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Incidente stradale: il risarcimento per il terzo trasportato

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Il passeggero di un veicolo che è stato coinvolto in un incidente stradale ha la possibilità di richiedere il risarcimento del danno. La richiesta, come vedremo di seguito, va fatta, di norma, alla compagnia assicurativa del vettore, vale a dire il veicolo su cui il trasportato viaggiava. Tuttavia è ormai pacifico in giurisprudenza che, allorquando vi sia una responsabilità anche del conducente del mezzo antagonista, la richiesta di risarcimento possa essere fatta ad ognuno dei responsabili, in virtù del principio sancito dall’art. 2055 c.c., secondo cui “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”.

In questo senso si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16143 del 17 giugno del 2019, stabilendo che il trasportato su un veicolo a motore che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile alla responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, affinché possa pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.) o da entrambi, in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito di cui all’art. 2055 c.c., deve indicare la propria qualità di trasportato nella domanda risarcitoria, allegando che, proprio in quanto trasportato, ha diritto all’integrale risarcimento e può chiederlo a sua scelta a ciascuno responsabili.

Risarcimento del terzo trasportato: che cosa prevede il Codice delle Assicurazioni

Il Codice delle Assicurazioni con l’articolo 141 stabilisce che il danno patito dal terzo trasportato, eccezion fatta per l’ipotesi di un incidente provocato da un caso fortuito, deve essere risarcito dalla compagnia di assicurazione del mezzo su cui si trovava a bordo quando si è verificato il sinistro entro il minimo massimale di legge. Rimane valido, in ogni caso, ciò che è indicato dall’articolo 140, al di là dell’accertamento della responsabilità dei conducenti dei mezzi che sono coinvolti nell’incidente. Resta sottinteso il diritto al risarcimento del maggior danno eventuale verso la compagnia di assicurazione del responsabile civile, nel caso in cui il suo veicolo sia coperto per un massimale più elevato di quello minimo. Il terzo trasportato, per poter accedere al risarcimento, promuove la procedura di risarcimento indicata dall’articolo 148 nei confronti della compagnia di assicurazione del mezzo su cui si trovata quando si è verificato l’incidente.

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Risarcimento del terzo trasportato: gli articoli di riferimento

L’azione diretta il cui fine è rappresentato dal risarcimento viene esercitata verso la compagnia di assicurazione del mezzo di trasporto su cui viaggiava il soggetto danneggiato quando è avvenuto il sinistro, secondo quanto previsto dall’articolo 145. La compagnia assicurativa che ha provveduto al pagamento può esercitare la rivalsa verso la compagnia di assicurazione del responsabile civile secondo le condizioni ed entro i limiti a cui si fa riferimento nell’articolo 150. La disposizione in questione dà al soggetto infortunato la possibilità di rivolgersi alla compagnia assicurativa del vettore, al di là della responsabilità del sinistro. Il favore di cui può beneficiare il danneggiato scaturisce dalla necessità di evitare che egli sia costretto ad aspettare il responso di un eventuale accertamento delle modalità in cui il sinistro è avvenuto e delle specifiche responsabilità in capo a ognuno dei conducenti dei mezzi che sono stati coinvolti. Tale favore, tuttavia, non può entrare in contrasto con la norma generale indicata dall’articolo 2697 del Codice Civile, secondo cui il terzo trasportato che agisce in giudizio come previsto dall’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni deve provare non solo il danno, ma anche il verificarsi del sinistro e il rapporto di causalità tra il sinistro stesso e il danno che dovrà essere risarcito.

Risarcimento del terzo trasportato: l’onere della prova

Il terzo trasportato che ricorre all’azione diretta verso la compagnia assicurativa del mezzo di trasporto a bordo del quale si trovata in occasione del sinistro, ai sensi dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, non è tenuto a provare le effettive modalità del sinistro per identificare la responsabilità dei conducenti, in quanto questo accertamento non è rilevante; d’altro canto occorre che il terzo trasportato dimostri l’effettivo accadimento del sinistro stradale Torino e di aver patito un danno a causa del sinistro in questione.

Risarcimento del terzo trasportato: il caso fortuito

Come accennato in precedenza, la possibilità per il terzo trasportato di attivare la procedura di cui all’art. 141 del Codice delle Assicurazioni (e dunque di chiedere i danni all’assicurazione del mezzo su cui era trasportato) è esclusa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da caso fortuito.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il concetto di “caso fortuito” espresso dalla suddetta norma, va inteso come evento naturale, eccezionale ed imprevedibile, escludendo la condotta umana atta a causare l’evento.

È opportuno segnalare, tuttavia, come questa nozione di caso fortuito sia stata recentemente oggetto di una nuova interpretazione da parte della Cassazione (sentenze nn. 4147/2019 e n. 8386/2020), che è giunta a ricomprendere nel caso fortuito anche le condotte umane, con la conseguenza che l’operatività dell’art. 141 sarebbe esclusa in caso di corresponsabilità nel sinistro da parte del conducente del mezzo su cui il terzo era trasportato.

Tale nuova interpretazione, ad avviso dello scrivente Studio, nella misura in cui richiede, di fatto, un accertamento sulle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, si pone in netto contrasto con la ratio dell’art. 141 che è quella di tutelare il terzo trasportato, danneggiato nel sinistro stradale, attribuendogli un onere della prova meno gravoso.

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