
Mi sono fatto male facendo un lavoro diverso dalle mie mansioni: posso essere risarcito?
02 Settembre 2026
Questa è una domanda che, negli anni, mi sono sentito rivolgere molte volte dai clienti: «Avvocato, mi sono fatto male mentre svolgevo un lavoro che normalmente non spettava a me. Posso essere risarcito lo stesso?»
Dietro questa domanda c’è spesso una preoccupazione concreta. Il lavoratore teme che il fatto di essersi infortunato mentre eseguiva un’attività diversa dalle proprie mansioni possa essere utilizzato dall’azienda per negare qualsiasi responsabilità.
Non è necessariamente così. Quando si verifica un infortunio sul lavoro di questo tipo, la questione non può essere risolta semplicemente controllando quale qualifica fosse indicata nel contratto di lavoro. Bisogna ricostruire perché il lavoratore stesse svolgendo quella determinata attività, chi gliel’avesse affidata, quale formazione avesse ricevuto, quali rischi comportasse e quali misure di sicurezza fossero state predisposte.
Ed è proprio questa ricostruzione che, in molti casi, fa la differenza.
Essere adibiti a un’altra mansione non fa venir meno le tutele
Partiamo da un principio fondamentale. L’articolo 2087 del Codice civile impone all’imprenditore di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
A questo principio generale si affianca il D.Lgs. 81/2008, il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro non deve quindi limitarsi a fornire un ambiente genericamente sicuro. Deve valutare concretamente i rischi ai quali i lavoratori sono esposti e organizzare il lavoro in modo coerente con tale valutazione.
L’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce infatti che la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che il documento di valutazione deve individuare anche le mansioni che espongono a rischi specifici per le quali siano necessarie capacità professionali, esperienza, formazione e addestramento adeguati.
È un passaggio particolarmente importante quando l’infortunio avviene mentre il dipendente sta svolgendo un’attività diversa da quella abituale.
Il caso tipico: «Mi hanno detto di farlo e l’ho fatto»
Pensiamo a un magazziniere al quale venga chiesto di utilizzare un’attrezzatura che normalmente non adopera. Oppure a un operaio incaricato occasionalmente di intervenire su un macchinario, a un dipendente mandato a movimentare materiali pesanti o a svolgere un’operazione per la quale non ha ricevuto uno specifico addestramento.
Il fatto che quell’attività non rientri nelle mansioni normalmente esercitate non cancella automaticamente la tutela del lavoratore.
Anzi, può rendere ancora più importante verificare se il datore di lavoro abbia rispettato gli obblighi di informazione, formazione e addestramento.
L’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 pone espressamente a carico del datore di lavoro e dei dirigenti gli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dagli articoli 36 e 37 dello stesso decreto.
Non basta, quindi, sostenere che il lavoratore fosse materialmente capace di compiere una determinata operazione. Occorre domandarsi se fosse stato messo nelle condizioni di compierla in sicurezza.
Se il lavoratore ha commesso un’imprudenza, perde il risarcimento?
Questo è un altro punto sul quale esiste spesso molta confusione. Dopo un incidente capita di sentir dire: «Ha sbagliato lui», «Doveva stare più attento», «Non avrebbe dovuto fare quella manovra».
Ma l’imprudenza del lavoratore non equivale automaticamente all’esclusione della responsabilità datoriale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24741 dell’8 ottobre 2018, ha richiamato un principio consolidato: l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro è diretto a prevenire anche i rischi derivanti dalla possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore. La responsabilità può essere esclusa quando il comportamento del dipendente presenti caratteristiche tali da risultare abnorme, imprevedibile ed estraneo al procedimento lavorativo, fino a costituire causa esclusiva dell’evento.
È una distinzione decisiva. Una cosa è il lavoratore che, mentre cerca di eseguire il compito affidatogli, commette un errore o effettua una manovra imprudente. Altra cosa è un dipendente che, per ragioni del tutto personali, decida autonomamente di esporsi a un rischio estraneo al lavoro.
Attenzione, però: anche il lavoratore ha degli obblighi
La tutela prevista dall’ordinamento non significa che il lavoratore possa compiere qualsiasi operazione senza conseguenze.
