Risarcimento dei danni da intervento estetico: come funziona?
Salvo casi eccezionali in cui l’intervento estetico costituisce la conseguenza naturale di un intervento curativo, nella maggior parte dei casi si ricorre alla chirurgia estetica nella fiduciosa speranza di migliorare il proprio aspetto.
Ma, come comportarsi se l’intervento estetico non risponde alle proprie aspettative? È possibile “ripristinare” la situazione precedente? Si ha diritto ad ottenere un risarcimento del danno subìto?
Anzitutto va sfatato il mito degli “interventi riparatori” in quanto ci sono operazioni alle quali, se mal riuscite, è impossibile porre rimedio; inoltre, dalle statistiche emerge che solo su una minima parte degli interventi scorretti è possibile intervenire con una nuova operazione di riparazione.
Ottenere il risarcimento dei danni da intervento estetico: come funziona?
Quando ci si reca da un chirurgo estetico è fondamentale che il medico, prima di porre in essere una prestazione, informi adeguatamente il paziente su tutte le caratteristiche del trattamento, con particolare riguardo ai benefici, ai risultati attesi ed a tutti i possibili fattori di rischio.
Inoltre, prima di procedere al trattamento chirurgico richiesto, il medico è tenuto a farsi rilasciare l’adesione libera e volontaria da parte del paziente, preferibilmente in forma scritta per provare di aver assolto agli obblighi informativi.
L’assenza del consenso informato costituisce una lesione dei diritti del paziente (artt. 13 e 32 della Costituzione) e comporta una responsabilità civile e penale del medico.
Ciò premesso, bisogna porre l’attenzione sulla natura della prestazione posta in essere dal chirurgo estetico.
Come è noto, nella quasi totalità delle prestazioni sanitarie, il medico contrae nei confronti del paziente una obbligazione di mezzi, ossia si impegna ad utilizzare in maniera opportuna i mezzi e gli strumenti a sua disposizione e a tenere un comportamento diligente per raggiungere un determinato risultato, però, senza che questo venga garantito.
In materia di chirurgia estetica, come per talune prestazioni in ambito odontoiatrico, la situazione si differenzia poiché l’operato del medico risponde ad interessi prettamente estetici.
Il medico dell’estetica, infatti, contrae nei confronti del paziente un’obbligazione di risultato: si impegna a conseguire un risultato certo e definito come esito finale della sua prestazione e lo garantisce al paziente.
La differente qualificazione dell’obbligazione è di non poco conto per le conseguenze che ne derivano sotto il profilo dell’onere della prova. In caso di obbligazioni di mezzo, per non incorrere in inadempimento, al medico basterà dimostrare di aver effettuato la prestazione con perizia e diligenza, con il corretto utilizzo di mezzi e nel rispetto delle linee guida scientifiche.
Nelle obbligazioni di risultato, invece, non rileva il comportamento diligente del debitore (quindi del chirurgo estetico); quest’ultimo sarà tenuto a risarcire i danni anche se dimostra di avere adempiuto diligentemente.
Per andare esente da responsabilità, il medico avrà il gravoso onere di provare che l’inadempimento è dovuto al caso fortuito o forza maggiore.
Pertanto, data la natura di obbligazione di risultato, la prestazione del chirurgo estetico deve rispondere ad una richiesta precisa del paziente e qualora questa richiesta non sia soddisfatta, ci sono gli estremi per la richiesta di un risarcimento danni.
Bisogna, poi, considerare che, da un intervento chirurgico mal riuscito possono derivare lesioni all’integrità psico-fisica del paziente in quanto la deturpazione dell’aspetto estetico può pregiudicare i rapporti interpersonali.
Ne deriva che il paziente malcapitato avrà diritto ad ottenere il risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali. In particolare, per danno patrimoniale si intendono le spese sostenute per l’intervento e quelle da sostenere per un eventuale tentativo riparatorio. Inoltre, il giudice dovrà riconoscergli il danno non patrimoniale da intendersi quale danno biologico per le lesioni fisiche riportate, nonché quale danno morale per le lesioni all’integrità psichica.
A sostegno della domanda risarcitoria è opportuno produrre tutta la documentazione medica attestante l’intervento chirurgico, meglio se accompagnata da fotografie idonee a riprodurre la situazione antecedente e posteriore all’intervento stesso.
teresa de stefano05/09/2023Ho trovato l'avvocato Bombaci: competente, disponibile e conciso.Fulvio Fulvio14/08/2023Ottimo lavoro svolto per il recupero danni assicurativi! Intermediazione legale perfetta. Consiglio vivamente.Andrea Giordano21/07/2023Avvocato preparatissimo, molto chiaro e disponibileisabella ventrice14/07/2023Se si potessero dare 10 stelle lo farei. Ho avuto un problema con la mia dipendente, ho chiamato l’avvocato Alessio Bombaci e lo stesso giorno è riuscito a trovare il tempo per ascoltare la mia problematica e cercare di risolverla. Molto professionale e si vede molto che è una persona che sa quello che fa. E se per caso non è convinto di qualcosa, fa in modo subito di capire quel che é giusto. Più che onesto e disponibile per risolvere quello che mi é successo, si vede che fa il suo lavoro con passione. S dovessi consigliarlo assolutamente SI. Grazie !abe ada23/06/2023GentilissimoElisa Salvadego12/06/2023Persona molto competente ed estremamente disponibile.maryna nimizhan10/06/2023Consiglio questo studio legale perché ho riscontrato dei professionisti competenti e onesti.Sandro Lapunzina30/03/2023Consulenza davvero impeccabile. Tutto mi è stato spiegato con calma e nei minimi dettagli. Grazie milleValutazione complessiva Google 5.0 su 5, in base a 64 recensioni
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