Nascita indesiderata: anche il padre ha diritto al risarcimento del danno?
Solitamente la nascita di un bambino è considerata uno degli eventi più belli che possano accadere nella vita. Tuttavia, succede sempre più di frequente che, nonostante i progressi della scienza che consentono di monitorare al meglio l’andamento della gravidanza, si verifichino nascite di bambini affetti da gravi patologie, tali da condizionarne la loro vita e quella dei genitori.
In materia di procreazione si riscontrano diverse problematiche giuridiche; tra le più rilevanti vi è proprio quella della risarcibilità dei danni derivanti dalle c.d. “nascite indesiderate”.
In particolare, l’ipotesi che si sta per analizzare è quella in cui, durante il periodo di gestazione, il medico ha colpevolmente omesso di diagnosticare o di comunicare alla donna eventuali malformazioni ed altre anomalie del feto.
Le “nascite indesiderate”
Con l’espressione “nascite indesiderate” si fa riferimento a quelle nascite che avvengono “contro” la volontà dei genitori che, a causa del comportamento colposo del medico, non sono stati messi in condizione di intraprendere una scelta consapevole e informata sulla continuazione o sull’interruzione volontaria di gravidanza.
L’errore dello specialista consiste nel non aver riscontrato la sussistenza di patologie del concepito o nel non aver messo al corrente la gestante. Dall’errore medico possono derivare conseguenze gravissime, quale la lesione del diritto della madre di esercitare in modo consapevole la sua scelta di proseguire o porre fine alla gravidanza.
Il diritto all’autodeterminazione
Va ricordato, infatti, che la legge n. 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull‘interruzione volontaria della gravidanza) disciplina il diritto della donna in stato interessante di interrompere la gravidanza al ricorrere di determinati presupposti, tra i quali viene annoverata proprio l’ipotesi di previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. Tale prerogativa va ricondotta nel più ampio diritto ad una procreazione cosciente e responsabile.
Ed infatti, posto che la nascita di un figlio affetto da gravi malformazioni andrà sicuramente a stravolgere la vita di chi lo dà alla luce, va tutelato il diritto della donna all’autodeterminazione; in altri termini, va riconosciuto il diritto della donna di non mettere al mondo un figlio non sano.
Il diritto della gestante al risarcimento del danno
In materia di “nascite indesiderate”, l’orientamento giurisprudenziale dominante è a favore della configurabilità del diritto al risarcimento a favore della madre.
La paziente che, rivoltasi al medico per sottoporsi ad accertamenti diagnostici, non sia stata messa in condizioni di conoscere il proprio quadro clinico, può agire nei confronti del medico (e della struttura sanitaria) per ottenere il risarcimento del danno derivante da colpa professionale, ossia dall’inadempimento di un’obbligazione da contratto, instauratosi al momento della richiesta di trattamento. Il danno, così delineato, costituisce conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del medico ex art. 1218 c.c.
Ai fini della risarcibilità del diritto all’autodeterminazione deve sussistere un nesso di causalità tra la condotta imperita del ginecologo e la nascita del bambino malformato: la nascita indesiderata deve essere riconducibile, sotto il profilo causale, al comportamento colposo del medico.
La Suprema Corte ha fornito delle precisazioni in merito alla ripartizione dell’onere probatorio stabilendo la necessità di provare, anche tramite l’utilizzo di presunzioni, “che, ove fosse stata tempestivamente informata dell’anomalia fetale, la madre avrebbe esercitato la facoltà d’interrompere la gravidanza – ricorrendone le condizioni di legge ”. Dunque la gestante deve provare (anche in via di probabilità statistica) che, se avesse saputo delle condizioni patologiche del feto, avrebbe ragionevolmente abortito e che, dunque, la nascita indesiderata e ingiusta è conseguenza dall’omessa osservanza degli obblighi professionali del medico.
Il diritto del padre al risarcimento del danno
Ammessa la risarcibilità a favore della madre dei pregiudizi derivanti dall’inesatta esecuzione della prestazione sanitaria, si è discusso della eventuale pretesa risarcitoria anche in capo al padre del bambino nato con malformazioni.
Le più recenti pronunce della giurisprudenza (Cass. III, ord. 5.2.2018, n. 2675) avallano la risarcibilità anche dei danni sofferti dal padre a causa della nascita di un bambino non sano, le cui anomalie non siano state tempestivamente diagnosticate dal medico.
Ed infatti, seppure il rapporto giuridico si instaura tra la gestante ed il medico, il padre del nascituro è direttamente coinvolto in tale rapporto e deve considerarsi soggetto beneficiario della prestazione medica e dei doveri derivanti dalla professione. Ciò in quanto, la negazione del diritto della gestante ad una procreazione responsabile è strettamente collegata alla lesione del diritto della coppia alla programmazione familiare.
La Cassazione , intervenuta sul caso di specie, ha precisato che « agli effetti negativi delle condotta del medico ed alla responsabilità della struttura in cui egli opera, non può ritenersi estraneo il padre, il quale deve perciò, considerarsi tra i soggetti protetti e , quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra i quali deve ricomprendersi il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli».
Viene così definitivamente sancito che l’erronea diagnosi relativa al concepito, con conseguente nascita indesiderata, obbliga il medico a risarcire i danni, non solo alla madre, ma anche al padre che dovrà provvedere al mantenimento e all’educazione del figlio. Inoltre, il padre gode del diritto di esplicare la propria individualità all’interno di un nucleo familiare sereno e stabile, diritto che viene leso dall’incombenza di preoccupazioni, rinunce e angosce che la nascita di un bambino malato e non voluto potrebbe cagionare.
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