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Revenge porn: come ottenere un risarcimento per la diffusione non consensuale di immagini intime

Revenge porn: come ottenere un risarcimento per la diffusione non consensuale di immagini intime

La diffusione non consensuale di immagini intime, comunemente chiamata “revenge porn”, rappresenta una violazione profonda della dignità personale che il nostro ordinamento giuridico riconosce e punisce con sempre maggiore severità.

Dal 2019, grazie al “Codice Rosso”, questa pratica è diventata un reato specifico, punibile con la reclusione e con multe significative. Ma oltre alla punizione penale per chi commette questo atto, la legge offre alle vittime la possibilità concreta di ottenere un risarcimento economico per i danni subiti. Questo risarcimento non riguarda solo il dolore immediato, ma anche le conseguenze a lungo termine: il danno alla reputazione, i traumi psicologici, le ripercussioni sulla vita sociale e lavorativa.

In questo articolo, analizzeremo passo dopo passo il percorso per ottenere giustizia non solo in tribunale, ma anche dal punto di vista economico.

Che cos’è il Revenge Porn

L’abuso di immagini intime, una pratica definita con il termine di “revenge porn”, configura una grave violazione della sfera personale e costituisce un illecito.

Tale condotta si concretizza quando un soggetto procede alla pubblicazione online, o alla diffusione attraverso altri canali, di materiale fotografico o video a carattere sessualmente esplicito che ritrae una persona, senza che quest’ultima abbia prestato il proprio inequivocabile consenso a tale divulgazione. È fondamentale sottolineare che la finalità di tale condivisione è intrinsecamente dolosa, mirata a infliggere disagio, umiliazione o danno alla vittima.

Non di rado, il materiale in questione viene originariamente prodotto con il consenso della persona ritratta, tipicamente all’interno di una relazione intima.

Tuttavia, la successiva diffusione avviene in un contesto diverso, spesso a seguito della conclusione del rapporto, assumendo quindi un carattere illecito e lesivo. È altresì possibile che le immagini o i video siano stati acquisiti senza alcun consenso iniziale da parte della vittima, e la loro diffusione potrebbe non essere correlata a dinamiche relazionali pregresse.

La portata della diffusione può variare significativamente. Il materiale intimo può essere condiviso all’interno di cerchie ristrette e private, come ad esempio gruppi su applicazioni di messaggistica istantanea quale WhatsApp, oppure può essere reso pubblico su piattaforme di più ampia visibilità, inclusi siti web a contenuto pornografico e social media. Indipendentemente dal canale utilizzato, la natura illecita della condotta permane.

È importante ribadire che l’abuso di immagini intime è riconosciuto come reato dall’ordinamento giuridico. La condivisione non consensuale di video o immagini a carattere sessualmente esplicito, sia essa online che offline, è illegale e perseguibile penalmente. Oltre a prevedere il risarcimento del danno patito dalla vittima.

Nel caso in cui un soggetto minacci di condividere materiale di questo tipo, senza averlo ancora fatto, si configura un’ipotesi differente, che potrebbe rientrare in altre fattispecie di reato, come la minaccia o l’estorsione, a seconda delle circostanze specifiche.

In ogni caso, è sempre consigliabile rivolgersi alle autorità competenti e a un legale per ricevere adeguata assistenza e tutela.

Come ottenere il risarcimento in caso di revenge porn

Ottenere un risarcimento per i danni subiti a causa della diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, comunemente nota come “revenge porn”, è un diritto della vittima, la cui tutela si articola attraverso percorsi giudiziari sia in sede penale che civile.

La fattispecie criminosa è specificamente prevista e punita dallarticolo 612-ter del Codice Penale, introdotto dalla Legge n. 69/2019 (c.d. “Codice Rosso”). Tale norma non solo sanziona penalmente l’autore della condotta, ma apre la strada alla pretesa risarcitoria della persona offesa.

In primo luogo, la vittima può chiedere il risarcimento del danno costituendosi parte civile nel processo penale instaurato a carico dell’autore del reato. Ai sensi dell’articolo 74 e seguenti del Codice di Procedura Penale, la persona danneggiata dal reato può esercitare nel processo penale l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’articolo 185 del Codice Penale.

Quest’ultimo articolo, infatti, stabilisce che “ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili” e che “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.

