
Diffamazione online: come dimostrare il danno e ottenere un risarcimento
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che la diffamazione realizzata mediante l’utilizzo di piattaforme digitali integra l’ipotesi aggravata di cui all’art. 595, comma 3, c.p., in quanto la diffusione di contenuti pregiudizievoli tramite internet determina una propagazione potenzialmente illimitata dell’offesa all’altrui reputazione (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 4873/2017).
In ambito civilistico, la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. si configura allorquando siano compresenti i seguenti elementi: l’elemento oggettivo della condotta diffamatoria, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, il danno ingiusto e il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio.
Ai fini risarcitori, incombe sul soggetto leso l’onere di fornire le prove circa l’effettiva lesione della propria reputazione personale e/o professionale, nonché delle conseguenze pregiudizievoli concretamente verificatesi nella propria sfera giuridica patrimoniale e non patrimoniale.
Come dimostrare il danno derivante dalla diffamazione online
La dimostrazione del danno derivante da diffamazione online costituisce elemento imprescindibile ai fini dell’ottenimento del risarcimento ex art. 2043 c.c., in combinato disposto con l’art. 595 c.p. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente confermato che l’onere probatorio grava interamente sul soggetto leso, il quale è tenuto a fornire evidenza non solo della condotta illecita, ma altresì del pregiudizio concretamente subito e del nesso intercorrente tra fatto e danno (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12834/2019).
In primis, occorre provare l’elemento materiale della diffamazione, cioè la comunicazione con più persone di espressioni lesive dell’altrui reputazione. A tal fine, è necessario acquisire e cristallizzare i contenuti diffamatori pubblicati online, ricorrendo alla certificazione notarile oppure alla procedura di cui all’art. 254-bis c.p.c. (ispezione di dati, informazioni e programmi contenuti in sistemi informatici).
Risulta imprescindibile anche documentare l’effettiva riconducibilità dei contenuti all’autore della diffamazione, mediante accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. o consulenza tecnica d’ufficio.
Con riguardo al danno non patrimoniale, la Suprema Corte ha chiarito che, nei casi di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale è la reputazione, tutelata dall’art. 2 Cost.), il pregiudizio si configura come danno-conseguenza.
Pertanto, sarà necessario dimostrare le ripercussioni negative subite nella propria sfera personale, sociale e/o professionale. A tal proposito, l’art. 2729 c.c. consente il ricorso alle presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
La vittima potrà quindi allegare elementi quali: certificazioni mediche attestanti disturbi psicologici conseguenti alla diffamazione; testimonianze relative al mutamento delle relazioni sociali; documentazione comprovante la lesione dell’immagine professionale (es. riduzione della clientela, perdita di opportunità lavorative, rescissione di contratti).
Particolarmente rilevante risulta la valutazione della “visibilità” dei contenuti diffamatori. Come ribadito dalla recente pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 15675/2023, l’entità del danno risarcibile è direttamente proporzionale alla diffusione della notizia lesiva.
In ambito digitale, sarà dunque opportuno produrre evidenze quali: numero di visualizzazioni della pagina web; posizionamento nei motori di ricerca; eventuali condivisioni sui social media; durata della permanenza online del contenuto diffamatorio. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10468/2021, ha espressamente riconosciuto la rilevanza di tali parametri nella liquidazione del danno.
Per quanto concerne il danno patrimoniale ex art. 1223 c.c., è necessario fornire prova documentale del pregiudizio economico subito, sia sotto forma di danno emergente che di lucro cessante.
Il soggetto leso dovrà allegare documentazione contabile attestante la diminuzione del fatturato, la perdita di clienti o la mancata conclusione di affari, nonché produrre contratti rescissi o opportunità lavorative negate a causa della diffamazione.
La giurisprudenza di merito (Trib. Roma, sent. n. 19492/2022) ha precisato che la sussistenza del nesso causale tra diffamazione online e danno patrimoniale deve essere provata secondo il criterio del “più probabile che non”.
La rigorosa dimostrazione del danno subito costituisce la condizione essenziale per l’accoglimento della domanda risarcitoria da diffamazione online, secondo quanto stabilito dall’art. 2697 c.c.
Come ottenere il risarcimento
Il procedimento volto all’ottenimento del risarcimento del danno da diffamazione online si articola in una pluralità di fasi, ciascuna caratterizzata da specifiche previsioni normative e orientamenti giurisprudenziali consolidati.
In via preliminare, è opportuno precisare che la vittima di diffamazione online può agire sia in sede penale che civile, essendo configurabile il concorso tra la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. e quella penale ex art. 595 c.p.
Nell’ipotesi in cui si intenda procedere in sede penale, è necessario presentare querela entro il termine perentorio di cui all’art. 124 c.p., pari a tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.
