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Danni da vaccino non obbligatorio: quando spetta l’indennizzo

Danni da vaccino non obbligatorio: quando spetta l’indennizzo

Con la sentenza 118/2020 depositata il 23 giugno scorso, la Corte Costituzionale ha esteso il diritto all’indennizzo per danni da vaccino anche alle vaccinazioni non obbligatorie. Purché il nesso di causa sia provato con oggettività, le richieste di indennizzo possono dunque essere avanzate anche da chi – il danno – l’ha subito dopo una vaccinazione “fortemente raccomandata” seppur non obbligatoria.

Tale sentenza, dunque, va a dichiarare l’illegittimità della legge n. 210/1992 che prevede un “indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”.

Danni da vaccino, la vicenda

La vicenda ha per protagonista una donna che, dopo essersi sottoposta nel 2003 al vaccino contro l’Epatite A, sviluppava la patologia nota come “lupus eritematoso sistemico”. Si rivolgeva dunque alla Corte d’Appello di Lecce che, verificata l’esistenza del nesso causale tra la vaccinazione e la patologia, stabiliva il diritto all’indennizzo.

Il Ministero della Salute ricorreva dunque in Cassazione ponendo come motivazione la non obbligatorietà del vaccino contro l’Epatite A. La legge n. 2010/1992, al Comma 1, recita infatti: “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.

La Cassazione si rivolgeva dunque alla Consulta, per dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1.

Pur non essendo la vaccinazione in questione obbligatoria, l’autorità sanitaria la consiglia fortemente. Nel periodo in cui la donna era stata vaccinata, inoltre, era in corso in Puglia una campagna contro l’epatite A.

La donna aveva ricevuto una comunicazione che presentava la vaccinazione “non tanto come prestazione raccomandata, ma quasi come se fosse stata obbligatoria”.

La sentenza della Corte Costituzionale

Benché la tecnica della raccomandazione esprima maggiore attenzione all’autodeterminazione individuale, essa è pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse (anche) collettivo: con questa motivazione, la Corte Costituzionale ha stabilito il diritto all’indennizzo anche per i danni da vaccino non obbligatorio.

Tanto più che, nel caso in questione, la campagna vaccinale promossa dalla Regione Puglia ha trovato diversi riscontri nei piani vaccinali nazionali e in una specifica raccomandazione del Ministero della Salute del 26 luglio 2017.

La ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo non risiede nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale”, si legge nella sentenza.

Una sentenza, questa, che ha decisamente cambiato le carte in tavola sul fronte degli indennizzi per danni da vaccino.

FAQ 

Chi ha diritto all’indennizzo per danni da vaccino non obbligatorio?

Con la sentenza n. 118/2020, la Corte Costituzionale ha stabilito che l’indennizzo previsto dalla legge 210/1992 spetta anche nei casi di danni derivanti da vaccinazioni non obbligatorie, purché sia dimostrato in modo oggettivo il nesso causale tra la vaccinazione e la patologia insorta.

In particolare, la Corte ha chiarito che il diritto all’indennizzo non dipende esclusivamente dal carattere obbligatorio del vaccino, ma dal fatto che il trattamento sanitario sia stato effettuato nell’interesse della collettività. Quando la vaccinazione è fortemente raccomandata dalle autorità sanitarie, lo Stato non può sottrarsi al dovere di solidarietà qualora si verifichi un danno permanente.

Chi abbia riportato una menomazione permanente a seguito di un vaccino raccomandato può dunque presentare domanda di indennizzo alle condizioni previste dalla legge 210/1992.

Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 118/2020?

Con la sentenza 118/2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma 1, della legge 210/1992 nella parte in cui limitava l’indennizzo ai soli casi di vaccinazioni obbligatorie.

Secondo la Corte, il fondamento dell’indennizzo non risiede nell’obbligatorietà formale del trattamento sanitario, ma nel principio di solidarietà sancito dalla Costituzione. Se un cittadino si sottopone a un vaccino raccomandato nell’interesse della salute pubblica e subisce un danno irreversibile, la collettività deve farsi carico delle conseguenze negative.