La sentenza penale di condanna, una volta divenuta irrevocabile, può quindi contenere anche una statuizione sulla liquidazione del danno o, più frequentemente, una condanna generica al risarcimento, rimettendo la quantificazione al separato giudizio civile, con la possibilità di ottenere una provvisionale immediatamente esecutiva.

Alternativamente, o qualora il processo penale non si concluda con una condanna idonea a statuire sul risarcimento (ad esempio, per estinzione del reato per prescrizione, senza accertamento della responsabilità), la vittima può promuovere un’autonoma azione civile per il risarcimento dei danni, fondata sull’articolo 2043 del Codice Civile (risarcimento per fatto illecito), il quale sancisce che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“.

La condotta di diffusione illecita di immagini intime integra pacificamente un fatto illecito produttivo di danno.

Il danno risarcibile si compone di due macro-categorie:

  1. Danno patrimoniale: comprende sia il danno emergente (le spese concretamente sostenute dalla vittima, quali ad esempio costi per terapie psicologiche, spese legali per la rimozione dei contenuti, costi per ripristinare la propria reputazione online) sia il lucro cessante (il mancato guadagno derivante dalla condotta lesiva, come la perdita di opportunità lavorative o la compromissione della carriera). La prova di tali danni deve essere rigorosa e documentale, come previsto dall’articolo 1223 del Codice Civile.

  2. Danno non patrimoniale: ai sensi dell’articolo 2059 del Codice Civile, il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. Poiché la diffusione illecita di immagini intime costituisce reato, la risarcibilità del danno non patrimoniale è pacificamente ammessa. Tale danno si articola in diverse voci, la cui lesione è particolarmente evidente in questa fattispecie:

    • Danno biologico: inteso come lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile (ad esempio, disturbi d’ansia, depressione, disturbo post-traumatico da stress). La sua quantificazione avviene solitamente sulla base di tabelle medico-legali (come le “Tabelle di Milano” o “Tabelle di Roma”, pur non avendo valore di legge, sono un consolidato riferimento giurisprudenziale).

    • Danno morale: inteso come sofferenza interiore, patema d’animo, turbamento psicologico transeunte.

    • Danno esistenziale (o dinamico-relazionale): inteso come il peggioramento della qualità della vita e la compromissione delle attività realizzatrici della persona, quali la vita di relazione, la sfera affettiva, la reputazione, l’immagine, la privacy e la dignità personale. La diffusione di immagini intime lede profondamente questi aspetti, generando vergogna, isolamento sociale e difficoltà nelle relazioni interpersonali. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il danno alla reputazione e alla privacy è risarcibile (cfr. tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, n. 16133/2020 in tema di lesione della reputazione online).

La quantificazione del danno non patrimoniale, per sua natura, non può essere determinata con criteri matematici, pertanto il giudice procederà a una valutazione equitativa, ai sensi dell’articolo 1226 del Codice Civile, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto: la gravità della condotta, la diffusione del materiale, la durata della sua permanenza online, l’età e la condizione personale della vittima, l’impatto sulla sua vita quotidiana e professionale.

È onere della vittima allegare e provare, anche attraverso presunzioni, la sussistenza e l’entità del pregiudizio sofferto. La giurisprudenza di legittimità (es. Cass. Civ., Sez. Un., nn. 26972-26975/2008, le c.d. “Sentenze di San Martino”) ha chiarito i criteri per una liquidazione personalizzata del danno non patrimoniale, che tenga conto della specificità del caso.

Per intraprendere un’azione risarcitoria è imprescindibile l’assistenza di un legale specializzato, che possa guidare la vittima nella raccolta delle prove, nella corretta impostazione della domanda giudiziale e nella quantificazione del danno, al fine di ottenere il giusto ristoro per il grave pregiudizio subito.

Se sei stato/stata vittima di revenge porn e hai bisogno di ricevere assistenza legale qualificata, ti invitiamo a contattare lo Studio Legale Bombaci & Partners, chiamando o compilando il form di contatto.

Il nostro studio, premiato ai Le Fonti Awards 2024 come Boutique Legale d’Eccellenza nel settore Responsabilità Civile e Risarcimento Danni, è pronto a offrire assistenza completa per ottenere quello che ti spetta, ovvero una giusta riparazione per il danno subito da questo terribile reato.

La nostra esperienza e il nostro impegno per la tutela dei diritti ti garantiranno il supporto necessario per affrontare con determinazione e competenza il tuo percorso per avere giustizia e per essere ripagato dei danni subiti.

 

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