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Richiesta della cartella clinica: diritti del paziente, tempi e strumenti legali per ottenerla

Richiesta della cartella clinica: diritti del paziente, tempi e strumenti legali per ottenerla

16 Aprile 2026

La richiesta della cartella clinica rappresenta un passaggio fondamentale per il paziente che intenda verificare la correttezza delle cure ricevute o, nei casi più delicati, valutare la sussistenza di un’ipotesi di responsabilità sanitaria. Non si tratta di una mera formalità amministrativa, bensì dell’esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo pieno, riconosciuto e tutelato dall’ordinamento giuridico.

In ambito legale, la disponibilità della documentazione sanitaria costituisce il presupposto imprescindibile per qualsiasi azione di accertamento del danno, sia in sede civile sia in sede penale.

Perché è proprio dalla cartella clinica, infatti, che emerge la ricostruzione completa del percorso diagnostico e terapeutico seguito dal paziente.

Il diritto di accesso alla cartella clinica

Il diritto del paziente ad ottenere copia della cartella clinica trova fondamento in diverse fonti normative. In primo luogo, rileva il principio costituzionale di tutela della salute di cui all’articolo 32 della Costituzione, cui si affianca la disciplina sulla trasparenza e sull’accesso ai dati personali.

Un riferimento centrale è rappresentato dal Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), oggi coordinato con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che riconosce all’interessato il diritto di accedere ai propri dati personali, inclusi quelli relativi alla salute.

In ambito sanitario pubblico, trova applicazione anche la Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso agli atti amministrativi, mentre per le strutture private accreditate il diritto deriva dal rapporto contrattuale instaurato con il paziente.

La giurisprudenza, dal canto suo, ha più volte ribadito la natura piena di tale diritto. La Corte di Cassazione, con un orientamento ormai più che consolidato, ha affermato che la cartella clinica appartiene al paziente sotto il profilo contenutistico, pur essendo custodita dalla struttura sanitaria.

Modalità di richiesta della cartella clinica

La richiesta della cartella clinica può essere presentata direttamente dal paziente oppure da un suo delegato, nonché dagli eredi in caso di decesso. È generalmente sufficiente inoltrare un’istanza scritta indirizzata alla struttura sanitaria presso cui è avvenuto il ricovero o la prestazione.

Nella prassi, le aziende sanitarie mettono a disposizione moduli dedicati, ma non si tratta di un requisito essenziale: è sufficiente una richiesta che contenga i dati identificativi del richiedente, il periodo di riferimento e la volontà di ottenere copia della documentazione.

È opportuno che la richiesta venga inviata con modalità che consentano di dimostrarne la ricezione, come la raccomandata con ricevuta di ritorno o la posta elettronica certificata (PEC). Questo aspetto assume particolare rilievo nei casi in cui si renda necessario contestare eventuali ritardi o dinieghi.

Tempi di rilascio: cosa prevede la normativa

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda i tempi entro cui la struttura sanitaria è tenuta a fornire la documentazione richiesta.

Le normative regionali e i regolamenti interni delle aziende sanitarie stabiliscono termini che, nella maggior parte dei casi, oscillano tra i 7 e i 30 giorni. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che il rilascio deve avvenire in tempi congrui e comunque senza ritardi ingiustificati.

Il Consiglio di Stato ha più volte sottolineato che l’accesso alla documentazione sanitaria non può essere ostacolato da inefficienze organizzative della struttura.

Un ritardo eccessivo può configurare una violazione del diritto del paziente e, in determinati casi, integrare un comportamento illegittimo risarcibile.

Il valore probatorio della cartella clinica

Dal punto di vista giuridico, la cartella clinica riveste un’importanza cruciale, soprattutto nei procedimenti di responsabilità medica.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la cartella clinica costituisce un atto pubblico, dotato di particolare efficacia probatoria. Ciò significa che quanto in essa riportato fa fede fino a querela di falso per quanto concerne le attestazioni del sanitario.

Ancora più rilevante è il principio secondo cui eventuali lacune, omissioni o inesattezze nella compilazione della cartella clinica possono tradursi in un elemento a sfavore della struttura sanitaria.

In numerose pronunce, la Cassazione ha affermato che la carenza documentale non può penalizzare il paziente, ma anzi può determinare un’inversione dell’onere della prova.

In altre parole, se la documentazione è incompleta o poco chiara, sarà la struttura sanitaria a dover dimostrare di aver agito correttamente.

Cosa fare in caso di rifiuto o mancata consegna della cartella clinica

Nonostante la chiarezza del quadro normativo, non sono rari i casi in cui la richiesta della cartella clinica venga ignorata o respinta senza adeguata motivazione.

In tali situazioni, è possibile attivare diversi strumenti di tutela.

In primo luogo, si può inviare una diffida formale alla struttura sanitaria, richiamando le norme violate e assegnando un termine per l’adempimento.

Qualora il comportamento omissivo persista, il paziente può rivolgersi al giudice amministrativo, nel caso di strutture pubbliche, oppure al giudice ordinario per ottenere un ordine di esibizione della documentazione.

Va inoltre considerato che il ritardo o il rifiuto ingiustificato possono assumere rilevanza anche sotto il profilo risarcitorio, soprattutto quando impediscono al paziente di esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa in un’azione di responsabilità sanitaria.

Cartella clinica e responsabilità medica

Nel contesto delle azioni risarcitorie per malpractice sanitaria, la cartella clinica rappresenta il punto di partenza dell’intera valutazione medico-legale.

Attraverso l’analisi della documentazione è possibile verificare il rispetto delle linee guida, la correttezza delle scelte terapeutiche e la tempestività degli interventi.

È proprio su questi elementi che si fonda l’accertamento della responsabilità ai sensi della Legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco), che ha riformato la materia della sicurezza delle cure e della responsabilità sanitaria.

In particolare, la legge distingue tra responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ed extracontrattuale del medico, con rilevanti conseguenze in termini di onere della prova e termini di prescrizione.

In questo quadro, la disponibilità della cartella clinica consente al paziente e ai suoi legali di costruire una strategia difensiva solida e documentata, evitando iniziative giudiziarie prive di adeguato supporto probatorio.

In conclusione si può affermare che la richiesta della cartella clinica non è un passaggio secondario, ma un momento fondamentale e propedeutico nella tutela dei diritti del paziente. Si tratta di un diritto pieno, che deve essere esercitato con consapevolezza e, se necessario, con il supporto di un professionista esperto.

In presenza di dubbi sulla correttezza delle cure ricevute o in caso di eventi avversi, agire tempestivamente per ottenere la documentazione sanitaria è essenziale per preservare ogni possibilità di tutela.

Noi dello studio legale Bombaci e Partner siamo al tuo fianco, non solo per superare eventuali ostacoli nell’accesso alla cartella clinica, ma soprattutto per valutare con rigore la sussistenza di una responsabilità e le concrete possibilità di ottenere un risarcimento del danno.

Avv. Alessio Bombaci

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