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Vaccinazioni

Risarcimento danni per Vaccinazioni a Torino: informazioni e consulenza su StudioLegaleRisarcimentoDanni.it

La vaccinazione rappresenta una pratica medica consistente nell’introduzione, nel corpo del paziente, di antigeni, ossia organismi dannosi (batteri o virus) trattati in modo da risultare depotenziati, purificati ed inattivi. La tecnica sfrutta la memoria immunitaria del nostro organismo che, se sottoposto a tale trattamento, è reso immune alla malattia, avendo predisposto gli anticorpi necessari a farvi fronte. 

È pacifico che la vaccinazione costituisca un’importante attività di prevenzione dalle malattie infettive, ma è opportuno specificare anche che, come ogni trattamento medico, può portare con sè degli effetti collaterali, alcuni naturali e passeggeri, altri purtroppo menomanti ed irreversibili.

Questi ultimi, possono essere divisi in due categorie: effetti non prevedibili e non evitabili, oppure effetti prevedibili e di conseguenza evitabili: su tale distinzione si fonda il discrimine tra la risarcibilità o l’indennizzabilità degli stessi.

Risarcimento per Vaccino

Per gli effetti non prevedibili e non evitabili la L. 210/1992 prevede il rimedio dell’indennizzo, riconosciuto al paziente (o i suoi aventi causa) e a coloro che abbiano riportato danni a causa del contatto con una persona vaccinata. 

L’indennizzo è costituito da un assegno reversibile per 15 anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente; nel caso in cui dal vaccino sia derivata la morte, l’avente diritto può scegliere tra l’ assegno reversibile o una somma determinata una tantum.

Originariamente tale indennizzo era ammissibile solo con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie; con la pronuncia n.107 del 2012, invece, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la presenza di diffuse e reiterate campagne di sensibilizzazione a favore della pratica delle vaccinazioni non obbligatorie sia idonea a sviluppare nei cittadini un certo grado di fiducia nei confronti di quanto raccomandato dalle pubbliche autorità e che, pertanto, il danno irreversibile da vaccinazioni vada risarcito anche quando la vaccinazione non sia obbligatoria, ma ‘solo’ raccomandata dalle autorità sanitarie pubbliche – come nel caso del vaccino antinfluenzale – purché sia chiara la diretta correlazione tra il vaccino stesso ed il danno.

Per gli effetti prevedibili ed evitabili, invece, è previsto il rimedio del risarcimento, che può essere richiesto a soggetti diversi, a seconda di ciò che ha causato il danno: se il danno da vaccino è causato da un’intrinseca pericolosità del vaccino, la responsabilità ricade nei confronti del Ministero della Salute, per aver messo a disposizione dei pazienti un medicinale dannoso per la salute.

Se, invece, il danno da vaccino è causato da una interazione tra il farmaco e l’organismo dovuta alla condizione fisica del paziente, la responsabilità ricade sul personale sanitario che si è occupato della somministrazione del vaccino e sull’Asl che non ha valutato lo stato di salute del paziente.

Al fine di ottenere, quindi, il giusto indennizzo e/o risarcimento, è necessario rivolgersi ad un avvocato competente nel risarcimento danni da malasanità, e più precisamente, specializzato sui danni provocati dal vaccino, che, a seguito di un’attenta e precisa analisi giuridica, sappia indirizzare corretamente la richiesta di risarcimento e sappia dimostrare il nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario.

Non mancano, infatti, in giurisprudenza casi in cui, grazie all’intervento di un avvocato specializzato, le famiglie siano riuscite ad ottenere un valido risarcimento. E’ il caso, ad esempio, di una coppia che è stata risarcita per i danni da vaccinazione avvenuti 35 anni prima, quando il loro bambino veniva sottoposto alla somministrazione dei vaccini contro polio, difterite, tetano e morbillo. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2684 del 2017 ha condannato il Ministero della Salute in quanto il minore aveva manifestato, subito dopo la somministrazione del vaccino, reazioni avverse che hanno portato alla definitiva diagnosi di “encefalopatia epilettica con grave ritardo psicomotorio e del linguaggio”.

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