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Investimento pedone

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Risarcimento danni per Investimento pedone a Torino: informazioni e consulenza su StudioLegaleRisarcimentoDanni.it degli avvocati Bombaci e Laganà

L’investimento del pedone è purtroppo un caso molto comune. Nella maggior parte dei casi viene individuata la responsabilità del conducente, anche se non mancano casi di responsabilità condivisa. Ecco come agire per ottenere il risarcimento dei danni da incidente stradale.

Cosa fare se si viene investiti in strada

Innanzi tutto bisogna precisare che, in caso di investimento del pedone, è il conducente del veicolo a dover dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

Tale principio deriva direttamente dall’articolo 2054 del codice civile. Il pedone è però tenuto a provare il danno, proprio per questo è necessario recarsi subito dopo l’indicente in un pronto soccorso o chiamare un’ambulanza in modo che possano essere eseguiti tutti gli accertamenti idonei a valutare lo stato di salute.

In questa fase è importante anche avvertire le autorità di pubblica sicurezza (vigili urbani, carabinieri etc.) per eseguire i rilievi sul luogo dell’incidente e individuare i testimoni, cioè le persone che erano presenti sul posto al momento del sinistro e che hanno visto l’accaduto. Dopo questa prima fase è possibile procedere alla richiesta di risarcimento del danno, che va indirizzata alla Compagnia di Assicurazione del veicolo responsabile dell’incidente, al suo conducente e al proprietario del mezzo se diverso dal conducente.

Richiesta Risarcimento danni per Investimento

In questa fase è molto importante avere al proprio fianco un legale, possibilmente specializzato nel risarcimento danni, perché la legge richiede che siano rispettate determinate procedure e termini al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento danni per investimento del pedone.

La richiesta di risarcimento danni ha un contenuto ben determinato, infatti, è necessario che siano indicate le generalità del conducente, ma anche circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuto il sinistro, i danni riportati, allegando i certificati medici comprensivi del certificato di avvenuta guarigione.

In base a questi dati è possibile procedere al calcolo del danno biologico e stabilire l’ammontare del risarcimento. Nell’atto deve essere specificato anche se il danneggiato ha diritto ad usufruire di prestazioni da parte di istituti di assistenza obbligatoria (ad esempio INAIL).

Nella richiesta di risarcimento occorre anche specificare se sul posto sono intervenute le forze di sicurezza e se vi sono testimoni, eventualmente indicando i nominativi di questi ultimi. Nel caso di incidente stradale mortale, il diritto al risarcimento viene riconosciuto agli eredi. In questo caso si parlerà di danno da perdita del rapporto parentale.

La proposta di risarcimento

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, la compagnia di assicurazione apre il sinistro ed entro 90 giorni deve formulare una proposta di risarcimento, oppure comunicare i motivi per i quali ritiene di non formulare un’offerta risarcitoria. Occorre precisare che, solitamente, le Compagnie Assicurative, prima di formulare una proposta di risarcimento, chiedono al danneggiato di sottoporsi ad una visita medica presso un proprio medico-legale, che avrà cura di verificare gli eventuali referti medici in suo possesso.

Il rifiuto a sottoporsi a visita da parte di esperti nominati dalla Compagnia blocca i termini per il risarcimento. Una volta ricevuta l’offerta, il danneggiato può accettarla, ed in questo caso entro 15 giorni sarà posta in pagamento.

Viceversa, se ritiene l’importo non congruo, potrà rifiutare la proposta, ed in questo caso la Compagnia comunque procederà al versamento dell’importo originariamente offerto, che sarà incassato dal danneggiato esclusivamente a titolo di acconto sul maggior danno che dovrà essere determinato successivamente.

Se, infine, il danneggiato entro 30 giorni non comunica né la propria accettazione, né il proprio rifiuto, la compagnia sarà tenuta a versare comunque l’importo offerto entro i successivi 15 giorni, ma anche in questo caso la somma potrà essere considerata un acconto sul risarcimento danni da incidente stradale definitivo.

Infine si sottolinea che, qualora il danneggiato non ritenga adeguata l’offerta e quindi non la accetti, non potrà ricorrere subito al Giudice, ma dovrà, secondo quanto previsto dal decreto legge n. 132 del 2014 (convertito in legge n.  162/2014), tentare una conciliazione con la controparte mediante la negoziazione assistita. Questa fase richiede obbligatoriamente la presenza dell’avvocato, ecco perché fin dalle prime fasi successive all’investimento del pedone è bene rivolgersi ad un professionista in grado di seguire la procedura.

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