che ci approcciamo ad ogni nuovo caso, con l’obiettivo di fornire ai nostri assistiti lo migliore tutela possibile.

    – Avvocato Alessio Bombaci

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    Nel nostro ordinamento giuridico esistono due tipologie principali di responsabilità civile che possono dar luogo ad un risarcimento danni: una di origine contrattuale e l’altra di natura extracontrattuale.

    La prima consegue alla violazione di un dovere specifico, derivante da un rapporto obbligatorio (ad es. contratto) ed è disciplinata dall’art. 1218 del codice civile, secondo cui il debitore  che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento sia dovuto ad impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.

    La responsabilità extracontrattuale, invece, consegue alla violazione del dovere generico di non ledere l’altrui sfera giuridica ed è disciplinato dall’art. 2043 del codice civile, il quale prescrive che chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, con dolo o colpa, è tenuto a risarcire i danni che ha provocato.

    Il dolo si ha quando una persona agisce in malafede, ossia con la consapevolezza di ciò che sta facendo e con la precisa intenzione di procurare un determinato effetto; la colpa, invece, si verifica quando un fatto non viene cagionato intenzionalmente, ma si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

    I danni risarcibili vengono tradizionalmente distinti in due categorie: danno patrimoniale consistente nella diminuzione del patrimonio del danneggiato e danno non patrimoniale consistente nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

    I risultati dei
    nostri assistiti
    vengono prima di tutto…

    Ogni giorno ci impegniamo nel tutelare al meglio gli interessi dei nostri assistiti, con strategie chiare e concrete, finalizzate a ridurre le tempistiche e limitare, ove possibile, il ricorso all’autorità giudiziaria
    Ecco alcuni risultati ottenuti

    250mila euro

    199 mila euro

    170 mila euro

    90mila euro

      Ottieni con noi il giusto risarcimento!

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      Le opinioni dei nostri clienti sono importanti per noi, perché rappresentano la misura con cui possiamo valutare il nostro operato.
      

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      I 5 Passi
      per diventare
      un nostro assistito

      1) Richiesta di pre analisi gratuita

      2) Primo colloquio telefonico (circa 15 minuti)

      3) Studio e valutazione del caso

      4) Preventivo dei costi

      5) Firma del mandato

        Le Domande Più
        Frequenti

        Che funzioni ha il medico legale?

        Il medico legale è uno specialista che si occupa di indagare sulle cause di fatti di interesse sia medico che giuridico, al fine di quantificare il danno subìto dalla vittima.

        Qual è l’iter da seguire per richiedere un risarcimento danni?

        L’iter prevede una prima fase stragiudiziale in cui il nostro Studio Legale invia una diffida alla controparte ed alla sua compagnia assicurativa, finalizzata a raggiungere un accordo bonario. Se ci sono i presupposti per una risoluzione amichevole, si formalizza la transazione con una scrittura privata e il danneggiato viene subito risarcito.

        Se, invece, non si trova un accordo, si potrà procedere con una negoziazione assistita in caso di risarcimento danni da incidente stradale o infortuni di varia natura, oppure con un ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP) nei casi di malasanità. Si tratta procedimenti abbastanza celeri, che spesso si concludono con una conciliazione in extremis.

        Se, invece, la conciliazione non riesce, sarà necessario instaurare una vera epropria causa civile al fine di far dichiarare al Giudice la responsabilità della controparte ed ottenere il risarcimento.

        Quanto dura una causa civile?

        La fase stragiudiziale normalmente si conclude in 30/60 giorni circa. Nel caso fosse necessario fare la causa civile, questa dura mediamente tra i due e i tre anni.

        Devo affidarmi ad un avvocato della mia città?

        Spesso chi intende procedere con un’azione legale per chiedere il risarcimento danni pensa di doversi rivolgere ad uno studio della propria zona. Non è assolutamente così! Non è importante, infatti, il luogo in cui lo Studio Legale ha la propria sede, bensì la sua specializzazione.

        Quando scegli uno Studio Legale per ottenere un risarcimento danni, la cosa davvero importante è che sia davvero specializzato nel settore e che disponga di un’organizzazione fatta di avvocati e consulenti di parte esperti, che conoscono molto bene le insidie e le problematiche di questo settore.

