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Risarcimento Danni per Caduta a Scuola a Torino: informazioni e consulenza su StudioLegaleRisarcimentoDanni.it degli avvocati Bombaci e Laganà

Essere genitori si sa, comporta molte preoccupazioni nei confronti dei figli, soprattutto quando, in tenera età, questi iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia, la quale rappresenta la prima fase del percorso educativo, caratterizzata da gioco e convivenza con i compagni, in preparazione alla scuola primaria.

Invero, non sono infrequenti i casi di bambini che subiscono degli infortuni a scuola durante l’orario scolastico, riportando, spesso, danni piuttosto gravi. Si pensi al caso del bambino che si fa male durante l’ora di educazione fisica o di quello molto vivace che cade e si fa male.

Ma cosa succede se vostro figlio subisce un infortunio nei locali della scuola? Di chi è la responsabilità? A chi spetta il risarcimento danni da infortunio?

In questo articolo si cercherà di fare chiarezza sul tema, fornendo al lettore alcune delucidazioni circa i casi in cui è configurabile una responsabilità risarcitoria in capo all’istituto scolastico.

La responsabilità della scuola

Con l’accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale tra le due parti, dal quale discende, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità e sulla sicurezza dell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.

Pertanto, la scuola è tenuta ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che gli alunni subiscano degli infortuni all’interno della struttura scolastica.

In considerazione di ciò, la consolidata giurisprudenza riconosce due tipi di responsabilità ravvisabili in capo al Ministero dell’Istruzione o all’ente gestore di una scuola privata, quando gli alunni subiscono danni nel periodo in cui dovrebbero essere vigilati dal personale scolastico:

  • contrattuale: se la domanda è fondata sull’inadempimento dell’obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta;
  • extracontrattuale: se la domanda è fondata sulla generale violazione del dovere di non recare danno ad altri, ex articolo 2043 c.c.

Il tipo di domanda o, meglio, la diversa natura della responsabilità imputabile alla scuola, dipenderà, dunque, dalla dinamica dell’incidente che ha causato l’infortunio:

se, ad esempio, l’alunno ha subìto un danno a causa di una caduta dovuta al pavimento sconnesso del corridoio o della palestra della scuola, la responsabilità dell’istituto e dell’insegnante avrà natura contrattuale, stante la chiara violazione dell’obbligo sicurezza dell’ambiente scolastico; se, viceversa l’alunno ha subìto un danno causato da un compagno, la responsabilità dell’insegnante e della scuola sarà di tipo extracontrattuale, fondata sulla violazione del generale dovere di non arrecare danno ad altri. In particolare, in questo caso si potrà parlare di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata su una culpa in vigilando, per non avere impedito il verificarsi del fatto illecito dannoso commesso dall’allievo (si veda Cassazione Civile sentenza n. 20322/2005).

Si badi che, questa differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ha un importante riflesso in termini di prescrizione (numero di anni entro i quali chiedere il risarcimento) nonché di onere della prova (dimostrazione dei fatti che costituiscono il fondamento della richiesta risarcitoria).

Appare evidente, quindi, l’importanza di avvalersi dell’assistenza di un avvocato esperto in materia, al fine di inquadrare correttamente la fattispecie.

L’onere della prova

In ordine all’onere probatorio, chi agisce per ottenere il risarcimento è tenuto a dimostrare il fatto, ossia la caduta dell’alunno e la conseguente lesione subita alla sua integrità fisica (ad esempio un taglio, una slogatura, una frattura, ecc.), nonché la circostanza che l’evento si è verificato all’interno della scuola, durante l’orario scolastico.

In presenza di tale circostanza, infatti, la legge presume che l’evento lesivo sia avvenuto per causa e colpa dell’istituto scolastico. In altri termini, la scuola ha causato l’evento lesivo in questione, poiché non lo ha impedito, nonostante l’alunno fosse sotto la sua vigilanza. La legge, quindi, presume che la scuola potesse e dovesse impedire la caduta dell’alunno, poiché era affidato alla medesima e doveva fare in modo che non accadesse nulla alla sua incolumità fisica.

Incombe, invece, sulla scuola, l’onere di provare che l’evento dannoso sia stato determinato da una causa non imputabile né all’istituto scolastico, né al suo personale, essendo stato predisposto ogni accorgimento idoneo ad impedire la realizzazione dell’evento (si vedano, in tal senso, Cass. Civ. sentenze n. 9346/2002 e n. 9906/2010). 

Come ottenere il risarcimento

In caso di infortunio a scuola si consiglia ai genitori dell’alunno di richiedere all’istituto scolastico una relazione scritta sui fatti, redatta dall’insegnante di turno.

Ove possibile, si consiglia di raccogliere le dichiarazioni testimoniali dei soggetti presenti al momento del sinistro o i loro dati anagrafici, in vista di una eventuale futura testimonianza.

È necessario, inoltre, conservare tutta la documentazione medico-sanitaria attestante le lesioni subite dall’infortunato.

La scuola dovrebbe aver stipulato un’assicurazione che copre gli infortuni subiti e provocati dagli alunni, che si distingue da quella obbligatoria dell’Inail, che invece copre gli studenti per gli infortuni patiti durante le attività di laboratorio o quelle di educazione fisica.

Sarà possibile, pertanto, con la necessaria assistenza di un avvocato esperto in materia, richiedere alla compagnia assicurativa o, in mancanza di copertura, all’istituto scolastico, il risarcimento del danno subìto dall’alunno.

Il nostro Studio assiste i genitori dello studente nella quantificazione del danno ed in tutto l’iter necessario per ottenere il giusto risarcimento, privilegiando, nella maggior parte dei casi, una definizione bonaria della controversia, mediante la stipulazione con la controparte di un accordo transattivo, senza la necessità di avviare una causa.  

Se tuo figlio ha subìto un infortunio a scuola che pensi sia imputabile ad una negligenza dell’istituto scolastico o dell’insegnante, contattaci oggi stesso per scoprire se è possibile ottenere un risarcimento!

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