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Risarcimento danni da querela infondata: come funziona e quando si può ottenere?

L’art. 50 c.p., in piena aderenza all’art. 112 Cost., conferisce al pubblico ministero la titolarità dell’azione penale.

In alcuni casi, però l’esercizio dell’azione penale non avviene d’ufficio nel momento in cui il P.M. viene a conoscenza di un determinato fatto di reato, ma, per la mancanza di particolare gravità dei fatti o per la natura del reato, la perseguibilità dell’illecito necessita di un impulso da parte della vittima: si parla, a tal proposito, di condizioni di procedibilità.

Tra queste vi è la querela, atto con cui la persona offesa manifesta la volontà che venga perseguito penalmente chi ha posto in essere la condotta criminosa di cui ritiene essere stato vittima: il querelante, pertanto, non si limita a trasmettere la notizia di reato, ma chiede espressamente che si proceda nei confronti della persona cui lo attribuisce.

Sennonché, il processo avviato su querela di parte può concludersi tanto con la condanna dell’imputato, quanto con l’assoluzione.

Come ottenere un risarcimento danni da querela infondata: come funziona e quando si può ottenere?

In quest’ultimo caso, giova soffermarsi sulle conseguenze che possono derivare per il querelante da una querela rivelatasi infondata.

Di primo acchito, si potrebbe pensare che, non essendo stata accertata la responsabilità penale dell’imputato, questi avrebbe indubbiamente diritto a vedersi ricompensare i danni subiti per essere stato sottoposto al processo.

Ebbene, prima di agire in giudizio per la richiesta di risarcimento è opportuno vagliare attentamente le circostanze, al fine di non ricondurre erroneamente la querela infondata nella fattispecie di cui all’art. 368 c.p., che prevede il reato di calunnia.

Se il collegamento fosse automatico, chiunque intendesse sporgere  querela contro il presunto colpevole della condotta criminosa subita, sarebbe distolto dal farlo per timore di una controquerela per calunnia e di una conseguente richiesta di risarcimento danni.

Quando scatta la calunnia?

Il reato di calunnia si configura quando un soggetto, mediante querela diretta all’autorità giudiziaria, accusi (in mala fede) di un reato una persona della quale conosce l’innocenza o simuli a suo carico le tracce di un reato.

L’elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della calunnia è il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di incolpare un innocente.

Ciò significa che, se il querelante agisce in buona fede, nella convinzione di trovarsi dinanzi ad un reato, tale condotta non può dar luogo al reato di calunnia per assenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, né può essere fonte di responsabilità per danni.

Nel caso opposto, in cui il querelante abbia agito nella consapevolezza e con la volontà di accusare un innocente, la persona assolta può chiedere, in sede civile, il risarcimento dei danni; il reato di calunnia, infatti, è fonte di responsabilità e di risarcimento prescrivibile in cinque anni.

In particolare, avendo subito un processo sulla base di un’accusa infondata, il calunniato avrà diritto di ottenere, anzitutto, il risarcimento del danno patrimoniale che consta del danno emergente (quali, ad esempio, le spese vive sostenute per difendersi nel giudizio penale), nonché del lucro cessante, ossia il risarcimento del mancato guadagno causato dall’evento dannoso che ha interrotto l’attività produttiva (si pensi, ad esempio, alle giornate lavorative cui l’imputato è venuto meno per presenziare al processo).

Inoltre, il calunniato potrà ottenere il ristoro del danno non patrimoniale, nelle forme di danno biologico, morale ed esistenziale per le sofferenze patite a causa di un processo ingiusto, nonché per le limitazioni della libertà e per l’offesa all’onore, che costituiscono interessi tutelati dalla norma incriminatrice.

Nel caso in cui non si ravvisi il reato di calunnia, l’unica tutela che l’ordinamento conferisce all’imputato assolto è il rimborso delle spese processuali necessarie a sostenere la propria difesa in giudizio, purché il querelante abbia agito temerariamente, ossia con colpa grave.

L’art. 96 c.p. prevede, infatti, l’ipotesi della “responsabilità processuale aggravata”, detta anche “lite temeraria”. 

In tal caso, la richiesta di risarcimento dei danni va presentata non in sede civile ma, allo stesso giudice penale che ha deciso il processo conclusosi con l’assoluzione.

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