        Come posso inviarvi la documentazione per valutare il mio caso?

        Potrai inviarci i documenti in tuo possesso in due modi: o a mezzo mail all’indirizzo info@studiolegalerisarcimentodanni.it, oppure fotocopiando la documentazione e spedendola all’indirizzo della nostra sede principale (Studio Legale Bombaci & Partners, Corso Vittorio Emanuele II n. 166 – 10138 Torino).

        N.B.: se opti per la spedizione postale NON spedirci gli originali, ma soltanto fotocopie.

        Una volta ricevuta la documentazione, la esamineremo attentamente, ove occorra anche insieme ai medici che collaborano con noi, al fine di valutare la possibilità di assumere l’incarico.
        Se riterremo di poter procedere, ti ricontatteremo per fissare un colloquio telefonico.

        N.B.: è molto importante che con l’invio della documentazione ci fornisci l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. È sufficiente che tu scriva nel corpo della mail (o in una nota di accompagnamento se spedisci per posta) la seguente dichiarazione: “autorizzo il trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, ai fini della valutazione del mio caso e dell’eventuale conferimento dell’incarico di assistenza legale, nel rispetto della normativa privacy vigente”.

        Senza questa autorizzazione non potremo procedere ad esaminare il tuo caso.

        Risarcimento danni e indennizzo: Le differenze

        Chiariamo subito che risarcimento danni e indennizzo non sono la stessa cosa.

        Se, come abbiamo visto, il risarcimento danni corrisponde all’attività imposta dalla legge per riparare ad un danno ingiusto, l’indennizzo è invece previsto per ristorare, paradossalmente, un “danno giusto”.

        Infatti, il danno oggetto di un indennizzo è conseguenza di un fatto lecito, consentito dalla legge o addirittura imposto. L’indennizzo, quindi, a differenza del risarcimento, non origina da una responsabilità civile, ma da un fatto che non costituisce una violazione di un adempimento e che non può essere considerato antigiuridico, anche se produce un pregiudizio a terzi.

        L’indennizzo consiste, quindi, in una somma in denaro a titolo di reintegrazione patrimoniale, dovuta a un soggetto per un danno da lui subìto, che non sia conseguenza di un atto illecito, ed è garantito solo nei casi previsti dal nostro ordinamento giuridico.

        Un tipico esempio è l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/92 in caso di danni da vaccini o da emotrasfusioni.

        Anche nel settore assicurativo si tende spesso a confondere i due termini e ad utilizzarli erroneamente come sinonimi.

        Ma pure in tale ambito, risarcimento e indennizzo mantengono le stesse differenze prima indicate.

        Nello specifico, l’indennizzo è erogato all’assicurato al verificarsi degli eventi previsti dalle clausole del contratto, come può essere ad esempio un infortunio, una malattia, un incendio, ecc.

        Si ha diritto invece a un risarcimento quando il danno viene provocato dalla condotta di un terzo soggetto, estraneo al rapporto tra la compagnia assicurativa e l’assicurato (come nel caso di risarcimento danni da incidente stradale).

        Una tipologia di polizza che può aiutarci a capire meglio questa differenza è la polizza infortuni del conducente, con cui quest’ultimo è tutelato per i dai danni fisici conseguenti all’incidente stradale, anche quando egli è responsabile del sinistro.

        Con la polizza infortuni il conducente ha diritto ad ottenere appunto un indennizzo da parte dell’assicurazione, anche se si tratta di un incidente con colpa; l’entità di tale ristoro economico è prestabilita dalle condizioni contrattuali.

        Qualora, invece, le responsabilità del sinistro fossero di un terzo soggetto, il danneggiato avrebbe diritto ad ottenere non solo l’indennizzo previsto dalla polizza infortuni del conducente, ma anche un risarcimento danni da parte del danneggiante.

        Il Danno patrimoniale: danno emergente e lucro cessante

        Con l’espressione “danno patrimoniale” si fa riferimento ad una lesione al patrimonio di un soggetto, la quale sia immediatamente valutabile dal punto di vista monetario.

        Il danno patrimoniale può comprendere il danno emergente, ossia le spese sostenute per riparare il danno (si pensi, ad esempio, alle spese sostenute in caso di incidente stradale per le cure mediche o per  la riparazione dell’auto) ed il lucro cessante ossia il mancato guadagno (si pensi, ad esempio, al reddito perso dal libero professionista che, a seguito di un incidente stradale, sia stato impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa).

