Licenziamento verbale: come impugnarlo e ottenere un risarcimento
Il tema della risoluzione di un rapporto di lavoro รจ un tema che contiene al suo interno molteplici e diverse sfumature: esistono, infatti, diverse tipologie di licenziamento. In questo articolo, ci dedicheremo ad approfondirne uno in particolare, cioรจ il licenziamento cosiddetto verbale (o orale).
Ma in che cosa consiste un licenziamento verbale? Il licenziamento verbale puรฒ essere definito come uno scioglimento unilaterale del rapporto di lavoro, disposto dal datore di lavoro solo verbalmente, caratterizzata dall’assenza di comunicazione scritta destinata al lavoratore.
In realtร , secondo la Giurisprudenza, il licenziamento verbale รจ unย licenziamento illegittimo, dal momento che viola l’articolo 2 dellaย Legge 604/1966, all’interno del quale รจ stabilito che “il datore di lavoro […] deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. […] Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 รจ inefficace“. Non solo, quindi, il licenziamento verbale รจ un licenziamento illegittimo, ma รจ anche unย licenziamento inefficace.
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Come agire per impugnare un licenziamento verbale e ottenerne il risarcimento
Ma cosa fare, dunque, se ci si trova in una situazione del genere? Come รจ possibile impugnare un licenziamento verbale e ottenere il risarcimento? Innanzitutto, รจ necessario parlare di tempistiche: un licenziamento ritenuto illegittimo deve essere impugnato dal lavoratore normalmenteย entro sessanta giorni dalla sua comunicazione.
Ebbene, il lavoratore licenziato verbalmente puรฒ invece proporreย ricorso giudizialeย contro il licenziamento entro cinque anni (termine di prescrizione) e non รจ invece tenuto a impugnare il provvedimento entro 60 giorni, come รจ normalmente richiesto dalla legge per le ipotesi di licenziamento illegittimo.
Quali sono le conseguenzeย di un licenziamento verbale?
Va detto che il licenziamento verbale รจ sanzionato dall’articolo 18, comma 1, della Legge 300/1970 – anche conosciuto come loย Statuto dei Lavoratori, il quale stabilisceย che in caso di licenziamento verbaleย il dipendenteย debba essere reintegrato all’interno del suo posto di lavoro.
Piรน nello specifico, il lavoratore ha diritto a:
- essereย reintegratoย nel posto di lavoro;
- ottenere il risarcimento del danno per il periodo successivo al licenziamento e fino allโeffettiva reintegra, dedotto quanto percepito da altra occupazione (il risarcimento non puรฒ comunque essere inferiore nel minimo di cinque mensilitร di retribuzione);
- ottenere il versamento deiย contributiย assistenziali e previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegra;
- scegliere fra la reintegra e lโindennitร sostitutiva pari a quindici mensilitร della retribuzione globale di fatto.
Il regime sanzionatorio applicabile in caso di licenziamento illegittimo รจ stato di recente modificato dal legislatore: il 7 marzo 2015 รจ entrato in vigore il Decreto legislativo 23/2015 (c.d. Jobs Act), che ha introdotto un nuovo regime di tutela a favore dei lavoratori illegittimamente licenziati.
La nuova disciplinaย non ha perรฒ introdotto novitร significative per lโipotesi del licenziamento orale.
Lโart. 2 del decreto stabilisce infatti che, in caso di licenziamento intimato in forma orale, il lavoratore continua ad avere diritto:
- allaย reintegrazioneย nel posto di lavoro
- alย risarcimento del danno
- al versamento deiย contributi previdenziali e assistenziali
- a poter sostituire la reintegra con unโindennitร pari a quindici mensilitร .
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Lโunica novitร introdotta dal decreto, in tema di licenziamento orale, รจ rappresentata dalla base di calcolo dellโindennitร che il datore di lavoro รจ tenuto a versare al lavoratore a titolo di risarcimento del danno: mentre il secondo comma dellโart. 18 fa riferimento alla retribuzione globale, il secondo comma dellโart. 2 del Decreto legislativo 23/2015 prevede, invece, che lโindennitร debba essere โcommisurata allโultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dellโeffettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivitร โ.
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