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Operaio schiacciato da un muletto: quando la responsabilità è dell’azienda e spetta il risarcimento

Operaio schiacciato da un muletto: quando la responsabilità è dell’azienda e spetta il risarcimento

08 Luglio 2026

Un attimo di distrazione o un’organizzazione del lavoro sbagliata? Ogni anno in Italia decine di lavoratori perdono la vita o riportano lesioni gravissime dopo essere stati investiti o schiacciati da un carrello elevatore, comunemente chiamato muletto.

Si tratta di incidenti che avvengono nei magazzini, nelle aziende manifatturiere, nei cantieri, nei centri logistici e in tutte quelle realtà in cui la movimentazione delle merci rappresenta un’attività quotidiana. La dinamica è spesso simile.

Un operaio sta lavorando a piedi, un collega manovra il muletto, basta una retromarcia senza sufficiente visibilità, una corsia non separata, un bancale che limita il campo visivo o una semplice manovra eseguita in uno spazio troppo ristretto perché l’incidente diventi irreversibile.

Quando accade una tragedia di questo tipo, la prima reazione è quasi sempre quella di attribuire la responsabilità all’errore umano del conducente del muletto.

Dal punto di vista giuridico, però, la domanda è molto diversa: l’azienda aveva organizzato il lavoro in modo da impedire che quell’incidente potesse verificarsi? È proprio su questo aspetto che si concentra oggi la giurisprudenza italiana.

Cosa prevede la legge sulla sicurezza nell’utilizzo dei carrelli elevatori

Il principale riferimento normativo è il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. L’articolo 18 impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

L’articolo 71 disciplina invece l’obbligo di mettere a disposizione attrezzature sicure e correttamente mantenute, mentre l’articolo 73 impone una formazione specifica agli operatori incaricati di utilizzare attrezzature particolari, tra cui i carrelli elevatori.

A tali disposizioni si affianca l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, che stabilisce l’obbligatorietà della formazione teorica e pratica per gli addetti alla conduzione dei muletti. La normativa, tuttavia, non si limita a pretendere che il conducente possieda il patentino, l’azienda deve progettare un ambiente di lavoro sicuro.

Ciò significa, ad esempio:

  • separare i percorsi pedonali da quelli dei mezzi;
  • predisporre adeguata segnaletica;
  • limitare la velocità dei carrelli;
  • garantire una corretta illuminazione;
  • mantenere libere le vie di circolazione;
  • verificare periodicamente lo stato dei muletti;
  • organizzare le operazioni di carico e scarico secondo procedure sicure.

La sicurezza, quindi, non dipende esclusivamente dal comportamento del lavoratore, ma dall’intero sistema organizzativo predisposto dall’impresa.

Quando la responsabilità ricade sull’azienda

Uno dei principi più consolidati della Corte di Cassazione è che il datore di lavoro riveste una vera e propria posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori.

Questo significa che non deve soltanto fornire mezzi idonei, ma deve prevenire i rischi tipici dell’attività produttiva. La Cassazione Penale, Sezione IV, ha ribadito in numerose pronunce che il datore di lavoro risponde dell’infortunio quando non abbia eliminato o ridotto i rischi prevedibili attraverso adeguate misure organizzative, anche se l’incidente è stato materialmente provocato dalla condotta di un altro lavoratore.

Nella sentenza n. 22164 dell’8 giugno 2022, la Quarta Sezione Penale ha confermato la responsabilità del datore di lavoro e del conducente del muletto per l’investimento di un lavoratore durante le operazioni di carico e scarico.

Secondo la Suprema Corte, quando nell’area di movimentazione è necessaria la presenza di personale a piedi, il datore di lavoro deve organizzare l’attività in modo da eliminare il rischio di interferenza tra pedoni e mezzi, predisponendo procedure, percorsi separati e adeguate misure di sicurezza.

Lo stesso principio è stato ribadito dalla Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 31146 del 30 luglio 2024, relativa all’infortunio mortale di un dipendente di una ditta appaltatrice investito da un carrello elevatore della società committente. In quella occasione la Corte ha confermato la responsabilità del datore di lavoro e del dirigente delegato alla sicurezza, evidenziando che la tutela dei lavoratori passa anzitutto attraverso una corretta organizzazione del lavoro, un’efficace valutazione dei rischi interferenziali e un controllo costante delle modalità operative.

Anche quando il conducente del muletto commette un errore, la responsabilità dell’azienda non viene automaticamente meno. La giurisprudenza afferma infatti che il comportamento imprudente del lavoratore interrompe il nesso causale soltanto quando sia assolutamente eccezionale, imprevedibile ed estraneo alle mansioni affidate.

Nella maggior parte degli incidenti sul lavoro, invece, l’errore umano rappresenta proprio quel rischio che il datore di lavoro avrebbe dovuto prevedere e neutralizzare.

Quali risarcimenti spettano al lavoratore o ai familiari

Quando viene accertata la responsabilità dell’azienda, il lavoratore può ottenere un risarcimento che va ben oltre le prestazioni economiche riconosciute dall’INAIL.

L’indennizzo assicurativo, infatti, non copre integralmente tutte le conseguenze dell’infortunio. Può quindi essere richiesto il cosiddetto danno differenziale, cioè la parte di danno non risarcita dall’INAIL. Le principali voci risarcibili comprendono:

  • danno biologico;
  • danno morale;
  • danno patrimoniale;
  • perdita della capacità lavorativa specifica;
  • spese mediche e riabilitative;
  • assistenza futura;
  • adattamento dell’abitazione;
  • perdita di chance professionali.

Quando l’incidente provoca il decesso del lavoratore, il diritto al risarcimento può essere fatto valere dai familiari, in tali casi possono essere riconosciuti:

  • il danno da perdita del rapporto parentale;
  • il danno morale dei congiunti;
  • il danno patrimoniale derivante dalla perdita del sostegno economico;
  • le spese funerarie.

La liquidazione avviene generalmente facendo riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano, oggi considerate il parametro nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale.

Perché è fondamentale intervenire subito dopo l’incidente

Nei casi di operaio schiacciato da un muletto, le prime settimane successive all’infortunio sono spesso decisive. È necessario acquisire tempestivamente:

  • il verbale dello SPRESAL o dell’ASL competente;
  • gli accertamenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  • la documentazione INAIL;
  • il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • il piano della viabilità aziendale;
  • gli attestati di formazione;
  • i registri di manutenzione del carrello elevatore;
  • eventuali filmati di videosorveglianza;
  • le testimonianze dei colleghi presenti.

Molte di queste prove possono risultare determinanti per ricostruire le responsabilità e, se non vengono acquisite tempestivamente, rischiano di andare perdute. L’attività del legale consiste proprio nel coordinare fin dall’inizio le indagini tecniche e medico-legali, verificando se l’azienda abbia realmente rispettato tutti gli obblighi imposti dalla normativa sulla sicurezza.

Dietro un operaio schiacciato da un muletto non c’è quasi mai soltanto una tragica fatalità. Molto spesso esistono carenze organizzative, omissioni, procedure inadeguate o controlli insufficienti che hanno reso possibile un incidente che avrebbe potuto essere evitato.

Se tu o un tuo familiare siete rimasti coinvolti in un grave incidente con un carrello elevatore, contatta lo Studio Legale Bombaci & Partners.

Analizzeremo tutta la documentazione tecnica, collaborando con consulenti specializzati in sicurezza sul lavoro e ricostruzione degli infortuni, per accertare le responsabilità dell’azienda e ottenere il massimo risarcimento previsto dalla legge.

Avv. Alessio Bombaci

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