        Per ottenere il risarcimento del danno emergente bisognerà allegare le fatture delle spese già sostenute o far periziare l’oggetto rotto per comprendere quali potrebbero essere i costi di riparazione.

        Per ottenere il risarcimento del lucro cessante, invece, è necessario fare una valutazione ipotetica di ciò che si sarebbe potuto conseguire e che, invece, è stato perso; il che non sempre è facile dimostrare, visto che si tratta di provare un evento futuro che non si è realizzato.

        Il Danno non patrimoniale: danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno da perdita del rapporto parentale.

        Il danno non patrimoniale, come accennato in precedenza, consiste nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

        In altri termini, si tratta di un tipo di danno che, a differenza di quello patrimoniale, non ha un immediato riflesso sul patrimonio ma che comunque, per essere risarcito, necessita di una quantificazione economica (si pensi ad esempio al danno alla salute o alla reputazione).

        All’interno della macro area del danno non patrimoniale troviamo diverse tipologie di danni:
        – danno biologico consistente nella lesione all’integrità fisica della persona, che può comportare una inabilità temporanea e/o un’invalidità permanente;
        – danno morale inteso quale sofferenza fisica o psicologica subita a seguito dell’evento;
        – danno esistenziale che si traduce nel peggioramento della qualità della vita della persona;
        – danno da perdita del rapporto parentale consistente nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto a mancare a seguito di un evento dannoso (si pensi al decesso di un familiare a seguito di incidente stradale).

        Chiaramente, ogni voce di danno sopra indicata, per poter essere risarcita, dovrà essere adeguatamente provata dal danneggiato.

        Per questo motivo, quando si agisce per ottenere un risarcimento danni, è indispensabile rivolgersi ad uno Studio Legale specializzato nel settore che sappia individuare correttamente tutte le singole poste risarcitorie e sappia operare una corretta quantificazione del danno risarcibile.

        Il nostro Studio vanta un’esperienza ultradecennale in materia di risarcimento danni e si avvale dei migliori consulenti di parte.

        Se hai subìto un danno e vuoi essere risarcito, possiamo forniti un aiuto concreto!

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        Risarcimento Danni

        Nel nostro ordinamento giuridico esistono due tipologie principali di responsabilità civile che possono dar luogo ad un risarcimento danni: una di origine contrattuale e l’altra di natura extracontrattuale.

        La prima consegue alla violazione di un dovere specifico, derivante da un rapporto obbligatorio (ad es. contratto) ed è disciplinata dall’art. 1218 del codice civile, secondo cui il debitore  che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento sia dovuto ad impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.

        La responsabilità extracontrattuale, invece, consegue alla violazione del dovere generico di non ledere l’altrui sfera giuridica ed è disciplinato dall’art. 2043 del codice civile, il quale prescrive che chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, con dolo o colpa, è tenuto a risarcire i danni che ha provocato.

        Il dolo si ha quando una persona agisce in malafede, ossia con la consapevolezza di ciò che sta facendo e con la precisa intenzione di procurare un determinato effetto; la colpa, invece, si verifica quando un fatto non viene cagionato intenzionalmente, ma si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

        I danni risarcibili vengono tradizionalmente distinti in due categorie: danno patrimoniale consistente nella diminuzione del patrimonio del danneggiato e danno non patrimoniale consistente nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

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        Risarcimento danni e indennizzo: Le differenze

        Chiariamo subito che risarcimento danni e indennizzo non sono la stessa cosa.

        Se, come abbiamo visto, il risarcimento danni corrisponde all’attività imposta dalla legge per riparare ad un danno ingiusto, l’indennizzo è invece previsto per ristorare, paradossalmente, un “danno giusto”.

        Infatti, il danno oggetto di un indennizzo è conseguenza di un fatto lecito, consentito dalla legge o addirittura imposto. L’indennizzo, quindi, a differenza del risarcimento, non origina da una responsabilità civile, ma da un fatto che non costituisce una violazione di un adempimento e che non può essere considerato antigiuridico, anche se produce un pregiudizio a terzi.