L’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 impone anche ai lavoratori precisi obblighi di sicurezza. In particolare, essi devono rispettare le istruzioni ricevute, utilizzare correttamente attrezzature e dispositivi di protezione e non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o altrui.
Per questo, davanti a un infortunio avvenuto durante mansioni diverse da quelle abituali, una delle prime domande che pongo è molto semplice: chi ti ha chiesto di fare quel lavoro?
La risposta può cambiare radicalmente la valutazione del caso. Se esiste un ordine del datore, del responsabile o del preposto, oppure se quell’attività, pur non formalmente prevista, veniva abitualmente richiesta e tollerata nell’organizzazione aziendale, siamo davanti a una situazione molto diversa rispetto all’iniziativa completamente autonoma e imprevedibile del dipendente.
L’INAIL può riconoscere comunque l’infortunio?
Anche sotto il profilo assicurativo non bisogna confondere le mansioni indicate formalmente nel contratto con il concetto di occasione di lavoro.
L’INAIL ricorda che la tutela assicurativa riguarda gli eventi avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro. Il limite è rappresentato dal cosiddetto rischio elettivo, cioè da un rischio estraneo all’attività lavorativa assunto dal lavoratore attraverso una scelta arbitraria e personale.
Questo significa che il semplice fatto di essere impegnati in un’attività diversa da quella normalmente svolta non è, da solo, sufficiente per escludere la tutela. Occorre capire il collegamento concreto tra quella attività e il lavoro.
INAIL e risarcimento del datore di lavoro non sono la stessa cosa
C’è poi un’altra distinzione importante. Il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL e l’eventuale responsabilità civile del datore di lavoro sono questioni collegate, ma non coincidenti.
Quando vengono contestate violazioni degli obblighi di sicurezza, occorre valutare anche l’eventuale diritto del lavoratore al risarcimento dei danni che non risultino integralmente coperti dalle prestazioni assicurative, secondo la disciplina applicabile al caso concreto.
Sul piano probatorio, la Cassazione ha chiarito che il lavoratore deve dimostrare il danno e il collegamento causale con l’attività lavorativa; il datore, per andare esente da responsabilità ai sensi dell’articolo 2087 c.c., deve dimostrare di avere adottato le misure necessarie alla tutela dell’integrità del dipendente. Cass. civ., Sez. lavoro, n. 12593 del 24 maggio 2010 ha inoltre ribadito che la condotta del lavoratore interrompe il rapporto causale soltanto quando sia autosufficiente nella produzione dell’evento e presenti i caratteri dell’abnormità e dell’imprevedibilità.
Cosa bisogna verificare concretamente dopo l’incidente
In casi come questi non mi fermerei mai alla frase «non erano le sue mansioni». Bisogna verificare chi abbia assegnato il compito, se esistano colleghi che possano confermarlo, quale formazione fosse stata impartita, cosa prevedesse il DVR, quali attrezzature fossero state utilizzate, se fossero necessari specifici DPI, se vi fosse un preposto e quali istruzioni fossero state effettivamente date.
Sono importanti anche documenti apparentemente secondari: messaggi WhatsApp, email aziendali, ordini di servizio, turnazioni, fotografie, registrazioni delle attività, verbali degli organi intervenuti dopo l’incidente e dichiarazioni dei colleghi.
In una causa per infortunio sul lavoro, molto spesso sono proprio questi elementi a permettere di ricostruire ciò che realmente accadeva nell’organizzazione aziendale, al di là di quanto formalmente indicato nel contratto.
Essersi infortunati svolgendo un’altra mansione non significa aver perso i propri diritti
Quindi, alla domanda dalla quale siamo partiti — «Mi sono fatto male facendo un lavoro diverso dalle mie mansioni: posso essere risarcito?» — la risposta è: sì, può essere possibile.
Ma occorre ricostruire con precisione le circostanze.
Non bisogna dare per scontato né che l’azienda sia automaticamente responsabile, né, all’opposto, che il lavoratore perda ogni tutela perché stava svolgendo un’attività diversa da quella abituale.
Ogni infortunio ha una propria storia, e quella storia deve essere ricostruita attraverso documenti, testimonianze, valutazioni tecniche e medico-legali.