La giurisdizione, come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 12546/2019), si radica nel luogo in cui il soggetto passivo ha percepito l’offesa, in deroga al principio generale di cui all’art. 8 c.p.p. In tale contesto, la persona offesa potrà costituirsi parte civile ai sensi degli artt. 74 e ss. c.p.p., avanzando la pretesa risarcitoria nello stesso processo penale.
Qualora si opti per la tutela in sede civile, il soggetto danneggiato dovrà proporre domanda risarcitoria dinanzi al Tribunale competente ex art. 18 c.p.c., coincidente con il foro di residenza del convenuto ovvero, in alternativa, con il luogo in cui l’obbligazione risarcitoria è sorta (luogo dell’evento dannoso).
Prima dell’instaurazione del giudizio, tuttavia, sarà necessario esperire il procedimento di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, trattandosi di controversia in materia di diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità.
Particolarmente rilevante risulta l’acquisizione tempestiva delle prove della diffamazione online. A tal fine, è possibile ricorrere agli strumenti cautelari e istruttori previsti dal codice di rito, quali l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. o il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 19.10.2023, ha precisato che “ai fini dell’accoglimento dell’istanza cautelare è necessario che il ricorrente fornisca prova del danno mediante produzione documentale idonea a dimostrare la sussistenza della condotta diffamatoria.
In caso di urgenza, l’art. 700 c.p.c. consente altresì di richiedere provvedimenti d’urgenza volti a ordinare la rimozione dei contenuti diffamatori, al fine di evitare che il pregiudizio si aggravi con il passare del tempo.
Questo provvedimento, però, presuppone la dimostrazione di un “pregiudizio imminente e irreparabile”, non ravvisabile nel caso in cui i contenuti diffamatori siano online da molto tempo.
Il danno non patrimoniale viene liquidato secondo criteri equitativi, tenendo conto delle tabelle elaborate dai tribunali. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3546/2021, ha enunciato che “nella liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione online occorre tenere in considerazione la gravità dell’offesa, l’autorevolezza del sito web, la viralità del contenuto diffamatorio e la permanenza dello stesso in rete“.
Con riferimento alla fase esecutiva, in caso di mancato adempimento spontaneo dell’obbligazione risarcitoria, il soggetto leso potrà avvalersi dei mezzi di espropriazione forzata, previa notificazione del titolo esecutivo e del precetto ai sensi dell’art. 479 c.p.c.
Bisogna ricordare che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Tuttavia, la Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6919/2016) ha precisato che, in caso di illecito permanente quale la diffamazione online, l’inizio della prescrizione coincide con la cessazione della permanenza, ovvero con la rimozione del contenuto diffamatorio dalla rete.
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ECCELLENTE
In base a 122 recensioni
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Diana AntonTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Mi sono affidata all’avv. Bombaci per un risarcimento danni di natura odontoiatrica e fin dal primo incontro mi sono sentita davvero ascoltata e compresa. Oltre alla professionalità, ciò che lo contraddistingue è l’umanità con cui tratta i propri clienti. È evidente quanto tenga alle persone che segue e quanto si impegni per venire loro incontro per qualsiasi esigenza. Lo consiglio sinceramente a chiunque abbia bisogno di un supporto competente ma soprattutto umano.Pubblicato su Google![]()
Emanuele “Zed” Di DioTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Mi sono trovate bene e sono stato assistito adeguatamente. Affidatevi completamente allo studio e lasciatevi consigliare.Pubblicato su Google![]()
Mauri tTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Grazie AvvocatoPubblicato su Google![]()
Elisa GuarnieriTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Ottimo studio, complimentiPubblicato su Google![]()
Domenico TarantiniTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Se cerchi un Avvocato è quello giusto, Avvocato Bombaci è sicuramente di serie A, all'inizio diffidavo non conoscendolo, ma leggendo le recensioni, tutte positive mi sono affidato a Lui ,. Ho fatto BENE , perché ho avuto, il doppio risarcimento per le lesioni riportate sia fisiche, che psichiche avute a seguito di un incidente stradale quindi non posso che confermare di avere fatto la scelta giusta colgo l'occasione per ringraziare e salutare Lo studio dell'Avvocato BombaciPubblicato su Google![]()
lucrezia pacificoTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Assistenza Legale Impeccabile Mi sono rivolta allo studio legale Bombaci per una questione legale delicata e ho trovato una persona estremamente chiara, disponibile e competente. Ha saputo spiegarmi tutto con grande semplicità, rispondendo sempre con rapidità e attenzione al cliente. Lo consiglio assolutamente.Pubblicato su Google![]()
Alessandro FusanoTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
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osvaldo dal praTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
Ho avuto bisogno di assistenza legale in una vicenda che mi preoccupava molto; sono stato seguito dall’avvocato Alessio Bombaci che ringrazio per essere stato in grado di risolvere il tutto in poco tempo con professionalità, capacità e umanità. Nel consigliare il Vs. Studio nn posso che ringraziare ancora l’Avv A. BombaciPubblicato su Google![]()
boss ggTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
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Mihai RosuTrustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google.
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