        L’indennizzo consiste, quindi, in una somma in denaro a titolo di reintegrazione patrimoniale, dovuta a un soggetto per un danno da lui subìto, che non sia conseguenza di un atto illecito, ed è garantito solo nei casi previsti dal nostro ordinamento giuridico.

        Un tipico esempio è l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/92 in caso di danni da vaccini o da emotrasfusioni.

        Anche nel settore assicurativo si tende spesso a confondere i due termini e ad utilizzarli erroneamente come sinonimi.

        Ma pure in tale ambito, risarcimento e indennizzo mantengono le stesse differenze prima indicate.

        Nello specifico, l’indennizzo è erogato all’assicurato al verificarsi degli eventi previsti dalle clausole del contratto, come può essere ad esempio un infortunio, una malattia, un incendio, ecc.

        Si ha diritto invece a un risarcimento quando il danno viene provocato dalla condotta di un terzo soggetto, estraneo al rapporto tra la compagnia assicurativa e l’assicurato (come nel caso di risarcimento danni da incidente stradale).

        Una tipologia di polizza che può aiutarci a capire meglio questa differenza è la polizza infortuni del conducente, con cui quest’ultimo è tutelato per i dai danni fisici conseguenti all’incidente stradale, anche quando egli è responsabile del sinistro.

        Con la polizza infortuni il conducente ha diritto ad ottenere appunto un indennizzo da parte dell’assicurazione, anche se si tratta di un incidente con colpa; l’entità di tale ristoro economico è prestabilita dalle condizioni contrattuali.

        Qualora, invece, le responsabilità del sinistro fossero di un terzo soggetto, il danneggiato avrebbe diritto ad ottenere non solo l’indennizzo previsto dalla polizza infortuni del conducente, ma anche un risarcimento danni da parte del danneggiante.

        Il Danno patrimoniale: danno emergente e lucro cessante

        Con l’espressione “danno patrimoniale” si fa riferimento ad una lesione al patrimonio di un soggetto, la quale sia immediatamente valutabile dal punto di vista monetario.

        Il danno patrimoniale può comprendere il danno emergente, ossia le spese sostenute per riparare il danno (si pensi, ad esempio, alle spese sostenute in caso di incidente stradale per le cure mediche o per  la riparazione dell’auto) ed il lucro cessante ossia il mancato guadagno (si pensi, ad esempio, al reddito perso dal libero professionista che, a seguito di un incidente stradale, sia stato impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa).

        Per ottenere il risarcimento del danno emergente bisognerà allegare le fatture delle spese già sostenute o far periziare l’oggetto rotto per comprendere quali potrebbero essere i costi di riparazione.

        Per ottenere il risarcimento del lucro cessante, invece, è necessario fare una valutazione ipotetica di ciò che si sarebbe potuto conseguire e che, invece, è stato perso; il che non sempre è facile dimostrare, visto che si tratta di provare un evento futuro che non si è realizzato.

        Il Danno non patrimoniale: danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno da perdita del rapporto parentale.

        Il danno non patrimoniale, come accennato in precedenza, consiste nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

        In altri termini, si tratta di un tipo di danno che, a differenza di quello patrimoniale, non ha un immediato riflesso sul patrimonio ma che comunque, per essere risarcito, necessita di una quantificazione economica (si pensi ad esempio al danno alla salute o alla reputazione).

        All’interno della macro area del danno non patrimoniale troviamo diverse tipologie di danni:
        – danno biologico consistente nella lesione all’integrità fisica della persona, che può comportare una inabilità temporanea e/o un’invalidità permanente;
        – danno morale inteso quale sofferenza fisica o psicologica subita a seguito dell’evento;
        – danno esistenziale che si traduce nel peggioramento della qualità della vita della persona;
        – danno da perdita del rapporto parentale consistente nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto a mancare a seguito di un evento dannoso (si pensi al decesso di un familiare a seguito di incidente stradale).

        Chiaramente, ogni voce di danno sopra indicata, per poter essere risarcita, dovrà essere adeguatamente provata dal danneggiato.

        Per questo motivo, quando si agisce per ottenere un risarcimento danni, è indispensabile rivolgersi ad uno Studio Legale specializzato nel settore che sappia individuare correttamente tutte le singole poste risarcitorie e sappia operare una corretta quantificazione del danno risarcibile.

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