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Dentista

Risarcimento Danni per Dentista a Torino: informazioni e consulenza su StudioLegaleRisarcimentoDanni.it degli avvocati Bombaci e Laganà

Esistono diverse situazioni, a danno del paziente, riconducibili nell’ampio concetto di malasanità, una delle più frequenti è senz’altro la responsabilità del dentista a seguito di errato intervento odontoiatrico.

Una prestazione odontoiatrica eseguita maldestramente dal dentista può provocare dei danni al paziente anche seri e permanenti.

Lesione di un nervo, infezioni, ascessi, rottura e caduta di un impianto dentale, omissione o ritardata diagnosi e problemi con l’anestesia sono solo alcuni degli errori più frequenti che possono verificarsi durante un trattamento odontoiatrico.

In tutti questi casi il paziente può richiedere un risarcimento danni per malasanità: un avvocato competente ed esperto in materia potrà attivare la procedura necessaria affinchè, una volta dimostrata la colpa del medico professionista, venga riconosciuto il danno subìto ed il suo equo risarcimento.

Quando è possibile richiedere un risarcimento danni al dentista?

Un’estrazione, una protesi o un impianto dentale effettuati con negligenza, imperizia o imprudenza che non producono i risultati attesi o addirittura provocano un peggioramento delle condizioni dell’apparato dentario del paziente, obbligano l’odontoiatra al risarcimento dei danni causati.

Il dentista, infatti, nell’esecuzione della sua prestazione è obbligato al rispetto, oltre che dei tradizionali canoni di diligenza, prudenza e perizia, anche delle cosiddette “leges artis” della medicina, ossia le specifiche regole cautelari di condotta finalizzate alla massimizzazione della tutela della salute del paziente.

Ai fini della configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all’odontoiatra è necessario che egli abbia agito con dolo o colpa grave, quando la prestazione sia stata effettuata per far fronte a problemi di elevata difficoltà, in casi eccezionali e straordinari (art.2236 codice civile); mentre è sufficiente la colpa lieve (art.1176 c.c.) in caso di prestazioni professionali ritenute ordinarie e di routine, ossia non caratterizzate da particolare complessità.

Per meglio comprendere quando sia possibile richiedere il risarcimento dei danni al dentista, esaminiamo, di seguito, un caso concreto affrontato recentemente dal Tribunale di Vicenza (sentenza n. 977 del 10 marzo 2017), in cui è stata riconosciuta la responsabilità dell’odontoiatra.

Una paziente, nella più completa fiducia riposta nel proprio dentista, si affidava a lui per per sottoporsi alle cure odontoiatriche di cui necessitava (interventi di riabilitazione protesica, trattamenti conservativi ed endodontici).

Purtroppo, però, i trattamenti cui la donna si sottoponeva si rivelavano inadeguati alla sua patologia (a distanza di tempo, l’interessata perdeva una capsula e cominciava ad avvertire dolori nella cavità orale), pertanto la stessa si rivolgeva ad altro specialista, il quale segnalava la presenza di gravi infiammazioni gengivali e rilevava, altresì, che le cure canalari effettuate non rispettavano gli usuali standard.

In buona sostanza, a causa dell’errato intervento odontoiatrico, la donna non solo non aveva risolto i propri problemi dentari, ma addirittura aveva subìto un peggioramento delle proprie condizioni di salute, residuando a carico della stessa consistenti danni in termini funzionali, estetici ed esistenziali. Inoltre, per porre rimedio al danno cagionatole dal primo dentista e ripristinare la corretta funzionalità masticatoria del proprio apparato dentario, la paziente era costretta a sottoporsi a nuove cure e ad affrontare ulteriori ingenti spese.

Alla luce di tali circostanze, la donna intentava causa contro il dentista per far accertare la sua responsabilità medica e ottenere un risarcimento del danno.

La domanda veniva accolta dal Tribunale di Vicenza, all’esito di un giudizio in cui la vittima riusciva a dimostrare la responsabilità medica del dentista, attraverso la prova dell’esistenza del rapporto professionale (contratto) e dell’inadempimento della prestazione professionale – peraltro particolarmente semplice – che era stata effettuata dall’odontoiatra in modo maldestro, in spregio dei dettami delle leges artis vigenti.

Accertata la responsabilità del dentista, il Giudice lo ha condannato al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla donna, quantificati, nel caso di specie, in complessivi â‚¬ 25.040,00, oltre che al pagamento delle spese legali.

La sentenza in esame si colloca, peraltro, nel solco di un orientamento tracciato dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, a più riprese, ha avuto modo di affermare che, quando il professionista esegue degli interventi di routine o comunque non complessi, per esimersi da responsabilità deve provare l’eventuale particolare complessità in concreto della prestazione seguita (Cfr., ex multis, Cass. n. 14109/2011; Cass. n. 15993/2011).

I danni risarcibili

Per accertare e quantificare i danni causati dalla prestazione errata del dentista ed ottenere il loro risarcimento, sarà importante effettuare una visita medico-legale.

Il professionista valutando le lesioni, i documenti ed i certificati, risconterà la sussistenza o meno di danni biologici da invalidità permanente, qualora fossero presenti lesioni irreversibili e definitive.

Saranno altresì stabiliti il periodo di inabilità temporanea sofferto dal paziente per il processo di guarigione delle lesioni subite, nonché i danni morali ed esistenziali per le sofferenze patite e per il peggioramento della vita relazionale del paziente, causati dall’intervento dannoso (ad esempio quando l’intervento ha causato problemi estetici o di linguaggio).

Inoltre, saranno valutate anche le perdite patrimoniali per i costi sostenuti e per quelli che si dovranno sostenere in futuro per rimediare ai danni causati dall’intervento errato. Tra i danni patrimoniali rientrano anche le parcelle e gli eventuali acconti percepiti dal dentista, se riferiti ad una prestazione medica rivelatasi inutile, o peggio ancora lesiva per la salute del paziente, in conformità a quanto previsto dalla giurisprudenza (Cfr. sentenza n. 10469 del 22 agosto 2014, Tribunale di Milano).

L’onere della prova ai fini del risarcimento

Al fine di ottenere il risarcimento del danno spetta al paziente l’onere di dimostrare di aver effettuato la prestazione presso il dentista accusato.

In assenza di altri documenti, come cartelle cliniche, preventivi e radiografie, la fattura può essere l’unica prova che attesti la prestazione presso un determinato studio dentistico.

Se non si possiede quindi la fattura, o altri documenti che accertino la prestazione, prima di procedere con la richiesta di risarcimento è consigliabile richiedere al medico la  cartella clinica o, in assenza, una documentazione che certifichi l’anamnesi e la terapia effettuata.

Sono riconosciute valide anche le prove testimoniali, tuttavia provare il trattamento lesivo senza documenti, fatture e cartelle cliniche diventa più complicato in fase di giudizio.

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