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Risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento dei danni

Il vincolo contrattuale

La stipula di un contratto fa sorgere a carico dei contraenti un vincolo giuridico che consiste nellโ€™obbligo di rispettare le regole che essi stessi si sono autoimposti.

Nel contratto di locazione, ad esempio, una parte (il locatore), si obbliga a far godere allโ€™altra (il locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile dietro il pagamento di un canone.

Lโ€™inadempimento di un contraente

Puรฒ accadere, perรฒ, che una delle parti venga meno a tali impegni ed allora ci si chiede quali conseguenze comporta il venir meno a tali obblighi e quali sono le tutele offerte dallโ€™ordinamento a vantaggio di chi subisce lโ€™inadempimento.

La risoluzione del contratto

Uno dei rimedi concessi al creditore per reagire allโ€™inadempimento del debitore รจ la risoluzione del contratto: quando uno dei contraenti non adempie le obbligazioni scaturenti dal contratto, lโ€™altro puรฒ chiedere la risoluzione, ossia lo โ€œscioglimento del vincoloโ€.

Lโ€™ordinamento prevede tre diverse tipologie di risoluzione: la risoluzione per inadempimento, la risoluzione per impossibilitร  sopravvenuta, la risoluzione per eccessiva onerositร  sopravvenuta.

Laย risoluzione per inadempimentoย 

La risoluzione per inadempimento trova la sua disciplina nellโ€™art. 1453 c.c. Tale norma sancisce che โ€œneiย contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraentiย non adempieย le sue obbligazioni, l’altro puรฒ a sua scelta chiedere l’adempimentoย o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, ilย risarcimento del dannoโ€.

Laย risoluzione per inadempimentoย รจ, quindi, il rimedio previsto dall’ordinamento a tutela del contraente (creditore) che ha subito la mancata esecuzione della prestazione da parte dellโ€™altro contraente (debitore).

I presupposti

  1. Il primo presupposto richiesto dalla norma รจ che si tratti di un contratto a prestazioni corrispettive, ossia un contratto in cui le prestazioni dovute dalle parti sono tra loro connesse, al punto che l’una costituisce il corrispettivo dell’altra. Si pensi al giร  citato esempio del contratto di locazione ma, altresรฌ, alla compravendita: in entrambi i contratti ciascuna prestazione รจ prevista in relazione allโ€™altra (pagamento del canone a fronte del godimento del bene; pagamento del prezzo in cambio del trasferimento della proprietร  di una cosa).
  2. Come anticipato รจ, poi, essenziale lโ€™inadempimento di una delle due parti.

Sennonchรฉ, non รจ sufficiente il โ€œmero inadempimentoโ€ ma รจ necessario che esso sia grave ed imputabile.

Lโ€™art. 1455 c.c. sancisce che non si puรฒ risolvere il contratto seย  lโ€™inadempimento di una parte ha โ€œscarsa importanza, avuto riguardo allโ€™interesse dellโ€™altraโ€. Ciรฒ in quanto solo il grave inadempimento รจ in grado di sconvolgere la corrispettivitร  delle prestazioni e, di conseguenza, lโ€™equilibrio del contratto.

Per ciรฒ che attiene, invece, alla imputabilitร , va detto che lโ€™inadempimento deve essere dovuto ad un comportamento volontario o, quantomeno colposo del debitore: lโ€™inadempimento non รจ imputabile al contraente se ricorre una causa di giustificazione del comportamento che lo ha determinato.

Le due alternative riconosciute al creditore insoddisfatto

Di fronte allโ€™inadempimento del contraente, la legge prevede che la parte non inadempiente (ossia quella che ha adempiuto regolarmente le proprie obbligazioni) ha laย possibilitร  di scegliere tra la richiesta di adempimento o la risoluzione del contratto.ย In altre parole, potrร  esperire giudizialmente due diversi tipi di azione: o quellaย diretta ad ottenere l’adempimento, o quella diretta a far dichiarareย risolto il contratto con contestuale richiesta di risarcimento del danno.

La scelta รจ dettata dallโ€™avere o meno ancora interesse ad ottenere lโ€™adempimento.

La richiesta di esatto adempimento

Lโ€™adempimento in forma specifica conviene quando si il contraente insoddisfatto ha interesse ad ottenereย  cose infungibili (quali opere dโ€™arte, oggetti particolari, immobili) o difficilmente reperibili sul mercato.

In tal caso, chi agisce in giudizio deve provare solo il contratto; spetta, invece, al convenuto eccepire e provare che non sussiste inadempimento (ad esempio perchรฉ รจ giร  stato adempiuto).

La richiesta di risoluzione

La scelta piรน drastica, ossia quella dello scioglimento del contratto conviene, invece, quando il contraente avrebbe dovuto ottenere cose fungibili o facilmente reperibili sul mercato: il tal caso รจ molto piรน pratico assicurarsi una somma di denaro, posto che sarร  possibile reperirle altrove.

La risoluzione puรฒ essere disposta dal giudice a seguito di domanda giudiziale (risoluzione giudiziale); in tal caso รจ necessario provare lโ€™inadempimento di controparte.

Diversamente, in presenza di una clausola risolutiva espressa, di una diffida ad adempiere o di un termine essenziale la risoluzione puรฒ operare di diritto (risoluzione stragiudiziale odi diritto) .

Importanti precisazioni

Posto che la norma di riferimento attribuisce al contraente insoddisfatto due diverse scelte, va fatta una precisazione circa lโ€™โ€œalternativitร โ€ delle due soluzioni. Lโ€™art. 1453, infatti, detta tre precise regole dirette a tutelare entrambe le parti del rapporto obbligatorio.

  1. La domanda giudiziale di adempimento puรฒ sempre essere mutata risoluzione.

Tale regola รจ prevista nellโ€™interesse del creditore: anche quando il giudizio รจ stato promosso per ottenere lโ€™adempimento, di fronte al perdurante inadempimento รจ sempre possibile ottenere lo scioglimento del contratto. La scelta รจ reversibile.

  1. Quando รจ stata domandata la risoluzione non puรฒ piรน chiedersi lโ€™adempimento.

In questo caso la norma tutela soprattutto la posizione del debitore: egli deve certamente rispondere dellโ€™inadempimento ma, qualora il creditore abbia manifestato la volontร  di risolvere il contratto, non รจ piรน tenuto a garantire lโ€™adempimento. La scelta รจ irreversibile.

  1. Dopo la domanda di risoluzione il debitore non puรฒ piรน adempiere la prestazione. Ciรฒ in quanto il creditore ha espressamente manifestato il suo disinteresse a riceverla.

Il risarcimento del danno

La parte che ha subito lโ€™inadempimento puรฒ avere diritto al risarcimento del danno. Il danno si identifica con lโ€™interesse a ricevere quanto si sarebbe dovuto ottenere in caso di regolare esecuzione del contratto. Il risarcimento ha natura riparatoria ed รจ sostitutivo della prestazione mancata; per questo motivo comprende danno emergente e lucro cessante (ossia, tutte le utilitร  che lโ€™inadempimento ha impedito di conseguire).

La domanda di risarcimento del danno da inadempimento รจ una domanda autonoma rispetto a quella di adempimento o di risoluzione: puรฒ essere proposta sia congiuntamente, sia separatamente e puรฒ essere accolta anche se la risoluzione non viene pronunciata a causa della non scarsa importanza dellโ€™inadempimento. Il risarcimento, infatti, si fonda sulla responsabilitร  contrattuale (ex art. 1218 c.c.): per questo la risoluzione del contratto non determina automaticamente il riconoscimento del risarcimento.

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