Risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento dei danni
Il vincolo contrattuale
La stipula di un contratto fa sorgere a carico dei contraenti un vincolo giuridico che consiste nellโobbligo di rispettare le regole che essi stessi si sono autoimposti.
Nel contratto di locazione, ad esempio, una parte (il locatore), si obbliga a far godere allโaltra (il locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile dietro il pagamento di un canone.
Lโinadempimento di un contraente
Puรฒ accadere, perรฒ, che una delle parti venga meno a tali impegni ed allora ci si chiede quali conseguenze comporta il venir meno a tali obblighi e quali sono le tutele offerte dallโordinamento a vantaggio di chi subisce lโinadempimento.
La risoluzione del contratto
Uno dei rimedi concessi al creditore per reagire allโinadempimento del debitore รจ la risoluzione del contratto: quando uno dei contraenti non adempie le obbligazioni scaturenti dal contratto, lโaltro puรฒ chiedere la risoluzione, ossia lo โscioglimento del vincoloโ.
Lโordinamento prevede tre diverse tipologie di risoluzione: la risoluzione per inadempimento, la risoluzione per impossibilitร sopravvenuta, la risoluzione per eccessiva onerositร sopravvenuta.
Laย risoluzione per inadempimentoย
La risoluzione per inadempimento trova la sua disciplina nellโart. 1453 c.c. Tale norma sancisce che โneiย contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraentiย non adempieย le sue obbligazioni, l’altro puรฒ a sua scelta chiedere l’adempimentoย o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, ilย risarcimento del dannoโ.
Laย risoluzione per inadempimentoย รจ, quindi, il rimedio previsto dall’ordinamento a tutela del contraente (creditore) che ha subito la mancata esecuzione della prestazione da parte dellโaltro contraente (debitore).
I presupposti
- Il primo presupposto richiesto dalla norma รจ che si tratti di un contratto a prestazioni corrispettive, ossia un contratto in cui le prestazioni dovute dalle parti sono tra loro connesse, al punto che l’una costituisce il corrispettivo dell’altra. Si pensi al giร citato esempio del contratto di locazione ma, altresรฌ, alla compravendita: in entrambi i contratti ciascuna prestazione รจ prevista in relazione allโaltra (pagamento del canone a fronte del godimento del bene; pagamento del prezzo in cambio del trasferimento della proprietร di una cosa).
- Come anticipato รจ, poi, essenziale lโinadempimento di una delle due parti.
Sennonchรฉ, non รจ sufficiente il โmero inadempimentoโ ma รจ necessario che esso sia grave ed imputabile.
Lโart. 1455 c.c. sancisce che non si puรฒ risolvere il contratto seย lโinadempimento di una parte ha โscarsa importanza, avuto riguardo allโinteresse dellโaltraโ. Ciรฒ in quanto solo il grave inadempimento รจ in grado di sconvolgere la corrispettivitร delle prestazioni e, di conseguenza, lโequilibrio del contratto.
Per ciรฒ che attiene, invece, alla imputabilitร , va detto che lโinadempimento deve essere dovuto ad un comportamento volontario o, quantomeno colposo del debitore: lโinadempimento non รจ imputabile al contraente se ricorre una causa di giustificazione del comportamento che lo ha determinato.
Le due alternative riconosciute al creditore insoddisfatto
Di fronte allโinadempimento del contraente, la legge prevede che la parte non inadempiente (ossia quella che ha adempiuto regolarmente le proprie obbligazioni) ha laย possibilitร di scegliere tra la richiesta di adempimento o la risoluzione del contratto.ย In altre parole, potrร esperire giudizialmente due diversi tipi di azione: o quellaย diretta ad ottenere l’adempimento, o quella diretta a far dichiarareย risolto il contratto con contestuale richiesta di risarcimento del danno.
La scelta รจ dettata dallโavere o meno ancora interesse ad ottenere lโadempimento.
La richiesta di esatto adempimento
Lโadempimento in forma specifica conviene quando si il contraente insoddisfatto ha interesse ad ottenereย cose infungibili (quali opere dโarte, oggetti particolari, immobili) o difficilmente reperibili sul mercato.
In tal caso, chi agisce in giudizio deve provare solo il contratto; spetta, invece, al convenuto eccepire e provare che non sussiste inadempimento (ad esempio perchรฉ รจ giร stato adempiuto).
La richiesta di risoluzione
La scelta piรน drastica, ossia quella dello scioglimento del contratto conviene, invece, quando il contraente avrebbe dovuto ottenere cose fungibili o facilmente reperibili sul mercato: il tal caso รจ molto piรน pratico assicurarsi una somma di denaro, posto che sarร possibile reperirle altrove.
La risoluzione puรฒ essere disposta dal giudice a seguito di domanda giudiziale (risoluzione giudiziale); in tal caso รจ necessario provare lโinadempimento di controparte.
Diversamente, in presenza di una clausola risolutiva espressa, di una diffida ad adempiere o di un termine essenziale la risoluzione puรฒ operare di diritto (risoluzione stragiudiziale odi diritto) .
Importanti precisazioni
Posto che la norma di riferimento attribuisce al contraente insoddisfatto due diverse scelte, va fatta una precisazione circa lโโalternativitร โ delle due soluzioni. Lโart. 1453, infatti, detta tre precise regole dirette a tutelare entrambe le parti del rapporto obbligatorio.
- La domanda giudiziale di adempimento puรฒ sempre essere mutata risoluzione.
Tale regola รจ prevista nellโinteresse del creditore: anche quando il giudizio รจ stato promosso per ottenere lโadempimento, di fronte al perdurante inadempimento รจ sempre possibile ottenere lo scioglimento del contratto. La scelta รจ reversibile.
- Quando รจ stata domandata la risoluzione non puรฒ piรน chiedersi lโadempimento.
In questo caso la norma tutela soprattutto la posizione del debitore: egli deve certamente rispondere dellโinadempimento ma, qualora il creditore abbia manifestato la volontร di risolvere il contratto, non รจ piรน tenuto a garantire lโadempimento. La scelta รจ irreversibile.
- Dopo la domanda di risoluzione il debitore non puรฒ piรน adempiere la prestazione. Ciรฒ in quanto il creditore ha espressamente manifestato il suo disinteresse a riceverla.
Il risarcimento del danno
La parte che ha subito lโinadempimento puรฒ avere diritto al risarcimento del danno. Il danno si identifica con lโinteresse a ricevere quanto si sarebbe dovuto ottenere in caso di regolare esecuzione del contratto. Il risarcimento ha natura riparatoria ed รจ sostitutivo della prestazione mancata; per questo motivo comprende danno emergente e lucro cessante (ossia, tutte le utilitร che lโinadempimento ha impedito di conseguire).
La domanda di risarcimento del danno da inadempimento รจ una domanda autonoma rispetto a quella di adempimento o di risoluzione: puรฒ essere proposta sia congiuntamente, sia separatamente e puรฒ essere accolta anche se la risoluzione non viene pronunciata a causa della non scarsa importanza dellโinadempimento. Il risarcimento, infatti, si fonda sulla responsabilitร contrattuale (ex art. 1218 c.c.): per questo la risoluzione del contratto non determina automaticamente il riconoscimento del risarcimento.
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