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Atto di citazione sinistro stradale e indennizzo diretto: cosa prevede la legge?

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Accade spesso di essere coinvolti in sinistri stradali e di non essere abbastanza preparati circa gli adempimenti da compiere nellโ€™immediatezza.

Quanto agli accorgimenti preliminari va detto che in caso di incidente stradale bisogna, anzitutto, verificare se vi siano feriti e, laddove vi fossero, prestare loro assistenza.

รˆ altrettanto opportuno mettere in sicurezza il luogo in cui si รจ verificato il sinistro e, se possibile, scattare delle fotografie ai veicoli coinvolti ed accertarsi della presenza di eventuali testimoni. Successivamente, se dโ€™accordo, i conducenti dei veicoli interessatiย  possono procedere alla compilazione del modulo di contestazione amichevole, altrimenti si limitano a scambiarsi le generalitร  e ad inoltrare alle rispettive compagnie assicurative una segnalazione di sinistro.

Tali accorgimenti sono indispensabili ai fini dellโ€™individuazione del responsabile del sinistro che sarร  tenuto a risarcire i danni subiti dal veicolo ed, eventualmente, da chi vi era a bordo.

Atto di citazione sinistro stradale e indennizzo diretto: cosa prevede la legge? Scopriamolo assieme

Il danno da sinistro costituisce, quindi, un argomento di enorme interesse e, con questa breve guida, si intende analizzarne gli aspetti principali necessari a sapere come ottenerne il risarcimento nel minor tempo possibile.

La procedura di indennizzo diretto

La regola generale in tema di sinistri stradali vuole che la richiesta di risarcimento venga inoltrata alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile.

Sennonchรฉ, al fine di velocizzare lโ€™iterย di liquidazione del sinistro stradale nellโ€™interesse del danneggiato, ilย d.l. n. 223 del 4 luglio 2006ย (c.d. Decreto Bersani) ha apportato alcune rilevanti modifiche al Codice delle Assicurazioni private.

Tale disciplina, in vigore a partire dal 1ยฐ febbraio 2007, ha introdotto una nuova procedura di liquidazione dei danni, nota come โ€œindennizzo o risarcimento direttoโ€.

Nello specifico, l’art. 149 Cod. Ass.ni prevede che, โ€œin caso di incidente tra due veicoli di cui non si รจ responsabili o di cui si รจ responsabili solo in parte, in presenza di determinate condizioni, il rimborso vada richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella del responsabile del sinistroโ€.

La rilevante novitร  consiste nellโ€™attribuire al danneggiato la possibilitร  di rivolgere la richiesta di liquidazione dei danni derivanti dal sinistroย direttamente all’impresa di assicurazione con la quale ha stipulato la polizza relativa al veicolo utilizzato; questโ€™ultima provvede ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell’impresa di assicurazione di controparte.

Successivamente avviene una regolazione dei rapporti fra le imprese medesime: se entrambe le compagnie hanno aderito alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD), l’impresa assicuratrice obbligata a provvedere alla liquidazione (una volta liquidato il danno) si rivale nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo responsabile.

Condizioni di applicabilitร 

anzitutto, รจ essenziale cheย il sinistro consista in un urto avvenuto tra due veicoli a motore immatricolati in Italia, identificati ed assicurati per la responsabilitร  civile obbligatoria: l’art. 149, comma 2, infatti, esclude espressamente i sinistriย che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero.ย 

Quanto alla responsabilitร , per poter attingere a detta procedura รจ fondamentale che l’assicurato non sia responsabile del sinistro o, comunque, lo sia solo in parte; inoltre, la disposizione in esame prescrive che dall’incidente siano derivatiย danni ai veicoli coinvolti, alle cose trasportate di proprietร  dell’assicurato o del conducente ovvero ai conducentiย medesimi. Il risarcimento diretto, invece, non copre cose trasportate che non siano di proprietร  del conducente o dellโ€™assicurato, cose esterne al veicolo che siano state danneggiate dal sinistro, danni riportati da persone diverse dal conducente; inoltre, sono espressamente esclusi dalla liquidazioneย i danni subiti dal terzo trasportato.

A tal proposito giova ricordare che, ai sensi dellโ€™art. 141, il terzo trasportatoย deve essere sempre risarcito dalla compagnia del vettoreย (cioรจ la compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro), indipendentemente dalle responsabilitร  per il verificarsi del sinistro e dalle conseguenze patite (lesioni micro/macropermanenti).

Tipologie di danni risarcibili

Premessa la risarcibilitร  dei danni subiti dal veicolo e dalle cose trasportate, occorre fare una precisazione circa il danno subito dal conducenteย non responsabile; questo, infatti, sarร  risarcito solo seย contenuto nel limite previsto dall’art. 139, ossia se trattasi di danno di lieve entitร  (intendendosi come tali le lesioni che si risolvono in un danno biologico di invaliditร  permanente inferiore o uguale al 9 %, c.d. micropermanenti) e sarร  liquidato secondo gli importi stabiliti dal predetto art. 139.

