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Danni da vaccino non obbligatorio: lโ€™indennizzo รจ dovuto!

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Con la sentenza 118/2020 depositata il 23 giugno scorso, la Corte Costituzionale ha esteso il diritto allโ€™indennizzo per danni da vaccino anche alle vaccinazioni non obbligatorie. Purchรฉ il nesso di causa sia provato con oggettivitร , le richieste di indennizzo possono dunque essere avanzate anche da chi – il danno – lโ€™ha subito dopo una vaccinazione โ€œfortemente raccomandataโ€ seppur non obbligatoria.

Tale sentenza, dunque, va a dichiarare lโ€™illegittimitร  della legge n. 210/1992 che prevede un “indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivatiโ€.

Danni da vaccino – La vicenda

La vicenda ha per protagonista una donna che, dopo essersi sottoposta nel 2003 al vaccino contro lโ€™Epatite A, sviluppava la patologia nota come โ€œlupus eritematoso sistemicoโ€. Si rivolgeva dunque alla Corte dโ€™Appello di Lecce che, verificata lโ€™esistenza del nesso causale tra la vaccinazione e la patologia, stabiliva il diritto allโ€™indennizzo.

Il Ministero della Salute ricorreva dunque in Cassazione ponendo come motivazione la non obbligatorietร  del vaccino contro lโ€™Epatite A. La legge n. 2010/1992, al Comma 1, recita infatti: “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autoritร  sanitaria italiana, lesioni o infermitร , dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integritร  psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente leggeโ€. La Cassazione si rivolgeva dunque alla Consulta, per dichiarare lโ€™illegittimitร  costituzionale dellโ€™articolo 1, comma 1.

Pur non essendo la vaccinazione in questione obbligatoria, lโ€™autoritร  sanitaria la consiglia fortemente. Nel periodo in cui la donna era stata vaccinata, inoltre, era in corso in Puglia una campagna contro l’epatite A. La donna aveva ricevuto una comunicazione che presentava la vaccinazione โ€œnon tanto come prestazione raccomandata, ma quasi come se fosse stata obbligatoriaโ€.

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La sentenza della Corte Costituzionale

โ€œBenchรฉ la tecnica della raccomandazione esprima maggiore attenzione all’autodeterminazione individuale, essa รจ pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse (anche) collettivoโ€: con questa motivazione, la Corte Costituzionale ha stabilito il diritto allโ€™indennizzo anche per i danni da vaccino non obbligatorio. Tantopiรน che, nel caso in questione, la campagna vaccinale promossa dalla Regione Puglia ha trovato diversi riscontri nei piani vaccinali nazionali e in una specifica raccomandazione del Ministero della Salute del 26 luglio 2017.

“La ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo non risiede nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettivitร , di un dovere di solidarietร , laddove le conseguenze negative per l’integritร  psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettivitร  stessa, oltre che in quello individualeโ€, si legge nella sentenza.

Una sentenza, questa, che ha decisamente cambiato le carte in tavola sul fronte degli indennizzi per danni da vaccino.

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