Se hai subito un infortunio mentre svolgevi mansioni diverse da quelle abituali, prima di concludere che non ci sia nulla da fare, contatta il nostro studio. E’ opportuno esaminare il caso nel suo complesso. Ricostruire chi abbia impartito l’ordine, quale formazione fosse stata fornita e quali misure di sicurezza fossero previste permette di capire se vi siano i presupposti per ottenere le prestazioni INAIL e, quando ne ricorrano le condizioni, per valutare anche un’azione risarcitoria nei confronti dei soggetti responsabili.
Avv. Alessio Bombaci
ECCELLENTE In base a 122 recensioni Pubblicato su Google Diana AntonTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Mi sono affidata all’avv. Bombaci per un risarcimento danni di natura odontoiatrica e fin dal primo incontro mi sono sentita davvero ascoltata e compresa. Oltre alla professionalità, ciò che lo contraddistingue è l’umanità con cui tratta i propri clienti. È evidente quanto tenga alle persone che segue e quanto si impegni per venire loro incontro per qualsiasi esigenza. Lo consiglio sinceramente a chiunque abbia bisogno di un supporto competente ma soprattutto umano.Pubblicato su Google Emanuele “Zed” Di DioTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Mi sono trovate bene e sono stato assistito adeguatamente. Affidatevi completamente allo studio e lasciatevi consigliare.Pubblicato su Google Mauri tTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Grazie AvvocatoPubblicato su Google Elisa GuarnieriTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ottimo studio, complimentiPubblicato su Google Domenico TarantiniTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Se cerchi un Avvocato è quello giusto, Avvocato Bombaci è sicuramente di serie A, all'inizio diffidavo non conoscendolo, ma leggendo le recensioni, tutte positive mi sono affidato a Lui ,. Ho fatto BENE , perché ho avuto, il doppio risarcimento per le lesioni riportate sia fisiche, che psichiche avute a seguito di un incidente stradale quindi non posso che confermare di avere fatto la scelta giusta colgo l'occasione per ringraziare e salutare Lo studio dell'Avvocato BombaciPubblicato su Google lucrezia pacificoTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Assistenza Legale Impeccabile Mi sono rivolta allo studio legale Bombaci per una questione legale delicata e ho trovato una persona estremamente chiara, disponibile e competente. Ha saputo spiegarmi tutto con grande semplicità, rispondendo sempre con rapidità e attenzione al cliente. Lo consiglio assolutamente.Pubblicato su Google Alessandro FusanoTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ho avuto modo di affidarmi all’Avv. Alessio Bombaci e ne sono rimasto pienamente soddisfatto. Una persona disponibile, attenta e sempre pronta ad ascoltare con empatia e professionalità. La sua competenza e la cura con cui segue ogni dettaglio trasmettono sicurezza e serenità in ogni fase del percorso. Raramente si incontrano professionisti così preparati e al tempo stesso così umani. Esperienza davvero impeccabile, che consiglio con la massima convinzione.Pubblicato su Google osvaldo dal praTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ho avuto bisogno di assistenza legale in una vicenda che mi preoccupava molto; sono stato seguito dall’avvocato Alessio Bombaci che ringrazio per essere stato in grado di risolvere il tutto in poco tempo con professionalità, capacità e umanità. Nel consigliare il Vs. Studio nn posso che ringraziare ancora l’Avv A. BombaciPubblicato su Google boss ggTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Mi sono rivolta all’Avvocato Bombaci per una pratica di rimborso assicurativo e sono rimasta davvero soddisfatta. È stato sempre disponibile, chiaro nelle spiegazioni e molto professionale. Ha seguito la pratica con attenzione e mi ha aiutata a ottenere il rimborso in tempi brevi. Consiglio assolutamente il suo studio a chi cerca un avvocato competente e affidabile!Pubblicato su Google Mihai RosuTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ci siamo rivolti allo Studio Legale dell'Avv. Bombaci dopo che mia moglie è stata investita mentre era in bicicletta. Fin da subito abbiamo ricevuto ascolto, competenza e grande disponibilità. Lo studio ci ha seguiti passo dopo passo, con professionalità e umanità, ottenendo il giusto risarcimento per il danno subito. Siamo pienamente soddisfatti e consigliamo vivamente l’Avv. Bombaci a chiunque abbia bisogno di assistenza legale seria ed efficace. Grazie di cuore!
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