Provando a schematizzare, affinchรฉ si possa ricorre al risarcimento diretto รจ necessario che:

  1. il sinistro consista in unย urto tra due veicoli a motore (restano esclusi i c.d.ย sinistri multipli o tamponamenti a catena ed i sinistri in cui vengono coinvolti mezzi non a motore, come ad esempio una bicicletta);
  2. entrambi i veicoli devono essereย immatricolati in Italia;
  3. entrambi i veicoli devono essereย identificati con il modulo di constatazione amichevole e regolarmente assicurati;
  4. entrambe le auto siano coperte da Rca obbligatoria con compagnia operante in Italia
  5. entrambe le Compagnie assicurative devono aver aderito alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD).

Inoltre, ai sensi dellโ€™art. 139 Cod. Ass.ni, i danni risarcibili con lโ€™indennizzo diretto sono:

  1. quelli subiti dal veicolo assicurato;
  2. quelli a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente;
  3. le lesioni di lieve entitร  subite dal conducente.

In tutti i casi nei quali non risulti applicabile la procedura dell’indennizzo diretto, il risarcimento deve essere richiesto alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile dellโ€™incidente, seguendo lโ€™iterย risarcitorio ordinario previsto dall’art. 148 Cod. Ass.ni.

Ad ogni modo, posto che il legislatore ha introdotto lโ€™indennizzo diretto a vantaggio del danneggiato (anche solo per le tempistiche piรน favorevoli), va, perรฒ, precisato che la procedura del risarcimento diretto รจ facoltativa, nel senso che il danneggiato puรฒ scegliereย se richiedere il risarcimento al proprio assicuratore oppure all’assicurazione del colpevole.

Lโ€™azione diretta ad ottenere lโ€™indennizzo diretto รจ, quindi alternativa allโ€™azione tradizionale.

Nella prassi, tale procedura si considera obbligatoria nella fase stragiudiziale, e facoltativa al momento dellโ€™instaurazione del contenzioso.

La fase stragiudiziale

Il danneggiato rivolge direttamente la sua richiesta di risarcimento alla sua compagnia assicurativa. Nella domanda dovranno essere indicati: le generalitร  dei conducenti, le targhe dei veicoli, le rispettive compagnie assicurative, la descrizione delle circostanze e delle modalitร  di verificazione del sinistro, l’eventuale intervento delle forze dellโ€™ordine, il luogo ed i giorniย  in cui le cose danneggiate sono disponibili per essere ispezionateย dalla compagnia.

Nel caso in cui dal sinistro siano derivate lesioni personali,ย la domanda risarcitoria deve recare, altresรฌ,ย lโ€™attestazione medica delle lesioni subite dal danneggiato e di eventuali postumi permanenti.

Per instaurare la procedura volta ad ottenere lโ€™indennizzo diretto non รจ necessaria la firma (e, quindi, lโ€™accordo) dei due automobilisti sul modulo della contestazione amichevole.

Sennonchรฉ, tale richiesta va inviata (per conoscenza) altresรฌ all’impresa assicuratrice del veicolo del responsabile.

Preso atto della richiesta di risarcimento diretto, la compagnia di assicurazione,ย entro sessanta giorni (ridotti a 30 quando il modulo CAI sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistroย  o aumentati aย  90 per le richieste risarcitorie relative a lesioni),ย formula al danneggiato una congrua e motivata offerta risarcitoria, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare lโ€™offerta.

In caso di offerta, se il danneggiato la ritiene soddisfacente, accetta e lโ€™assicurazione provvede alย pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

Se non accetta l’offerta, sempreย entro il termine di quindici giorni, l’impresa corrisponde ugualmente la somma offerta al danneggiato e la stessa sarร  imputata nella liquidazione definitiva del dannoย (a titolo di acconto). Se, invece, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, lโ€™interessato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa si limita a corrispondere al danneggiato la somma offerta.

Fase contenziosa

Nell’eventualitร  in cui l’impresa decida di non proporre alcuna offerta di risarcimento oppure se

ย il danneggiato non accetti l’offerta in quanto non ritenuta congrua, lโ€™’unica via percorribile sarร  quella di intraprendere un’azione giudiziale mediante citazione diretta in giudizio della propria compagnia di assicurazione.

Sennonchรฉ, pur trattandosi di giudizio intentato nei confronti della propria compagnia assicurativa per ottenere lโ€™indennizzo diretto, sarร  necessario citare altresรฌ il soggetto ritenutoย  responsabile del sinistro, considerato dalla giurisprudenza quale litisconsorte necessario.

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