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Danni da uso del forcipe durante il parto: quando può diventare un caso di malasanità

Danni da uso del forcipe durante il parto: quando può diventare un caso di malasanità

25 Maggio 2026

Il forcipe è uno strumento ostetrico utilizzato per assistere il parto vaginale in situazioni particolari e difficili, soprattutto quando è necessario accelerare la nascita del neonato a causa di sofferenza fetale, esaurimento materno o complicazioni del travaglio.

Si tratta di una procedura delicata che richiede esperienza, corretto inquadramento clinico e rigoroso rispetto delle linee guida ostetriche. Un utilizzo improprio del forcipe può infatti provocare lesioni molto gravi sia alla madre sia al neonato, con possibili conseguenze permanenti.

Dal punto di vista medico-legale, i contenziosi più frequenti riguardano:

  • errata indicazione all’uso del forcipe;
  • utilizzo tardivo o eccessivamente traumatico;
  • mancata scelta del parto cesareo in presenza di rischio elevato;
  • lesioni neurologiche del neonato;
  • paralisi del plesso brachiale;
  • traumi cranici;
  • emorragie intracraniche;
  • lacerazioni materne severe;
  • danni pelvici permanenti.

Quando tali eventi derivano da negligenza, imprudenza o imperizia del personale sanitario, può configurarsi il diritto al risarcimento dei danni.

Responsabilità sanitaria e legge Gelli-Bianco

La responsabilità della struttura sanitaria e dei medici trova oggi il proprio riferimento normativo nella Legge n. 24 del 2017, la cosiddetta legge Gelli-Bianco.

L’articolo 7 della legge stabilisce che la struttura sanitaria risponde delle condotte colpose dei professionisti sanitari ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile. Ciò comporta l’obbligo per l’ospedale di dimostrare di aver adottato tutte le misure organizzative e cliniche necessarie per gestire correttamente il parto assistito.

Nel contenzioso relativo all’uso del forcipe, assumono particolare rilievo:

  • il tracciato cardiotocografico;
  • la cartella clinica ostetrica;
  • i tempi decisionali;
  • le condizioni del feto;
  • le motivazioni cliniche che hanno portato all’utilizzo dello strumento;
  • il rispetto delle linee guida ostetriche.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il medico è tenuto a scegliere la procedura meno rischiosa per madre e neonato sulla base delle condizioni cliniche concrete.

Con la sentenza Cass. Civ., Sez. III, n. 13266/2016, è stata confermata la responsabilità sanitaria per errata gestione del travaglio e conseguenti gravi danni neurologici al neonato. Analogamente, la Cass. Pen. n. 47801/2018 ha ribadito la responsabilità del ginecologo in presenza di omesso tempestivo intervento a fronte di segnali di sofferenza fetale durante il parto.

Quali danni possono essere risarciti

Le conseguenze di un utilizzo scorretto del forcipe possono essere estremamente gravi e permanenti.

Nel neonato possono verificarsi:

Per la madre, invece, i danni più frequenti riguardano:

  • lacerazioni ostetriche severe;
  • incontinenza urinaria o fecale;
  • lesioni del pavimento pelvico;
  • dolore cronico;
  • danni psicologici post traumatici.

Quando viene accertata la responsabilità sanitaria, il risarcimento può comprendere:

  • danno biologico;
  • danno morale;
  • danno patrimoniale;
  • spese mediche e riabilitative;
  • perdita della capacità lavorativa;
  • assistenza futura al minore disabile;
  • danno da perdita del rapporto parentale nei casi più gravi.

La quantificazione avviene generalmente sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, oggi considerate il principale riferimento nazionale per il danno non patrimoniale.

L’importanza della prova medico-legale

Nei casi di presunti errori ostetrici, la prova tecnica è centrale. Non ogni complicanza del parto costituisce automaticamente malpractice medica e, quindi, un caso di malasanità. Occorre verificare:

  • se il forcipe fosse realmente indicato;
  • se il parto cesareo fosse preferibile;
  • se vi siano stati ritardi decisionali;
  • se il monitoraggio fetale sia stato corretto;
  • se le manovre ostetriche siano state eseguite secondo le buone pratiche cliniche.

Per questo motivo risultano fondamentali:

  • cartella clinica;
  • tracciati cardiotocografici;
  • referti neonatali;
  • documentazione anestesiologica;
  • consulenze neurologiche e pediatriche.

La legge Gelli-Bianco prevede inoltre, prima della causa civile, il possibile ricorso alla consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. oppure alla mediazione. In questa fase, la presenza di consulenti medico-legali esperti in malasanità ostetrica può risultare decisiva per accertare eventuali profili di responsabilità.

Quando rivolgersi a un avvocato esperto in malasanità ostetrica

I casi di danni da forcipe rappresentano uno degli ambiti più delicati della responsabilità medica, poiché coinvolgono spesso lesioni permanenti del neonato o gravi conseguenze per la madre. Quando emergono dubbi sulla gestione del parto o sull’utilizzo degli strumenti ostetrici, è fondamentale acquisire rapidamente la documentazione sanitaria e sottoporla a una valutazione tecnica qualificata.

Uno studio legale esperto in responsabilità sanitaria può verificare:

  • il rispetto delle linee guida;
  • la correttezza delle scelte cliniche;
  • eventuali omissioni diagnostiche;
  • ritardi nell’esecuzione del cesareo;
  • errori nell’utilizzo del forcipe.

Solo attraverso un accertamento medico-legale rigoroso è possibile stabilire se vi siano i presupposti per ottenere il risarcimento dei danni.

Contatta il nostro Studio per una valutazione del caso

Se ritieni che durante il parto vi siano stati errori nell’utilizzo del forcipe o nella gestione dell’emergenza ostetrica, il nostro Studio Legale può aiutarti a verificare eventuali responsabilità della struttura sanitaria.

Collaboriamo con consulenti medico-legali specializzati in malasanità ostetrica per analizzare la documentazione clinica, ricostruire il decorso del parto e accertare il nesso causale tra condotta sanitaria e danni subiti.

Contattaci per una prima valutazione del caso: una corretta tutela dei diritti nasce sempre da un’analisi tecnica approfondita e rigorosa.

Avv. Alessio Bombaci

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