Risarcimento danni e prescrizione: cosa c’è da sapere
In materia di illeciti civili il rimedio generale previsto dalla legge è il risarcimento del danno, per cui chi ha subito un evento lesivo può citare in giudizio l’autore e chiedere di essere ricompensato del pregiudizio sofferto.
Detto ciò, occorre, però, chiedersi quali siano i tempi a disposizione della parte danneggiata per incardinare il giudizio volto ad ottenere il risarcimento.
In altri termini, posto che la parte lesa può ottenere il risarcimento del danno patito, tale diritto ha durata illimitata o deve essere esercitato entro un termine determinato?
Invero, il diritto al risarcimento dei danni deve fare i conti con l’istituto della prescrizione.
Cos’è la prescrizione?
Come previsto dall’art. 2934 c.c., la prescrizione comporta l’estinzione di un diritto quando il titolare non lo esercita entro un preciso termine determinato dalla legge.
Tale regola non si applica ai diritti indisponibili, ai diritti ed alle potestà inerenti i rapporti di famiglia, né ad altri diritti espressamente previsti dall’ordinamento.
Risarcimento danni e prescrizione: cosa c’è da sapere e da fare
Quando, invece, si tratta di diritti disponibili (ossia, di diritti di cui la parte può disporre), il mancato esercizio, unito al decorso del periodo previsto dalla legge, ne comportano l’estinzione. Tale istituto trova la sua ragion d’essere nella necessità di garantire la certezza dei rapporti giuridici tra consociati, sul presupposto che il diritto si estingue in quanto il titolare avrebbe potuto esercitarlo ma non lo ha fatto.
In tal modo, l’ordinamento sanziona l’inerzia di chi non fa valere i propri diritti.
Qual è il termine di prescrizione e da quando inizia a decorrere?
Una volta appurato che il diritto al risarcimento rientra tra i diritti che soggiacciono alla regola della prescrizione, occorre chiedersi da quando inizia a decorrere il periodo di tempo previsto dalla legge e di che tempi consta tale spazio temporale.
Il periodo di tempo al termine del quale la prescrizione si considera compiuta inizia a decorrere da quando il diritto può legalmente esser fatto valere (c.d. dies a quo).
In base alla durata del periodo di tempo previsto dalla legge si distingue tra prescrizione ordinaria, di cui all’art. 2946 c.c., che si compie in dieci anni e, prescrizione breve, fissata in cinque anni.
Rientra nella prescrizione ordinaria il risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale; per l’illecito aquiliano (o da fatto illecito), invece, vale la regola della prescrizione quinquennale. La ragione di tale scelta legislativa risiede nella circostanza per cui, data l’assenza di documenti (come, ad esempio, un contratto), è evidente che il trascorrere di un lungo lasso temporale avrebbe delle ripercussioni negative sull’aspetto probatorio, quale potrebbe essere la ricostruzione di una testimonianza.
Soggiacciono alla prescrizione breve il diritto al pagamento del TFR, i corrispettivi di locazione, le azioni di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori e le annualità delle rendite perpetue.
Ci sono, poi, alcune eccezioni in cui la legge ha previsto termini ulteriormente ridotti. In particolare, si prescrivono in due anni il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e quelli derivanti da contratti di assicurazione (eccetto assicurazione sulla vita, per cui vale la prescrizione ordinaria decennale).
Si prescrivono, invece, in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione, i diritti derivanti da contratti di trasporto e spedizione.
In tutti questi casi, però, se c’è una sentenza di condanna passata in giudicato la prescrizione torna ad essere quella ordinaria.
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