La sentenza ha quindi ampliato la tutela, includendo anche le vaccinazioni raccomandate, quando promosse o sostenute dalle autorità sanitarie nell’ambito di campagne di prevenzione.

Qual è la differenza tra vaccino obbligatorio e vaccino non obbligatorio?

La differenza tra vaccino obbligatorio e vaccino non obbligatorio riguarda principalmente il grado di imposizione giuridica.

Il vaccino obbligatorio è imposto per legge o per ordinanza dell’autorità sanitaria e, in caso di mancata somministrazione, può comportare conseguenze amministrative o limitazioni nell’accesso a determinati servizi (ad esempio scolastici).

Il vaccino non obbligatorio, invece, non è imposto formalmente dalla legge, ma può essere fortemente raccomandato dalle autorità sanitarie. In questi casi, pur essendo formalmente facoltativo, il trattamento viene presentato come altamente consigliato nell’interesse individuale e collettivo.

La sentenza 118/2020 ha chiarito che, ai fini dell’indennizzo, questa distinzione non è decisiva: ciò che conta è che il trattamento sia stato effettuato nell’interesse della salute pubblica e che il danno sia causalmente collegato alla vaccinazione.

Chi ha diritto all’indennizzo per vaccinazioni obbligatorie?

Hanno diritto all’indennizzo vaccinazioni obbligatorie tutti coloro che abbiano riportato lesioni o infermità permanenti a seguito di una vaccinazione imposta per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana. La tutela è prevista dalla legge 210/1992 e si fonda su un principio di solidarietà sociale: quando un trattamento sanitario viene effettuato nell’interesse della collettività, lo Stato deve farsi carico delle conseguenze negative eventualmente subite dal singolo.

Per ottenere l’indennizzo non è necessario dimostrare la colpa del medico o della struttura sanitaria. È invece fondamentale provare, attraverso documentazione medica e accertamento tecnico, l’esistenza di un nesso causale oggettivo tra la vaccinazione e il danno permanente all’integrità psico-fisica.

L’indennizzo vaccinazioni obbligatorie rappresenta quindi una forma di tutela autonoma rispetto al risarcimento civile, pensata per garantire una protezione economica a chi ha subito un danno irreversibile nell’ambito di un trattamento sanitario imposto per legge.

Che cos’è l’indennizzo vitalizio previsto dalla legge 210/1992?

L’indennizzo vitalizio è una prestazione economica periodica riconosciuta dallo Stato ai soggetti che abbiano riportato una menomazione permanente a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati. Non si tratta di un risarcimento per malasanità una tantum, ma di un assegno erogato con cadenza bimestrale, il cui importo varia in base al grado di invalidità accertato.

La natura dell’indennizzo vitalizio è assistenziale e solidaristica. Questo significa che lo Stato riconosce un sostegno continuativo nel tempo, proprio perché il danno subito ha carattere permanente e incide in modo stabile sulla vita della persona.

L’importo dell’indennizzo viene determinato secondo criteri tabellari stabiliti dalla normativa vigente e può essere integrato da ulteriori benefici in presenza di particolari condizioni sanitarie. È importante sottolineare che l’indennizzo vitalizio non esclude la possibilità di agire in sede civile per ottenere il pieno ristoro dei danni subiti.

Come si richiede l’indennizzo previsto dalla legge 210/1992?

Per ottenere l’indennizzo vaccinazioni obbligatorie è necessario presentare una domanda amministrativa alla ASL territorialmente competente entro i termini previsti dalla legge, allegando tutta la documentazione sanitaria idonea a dimostrare il danno permanente e il nesso causale con la vaccinazione.

La procedura prevede l’esame da parte della Commissione Medica Ospedaliera, che valuta la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’indennizzo vitalizio. In caso di rigetto o riconoscimento parziale, è possibile proporre ricorso.

Qualora si intenda ottenere anche il risarcimento legge 210 92, sarà necessario rivolgersi ad uno studio legale per risarcimento danni e avviare un’azione civile per accertare la responsabilità e quantificare integralmente il danno. Data la complessità degli accertamenti medico-legali e delle procedure amministrative e giudiziarie, è fondamentale affidarsi a professionisti esperti per tutelare correttamente i propri diritti.

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