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Rendita di reversibilità Inail ai superstiti: cos’è e chi ne ha diritto

14 Gen 2023

La rendita di reversibilità è una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef, che viene erogata ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di un infortunio o di una malattia professionale, e che è calcolata in base alla retribuzione annua del lavoratore defunto. In questo articolo, quindi, vedremo chi ha diritto a questa rendita di reversibilità, come viene calcolata e quali sono le modalità per farne richiesta grazie allo studio legale Bombaci & partners.

Chi ha diritto alla rendita di reversibilità?

Per stabilire chi ha diritto alla rendita di reversibilità, è necessario come prima cosa valutare lo stato di famiglia del lavoratore deceduto. Dunque, ne avrà diritto il coniuge, anche unito civilmente, fino alla morte o fino a nuovo matrimonio, e i figli, secondo i seguenti requisiti:

  • Fino al 18° anno di età senza ulteriori requisiti
  • Fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio
  • Fino al 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea
  • Maggiorenni inabili al lavoro, per tutta la durata dell’inabilità

In mancanza di coniuge e figli, hanno diritto alla rendita di reversibilità i genitori naturali o adottivi, viventi a carico, fino alla morte, e i fratelli e sorelle, viventi a carico e conviventi, con gli stessi requisiti previsti per i figli.

Modalità di richiesta:

Gli aventi diritto possono presentare la domanda alla sede competente in base al domicilio del lavoratore deceduto, eventualmente facendosi assistere da un Patronato, tramite:

  • Sportello della Sede Inail competente
  • Posta ordinaria
  • PEC (Posta Elettronica Certificata)

A quanto ammonta la rendita di reversibilità Inail?

Secondo la legge di stabilità 2014, ai superstiti dei lavoratori deceduti a partire dal 1° gennaio 2014 spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore, secondo le seguenti percentuali:

  • 50% al coniuge
  • 20% a ciascun figlio
  • 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori
  • 40% a ciascun figlio naturale riconosciuto o riconoscibile sia in caso di decesso del genitore che li ha riconosciuti, sia in caso di decesso di uno dei due genitori naturali
  • 40% a ciascun figlio di genitore divorziato

In mancanza di coniuge e figli, ciascun genitore naturale o adottivo avrà il 20% e ciascun fratello o sorella avrà il 20%. In ogni caso, la somma totale delle quote che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione presa come base per il calcolo della rendita di reversibilità stessa, e in caso contrario le quote di rendita vengono proporzionalmente adeguate.

Per gli incidenti mortali che sono avvenuti prima del 1° gennaio 2014, la rendita a favore dei superstiti viene calcolata sulla base del reddito effettivo annuo del lavoratore deceduto, rispettando i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge (articolo 116, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965). La rendita viene rivalutata annualmente tramite un apposito decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per gli incidenti mortali avvenuti a partire dal 1° gennaio 2007, l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) eroga, su richiesta degli aventi diritto, un’anticipazione della rendita equivalente a 3 mensilità della rendita annua calcolata sul minimo salariale di legge. Questo beneficio è concesso in aggiunta all’indennità una tantum prevista dal Fondo per le Vittime di Gravi Infortuni.

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